CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35982/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trapani il 6 marzo 2023 che aveva ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA] dei reati di due episodi di reato di furto pluriaggravato ex artt. 624, 625, nn. 2 e 7 cod. pen. e del reato di tentato furto pluriaggravato ex artt. 56, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod.pen. 2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 533 cod.proc. pen. per errata valutazione delle prove a suo carico e conseguente affermazione della responsabilità penale in ordine ai reati a lui ascritti. 3. Il motivo è generico oltre che riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito. La Corte di appello, con motivazione logica, coerente, oltre che esaustiva, pone in rilievo i diversi elementi probatori alla luce dei quali si desume la responsabilità penale dell'imputato: in particolare, le numerose tracce ematiche riscontrate nelle auto oggetto dei furti di cui ai capi a) e c), corrispondenti al patrimonio genetico del [OSCURATO:PERSONA] a seguito di esami biologici; le ferite che l'imputato riportava sulle mani nella mattina del 25 giugno, allorquando gli operatori di polizia si trovavano nella sua abitazione per ragioni di ufficio; ed infine la circostanza che i reati fossero stati perpetrati su tre veicoli parcheggiati nella medesima strada, poco distante (circa 1 km) dall'abitazione del [OSCURATO:PERSONA]. La pronuncia fa corretta applicazione della giurisprudenza elaborata in sede di legittimità secondo cui, in tema di prove, gli esiti dell'indagine genetica condotta sul DNA hanno natura di prova piena e non di mero elemento indiziario, atteso l'elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore, sicché sulla loro base può essere affermata la penale responsabilità dell'imputato, senza necessità di ulteriori elementi convergenti (Sez.2, n. 38184 del 06/07/2022, Rv. 283904; Sez.1, n. 48349 del 30/06/2004, Rv. 231182; Sez. 2, n. 8434 del 05/02/2013, Rv. 255257). 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi dì esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 7 ott