Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 gennaio 2026

Cassazione n. 07714/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna inflitta, anche agli effetti civili, a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di diffamazione aggravata, ex art. 595, primo e terzo comma, cod. pen., commesso pubblicando sul proprio profilo “Facebook” e sul proprio profilo “Instagram” un filmato, costituente una documentazione parziale dell’intervento effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Stato e dalla [OSCURATO:PERSONA] presso il ristorante “[OSCURATO:PERSONA]” di Mombaroccio, e corredando il filmato suddetto di espressioni, evocative di un abusivo esercizio delle loro funzioni da parte dei pubblici ufficiali interessati, idonee a lederne la reputazione.

La Corte di merito ha chiarito che il filmato non riproduceva tutte le fasi del controllo, che non vi era stata alcuna sproporzione tra le finalità del controllo, protese a garantire l’osservanza delle disposizioni anti-Covid,e il numero di agenti impiegati per il servizio di ordine pubblico -come dimostrato dalle dichiarazioni testimoniali assunte in dibattimento - e che, in ogni caso, l’oggetto dell’accertamento processuale consisteva nel verificare non se l’imputato fosse o meno in torto, ma se il contenuto delle espressioni da lui utilizzate, a corredo e a commento del video pubblicato, fosse tale da integrare il delitto di diffamazione contestato.

La stessa Corte ha, dunque, concluso nel senso che l’incompletezza della videoripresa rendeva la diffusione del filmato idonea a veicolare una rappresentazione fuorviante dell’accaduto, tanto più perché accompagnata da commenti allusivi a presunti abusi dipotere, rivelatisi del tutto infondati.

2. Il ricorso per cassazione, proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] dal suo difensore, consta di un solo motivo (enunciato nei limiti di quanto stabilito dall’art. 173 cod. proc. pen.), con il quale si è dedotto il vizio di motivazione da travisamento della prova in riferimento all’esclusione della scriminate del diritto di critica dell’operato delle Forze di [OSCURATO:PERSONA].

Sostiene il deducente che la Corte territoriale avrebbe fondato la propria decisione sul fraintendimento di una prova decisiva: ossia, che il filmato pubblicato sulle piattaforme socialfosse il frutto di manipolazioni artatamente poste in essere dall’imputato, quando tale affermazione risultava smentita dalla ricostruzione del fatto per come rassegnata nella sentenza di primo grado sulla base degli esiti della perizia disposta dal Tribunale.

Il video pubblicato era, invece, identico a quello estratto dal devicedella persona che l’aveva effettuato, senza tagli né montaggi, e la mancata ripresa del momento in cui [OSCURATO:PERSONA] si era qualificato come responsabile del servizio di ordine pubblico era dipesa unicamente dalla condotta dell’autrice della registrazione e non da una scelta selettiva o artificiosa operata dal [OSCURATO:PERSONA].

3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria in data 3 gennaio 2026, ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

4. [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale delle parti civili costituite, [OSCURATO:PERSONA], FSP [OSCURATO:PERSONA] di Stato –[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per la CGIL - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con memoria depositata in data 10 gennaio 2026, hachiesto di rigettare il ricorso e di condannare il ricorrente alle spese di rappresentanza e difesa sostenute per il giudizio nel grado, da liquidare nella misura ritenuta di giustizia, e con memoria in data 22 gennaio 2026 ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. La Corte territoriale ha dato espressamente conto di come nella sentenza di primo grado - a cui ha inteso fare integrale richiamo, concordando sulla valutazione del compendio probatorio (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) -il fatto sotteso alle condotte diffamatorie ascritte a [OSCURATO:PERSONA] fosse stato ricostruito sulla base delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] -funzionario della Questura di [OSCURATO:PERSONA], cui era stato demandato il compito di dirigere il servizio di ordine pubblico disposto dal Questore sull’osservanza delle prescrizioni anti- Covidnel ristorante di Mombaroccio gestito dall’imputato - e di alcuni degli altri appartenenti alle Forze dell’Ordine che avevano preso parte al servizio, «nonché della visione del filmato, nella sua interezza», che riproduceva in maniera «solo parziale e fuorviante» il reale andamento dei fatti, svoltisi in un clima sereno e niente affatto teso (cfr. pag. 4, primo capoverso della sentenza impugnata).

2. È evidente, dunque, che, sebbene il giudice censurato abbia affermato che il filmato diffuso da [OSCURATO:PERSONA] sui suoi “profili social” fosse stato pubblicato «non nella sua interezza, ma artatamente in maniera parziale e perciò travisata, con esclusione di talune parti» (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), tale enunciato non è idoneo a sovvertire l’asse concettuale portante della propria decisione, del tutto sovrapponibile a quella della sentenza di primo grado: ossia, che il filmato, originale omanipolato che fosse, non riproduceva, comunque, tutte le fasi dell’intervento effettuato dagli ufficiali e agenti di [OSCURATO:PERSONA] presso il ristorante dell’appellante -tra queste, quella fondamentale in cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva mostrato la propria placca distintiva qualificandosi come responsabile del servizio - , così offrendo agli utenti dei “ social ” una rappresentazione falsata della verità dei fatti (cfr. pag. 7, primo capoverso della sentenza impugnata).

3. Dunque, secondo la sentenza impugnata la parzialità del video e i commenti dell’imputato a corredo [«20 agenti (la maggior parte in borghese) sono arrivati alle 23:40 con il locale già chiuso e senza alcun cliente.

Un’arroganza incredibile, nessuno si è identificato.

Denuncerò ciascuno di loro»] avevano veicolato una rappresentazione distorta, malevola e faziosa dell’operato dei pubblici ufficiali autori del controllo, insinuando arbitrio e abuso di potere, quand’invece – come emerso chiaramente dalle testimonianze – si era trattato di un intervento correttamente svolto e conforme alle prescrizioni impartite per tutti i servizi di verifica del rispetto delle prescrizioni anti-Covid (cfr. pag. 7, della sentenza impugnata).

Donde, difettava il primo dei requisiti necessari per il riconoscimento della scriminante del diritto di critica, vale a dire il rispetto del nucleo essenziale di verità del fatto (Sez. 5, n. 7798 del 27/11/2018, dep. 2019, Maritan; Rv. 276026 -01Sez. 5, n. 57005 del 27/09/2018, Pieralisi, Rv. 274625 – 01; Sez. 5, n. 36838 del 20/07/2016, Amadori, Rv. 268568 -01).

4. La ratio decidendidella pronuncia censurata porta, dunque, ad escludere che l’eccepito vizio di travisamento della prova documentale, quand’anche riscontrabile, sia dotato di capacità di sovvertire l’esito decisorio, come richiesto dalla giurisprudenza di questa per rendere ammissibile il motivo di ricorso che lo denunci.

Infatti, «Il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato»(Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 -01).

Poiché la sentenza impugnata esibisce un percorso argomentativo complessivamente coerente, logico e ancorato ad elementi probatori autonomi e convergenti, non scalfiti dalle deduzioni difensive dell’imputato, il ricorso deve essere rigettato.

Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistite dall'[OSCURATO:PERSONA] che si liquidano in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistite dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna inflitta, anche agli effetti civili, a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di diffamazione aggravata, ex art. 595, primo e terzo comma, cod. pen., commesso pubblicando sul proprio profilo “Facebook” e sul proprio profilo “Instagram” un filmato, costituente una documentazione parziale dell’intervento effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Stato e dalla [OSCURATO:PERSONA] presso il ristorante “[OSCURATO:PERSONA]” di Mombaroccio, e corredando il filmato suddetto di espressioni, evocative di un abusivo esercizio delle loro funzioni da parte dei pubblici ufficiali interessati, idonee a lederne la reputazione. La Corte di merito ha chiarito che il filmato non riproduceva tutte le fasi del controllo, che non vi era stata alcuna sproporzione tra le finalità del controllo, protese a garantire l’osservanza delle disposizioni anti-Covid,e il numero di agenti impiegati per il servizio di ordine pubblico -come dimostrato dalle dichiarazioni testimoniali assunte in dibattimento - e che, in ogni caso, l’oggetto dell’accertamento processuale consisteva nel verificare non se l’imputato fosse o meno in torto, ma se il contenuto delle espressioni da lui utilizzate, a corredo e a commento del video pubblicato, fosse tale da integrare il delitto di diffamazione contestato. La stessa Corte ha, dunque, concluso nel senso che l’incompletezza della videoripresa rendeva la diffusione del filmato idonea a veicolare una rappresentazione fuorviante dell’accaduto, tanto più perché accompagnata da commenti allusivi a presunti abusi dipotere, rivelatisi del tutto infondati. 2. Il ricorso per cassazione, proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] dal suo difensore, consta di un solo motivo (enunciato nei limiti di quanto stabilito dall’art. 173 cod. proc. pen.), con il quale si è dedotto il vizio di motivazione da travisamento della prova in riferimento all’esclusione della scriminate del diritto di critica dell’operato delle Forze di [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene il deducente che la Corte territoriale avrebbe fondato la propria decisione sul fraintendimento di una prova decisiva: ossia, che il filmato pubblicato sulle piattaforme socialfosse il frutto di manipolazioni artatamente poste in essere dall’imputato, quando tale affermazione risultava smentita dalla ricostruzione del fatto per come rassegnata nella sentenza di primo grado sulla base degli esiti della perizia disposta dal Tribunale. Il video pubblicato era, invece, identico a quello estratto dal devicedella persona che l’aveva effettuato, senza tagli né montaggi, e la mancata ripresa del momento in cui [OSCURATO:PERSONA] si era qualificato come responsabile del servizio di ordine pubblico era dipesa unicamente dalla condotta dell’autrice della registrazione e non da una scelta selettiva o artificiosa operata dal [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria in data 3 gennaio 2026, ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale delle parti civili costituite, [OSCURATO:PERSONA], FSP [OSCURATO:PERSONA] di Stato –[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per la CGIL - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con memoria depositata in data 10 gennaio 2026, hachiesto di rigettare il ricorso e di condannare il ricorrente alle spese di rappresentanza e difesa sostenute per il giudizio nel grado, da liquidare nella misura ritenuta di giustizia, e con memoria in data 22 gennaio 2026 ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. La Corte territoriale ha dato espressamente conto di come nella sentenza di primo grado - a cui ha inteso fare integrale richiamo, concordando sulla valutazione del compendio probatorio (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) -il fatto sotteso alle condotte diffamatorie ascritte a [OSCURATO:PERSONA] fosse stato ricostruito sulla base delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] -funzionario della Questura di [OSCURATO:PERSONA], cui era stato demandato il compito di dirigere il servizio di ordine pubblico disposto dal Questore sull’osservanza delle prescrizioni anti- Covidnel ristorante di Mombaroccio gestito dall’imputato - e di alcuni degli altri appartenenti alle Forze dell’Ordine che avevano preso parte al servizio, «nonché della visione del filmato, nella sua interezza», che riproduceva in maniera «solo parziale e fuorviante» il reale andamento dei fatti, svoltisi in un clima sereno e niente affatto teso (cfr. pag. 4, primo capoverso della sentenza impugnata). 2. È evidente, dunque, che, sebbene il giudice censurato abbia affermato che il filmato diffuso da [OSCURATO:PERSONA] sui suoi “profili social” fosse stato pubblicato «non nella sua interezza, ma artatamente in maniera parziale e perciò travisata, con esclusione di talune parti» (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), tale enunciato non è idoneo a sovvertire l’asse concettuale portante della propria decisione, del tutto sovrapponibile a quella della sentenza di primo grado: ossia, che il filmato, originale omanipolato che fosse, non riproduceva, comunque, tutte le fasi dell’intervento effettuato dagli ufficiali e agenti di [OSCURATO:PERSONA] presso il ristorante dell’appellante -tra queste, quella fondamentale in cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva mostrato la propria placca distintiva qualificandosi come responsabile del servizio - , così offrendo agli utenti dei “ social ” una rappresentazione falsata della verità dei fatti (cfr. pag. 7, primo capoverso della sentenza impugnata). 3. Dunque, secondo la sentenza impugnata la parzialità del video e i commenti dell’imputato a corredo [«20 agenti (la maggior parte in borghese) sono arrivati alle 23:40 con il locale già chiuso e senza alcun cliente. Un’arroganza incredibile, nessuno si è identificato. Denuncerò ciascuno di loro»] avevano veicolato una rappresentazione distorta, malevola e faziosa dell’operato dei pubblici ufficiali autori del controllo, insinuando arbitrio e abuso di potere, quand’invece – come emerso chiaramente dalle testimonianze – si era trattato di un intervento correttamente svolto e conforme alle prescrizioni impartite per tutti i servizi di verifica del rispetto delle prescrizioni anti-Covid (cfr. pag. 7, della sentenza impugnata). Donde, difettava il primo dei requisiti necessari per il riconoscimento della scriminante del diritto di critica, vale a dire il rispetto del nucleo essenziale di verità del fatto (Sez. 5, n. 7798 del 27/11/2018, dep. 2019, Maritan; Rv. 276026 -01Sez. 5, n. 57005 del 27/09/2018, Pieralisi, Rv. 274625 – 01; Sez. 5, n. 36838 del 20/07/2016, Amadori, Rv. 268568 -01). 4. La ratio decidendidella pronuncia censurata porta, dunque, ad escludere che l’eccepito vizio di travisamento della prova documentale, quand’anche riscontrabile, sia dotato di capacità di sovvertire l’esito decisorio, come richiesto dalla giurisprudenza di questa per rendere ammissibile il motivo di ricorso che lo denunci. Infatti, «Il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato»(Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 -01). Poiché la sentenza impugnata esibisce un percorso argomentativo complessivamente coerente, logico e ancorato ad elementi probatori autonomi e convergenti, non scalfiti dalle deduzioni difensive dell’imputato, il ricorso deve essere rigettato. Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistite dall'[OSCURATO:PERSONA] che si liquidano in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistite dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che
Sentenza Cassazione n. 07714/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris