CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 42374/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 20/02/2024 dalla Corte d'Appello di Bolo gna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consi gliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il ri getto del ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna, in data 19/01/2023, con la quale TACCONI Luca era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto per l'anno di imposta 2015 nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Ricorre per cassazione il TACCONI, a mezzo dei propri difensori, deducendo: 2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza della causa di esclusione della colpevolezza costituita da una persistente e oggettiva crisi di liquidità non imputabile al TACCONI. Si censura la sentenza per avere la Corte d'Appello erroneamente ritenuto che il ricorrente non avesse reso dichiarazioni nel processo, laddove egli, in sede di esame dibattimentale, aveva reso diffuse dichiarazioni sul punto. Si censura inoltre il carattere apodittico dell'affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui la crisi derivante dalla generale difficoltà del mercato delle autovetture non avrebbe comunque riguardato la società del ricorrente. 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, osservando che - anche a voler ritenere sussistente l'errore percettivo della Corte territoriale - l'affermazione di responsabilità non poteva essere esclusa, sulla scorta della costante giurisprudenza, in base agli elementi dedotti dal ricorrente (tra cui la preferenza accordata al pagamento degli stipendi). 4. Con memoria del 08/10/2024, il difensore del ricorrente replica alle argomentazioni del P.G., insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve preliminarmente osservarsi che non è possibile tener conto della memoria depositata dalla difesa del TACCONI, attesa la sua evidente tardività: il deposito è invero avvenuto nella stessa giornata dell'udienza, anziché cinque giorni prima, come previsto per i procedimenti a trattazione scritta. 2. Nel merito, il ricorso è infondato. 3. Assume invero un rilievo dirimente il fatto che, nella fattispecie in esame, appare incontroversa non solo la condotta di omesso versamento dell'IVA per l'anno di imposta 2015, alla base dell'imputazione ascritta al TACCONI (quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].), ma anche la sua piena consapevolezza di andare incontro alla sanzione penale, avendo deciso di destinare le risorse disponibili al pagamento degli stipendi, anziché all'assolvimento degli obblighi tributari che qui rilevano. I giudici di merito hanno infatti concordemente e tutt'altro che illogicamente valorizzato le dichiarazioni del direttore amministrativo della società VANZINI Van. ia (diffusamente riportate nella sentenza di primo grado, e richiamate per sintesi nella decisione impugnata) in ordine al fatto che il TACCONI, ben a conoscenza del fatto che "sopra i 150.000 ci sarebbe stato un penale", e che tuttavia la sua decisione era stata quella di portare avanti l'azienda pagando gli stipendi, nella prospettiva futura di adempiere alle future rateizzazioni del debito rimasto inadempiuto (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata, pag. 1 della decisione impugnata). In tale contesto, ben diverso da quello riscontrabile in altre ricorrenti fattispecie, in cui l'omissione scaturisce da carenze di liquidità dovute ad inadempimenti dei fornitori, ecc., deve trovare applicazione il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di reati tributari, l'omesso versamento dell'Iva cui all'art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non può essere giustificato, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., dal pagamento degli stipendi dei lavoratori dipendenti, posto che l'ordine di preferenza in tema di crediti prededucibili, che impone l'adempimento prioritario dei crediti da lavoro dipendente (art. 2777 cod. civ.) rispetto ai crediti erariali (art. 2778 cod civ.), vige nel solo ambito delle procedure esecutive e fallimentari e non può essere richiamato in contesti diversi, ove non opera il principio della par condicio creditorum, al fine di escludere l'elemento soggettivo del reato» (Sez. 3, n. 52971 del 06/07/2018, Moffa, Rv. 274319 - 01). D'altra parte, tali conclusioni non possono dirsi vulnerate dall'errore percettivo in cui è caduta la Corte territoriale, evidenziato dalla difesa ricorrente, in ordine alla presenza di dichiarazioni dibattimentali rese dal ricorrente, non avendo il ricorso prospettato una discrasia di tali dichiarazioni rispetto alla deposizione del direttore amministrativo, né - tanto meno - la decisività della svista. Altrettanto priva di rilevanza, alla luce della condotta in concreto tenuta dal TACCONI, è la questione della sussistenza o meno di una crisi nel settore commerciale cui la società del ricorrente era interessata. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deci