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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30285/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte d'appello lo ha condannato alla pena di mesi 6 di reclusione, per il reato di cui all'art. 37 co. 1 L. n. 689/81, per aver, in qualità di amministratore unico della ditta "[OSCURATO:PERSONA]", omesso di versare i contributi e di presentare le comunicazioni obbligatorie Inps.

Il ricorrente formula quattro motivi di ricorso.

Con il primo, lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo.

Con il secondo motivo, deduce violazione di legge in ordine al diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen.

Con il terzo motivo, lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato contenimento della pena nel minimo edittale e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Con il quarto motivo, deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

In ordine alla prima doglianza, si osserva che il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.

La Corte territoriale ha ritenuto non plausibile la ricostruzione difensiva secondo cui l'imputato non avrebbe avuto consapevolezza dell'omissione contestata, protrattasi per circa due anni, in quanto egli è l'unico soggetto ad aver tratto beneficio dall'omissione.

Tale assunto difensivo equivarrebbe, infatti, a ritenere che il dipendente all'uopo preposto abbia volontariamente, autonomamente e senza alcuna utilità personale, trasmesso al consulente del lavoro dati inesatti, poi inoltrati all'INPS.

La Corte ha inoltre evidenziato che la stessa difesa non ha sostenuto concretamente tale ricostruzione, né ha chiesto al teste, nel corso del controesame, se l'invio dei dati incompleti fosse dipeso da una sua iniziativa autonoma.

Quanto al secondo motivo di ricorso, si osserva che il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha escluso la particolare tenuità del fatto, valorizzando la presenza di precedenti penali, seppur modesti, commessi nell'esercizio dell'attività d'impresa ritenendoli, quindi, indicativi di una certa abitualità.

Ha inoltre evidenziato la gravità oggettiva della condotta, che ha arrecato un danno all'INPS superiore a 17.000 euro, nonché il mancato adempimento dell'obbligo contributivo anche dopo l'accertamento, a fronte di un'omissione protrattasi per quasi due anni.

Tali elementi, considerati nel loro complesso, hanno indotto la Corte a escludere la lieve entità del fatto.

Quanto al terzo motivo di ricorso, si osserva che il giudice a quo ha ritenuto congrua la pena base di cinque mesi di reclusione, aumentata di un mese per la continuazione, determinata inmisura non coincidente con il minimo edittale, in considerazione dei precedenti dell'imputato e della protratta durata della condotta omissiva.

Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha evidenziato che l'imputato non ha provveduto neppure tardivamente al risarcimento del danno.

Quanto al quarto motivo di ricorso, la Corte territoriale ha escluso la possibilità di formulare una prognosi favorevole ai fini della sospensione condizionale della pena, valorizzando i precedenti dell'imputato, dai quali emerge una reiterata gestione dell'attività d'impresa non conforme alla legge, nonché la protrazione della condotta omissiva, indice della volontà di perseverare nell'illecito.

Tali elementi hanno impedito di ritenere prevedibile una futura condotta rispettosa delle norme e, quindi, di applicare il beneficio previsto dall'art. 163 cod. pen.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte d'appello lo ha condannato alla pena di mesi 6 di reclusione, per il reato di cui all'art. 37 co. 1 L. n. 689/81, per aver, in qualità di amministratore unico della ditta "[OSCURATO:PERSONA]", omesso di versare i contributi e di presentare le comunicazioni obbligatorie Inps. Il ricorrente formula quattro motivi di ricorso. Con il primo, lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge in ordine al diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. Con il terzo motivo, lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato contenimento della pena nel minimo edittale e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il quarto motivo, deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. In ordine alla prima doglianza, si osserva che il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha ritenuto non plausibile la ricostruzione difensiva secondo cui l'imputato non avrebbe avuto consapevolezza dell'omissione contestata, protrattasi per circa due anni, in quanto egli è l'unico soggetto ad aver tratto beneficio dall'omissione. Tale assunto difensivo equivarrebbe, infatti, a ritenere che il dipendente all'uopo preposto abbia volontariamente, autonomamente e senza alcuna utilità personale, trasmesso al consulente del lavoro dati inesatti, poi inoltrati all'INPS. La Corte ha inoltre evidenziato che la stessa difesa non ha sostenuto concretamente tale ricostruzione, né ha chiesto al teste, nel corso del controesame, se l'invio dei dati incompleti fosse dipeso da una sua iniziativa autonoma. Quanto al secondo motivo di ricorso, si osserva che il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha escluso la particolare tenuità del fatto, valorizzando la presenza di precedenti penali, seppur modesti, commessi nell'esercizio dell'attività d'impresa ritenendoli, quindi, indicativi di una certa abitualità. Ha inoltre evidenziato la gravità oggettiva della condotta, che ha arrecato un danno all'INPS superiore a 17.000 euro, nonché il mancato adempimento dell'obbligo contributivo anche dopo l'accertamento, a fronte di un'omissione protrattasi per quasi due anni. Tali elementi, considerati nel loro complesso, hanno indotto la Corte a escludere la lieve entità del fatto. Quanto al terzo motivo di ricorso, si osserva che il giudice a quo ha ritenuto congrua la pena base di cinque mesi di reclusione, aumentata di un mese per la continuazione, determinata inmisura non coincidente con il minimo edittale, in considerazione dei precedenti dell'imputato e della protratta durata della condotta omissiva. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha evidenziato che l'imputato non ha provveduto neppure tardivamente al risarcimento del danno. Quanto al quarto motivo di ricorso, la Corte territoriale ha escluso la possibilità di formulare una prognosi favorevole ai fini della sospensione condizionale della pena, valorizzando i precedenti dell'imputato, dai quali emerge una reiterata gestione dell'attività d'impresa non conforme alla legge, nonché la protrazione della condotta omissiva, indice della volontà di perseverare nell'illecito. Tali elementi hanno impedito di ritenere prevedibile una futura condotta rispettosa delle norme e, quindi, di applicare il beneficio previsto dall'art. 163 cod. pen. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M
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