CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 38183/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - 4 -4 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 11 luglio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Taranto, ai sensi degli artt. 178 cod. pen. e ss. e 683 cod. proc. pen., ha respinto l'istanza di riabilitazione proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - VAKA Adrian deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, come documentato dal difensore con nota del 12 gennaio 2023. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in data 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente