CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21003/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato(pec: [OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA];- intimato –avverso la sentenza n. 6571/01/2024 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della CAMPANIA, depositata il 19/11/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 16 aprile 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11031/2025Numero sezionale 3210/2026Numero di raccolta generale 21003/2026Data pubblicazione 20/06/20261. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un preavvisodi fermo amministrativo emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la CTRdella Campania con la sentenza in epigrafe indicata rigettava l’appelloproposto dall’ADER avverso la sfavorevole sentenza di primo gradosostenendo che «l’Agenzia Riscossione ha proceduto alla notifica dellecartelle oggetto del preavviso di fermo all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL]. che, sebbene risultante dalla consultazionedell'Indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata",risultava "non valido"; ha così proceduto al deposito telematico ed allapubblicazione degli atti e degli avvisi nell'area riservata del sito Internetdella società [OSCURATO:SOCIETA], con pubblicazione nel medesimo sito deirelativi avvisi di avvenuto deposito, ai sensi dell'art. 7-quater del d.l. n.193 del 2016, come convertito, senza tuttavia fornire la prova di avercompletato lo speciale procedimento notificatorio dando notiziaall'interessato a mezzo lettera raccomandata, dell'avvenuta pubblicazionesul sito Internet».2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso percassazione affidato a due motivi, cui non replica l’intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 26 del D.P.R. 602/1973 e 60 del D.P.R. 600/1973, nonchédell’art. 58, del D.Lgs. n. 546/1992, ratione temporis vigente applicabilealla fattispecie, e degli artt. 2727 e 2729 c.c.».1.1. La ricorrente, dopo aver premesso che ai fini della regolarità dellanotifica delle cartelle di pagamento sottese al preavviso di fermoamministrativo impugnato, eseguite a mezzo posta elettronica certificataall’indirizzo del contribuente non risultato valido, è sufficiente l’invio diuna raccomandata semplice e, quindi, non con avviso di ricevimento, concui l’ufficio dà comunicazione dell’avvenuto deposito telematico eNumero registro generale 11031/2025Numero sezionale 3210/2026Numero di raccolta generale 21003/2026Data pubblicazione 20/06/2026pubblicazione dell'atto nell'area riservata del sito internet della societàInfoCamere Scpa, non essendo richiesto alcun ulteriore adempimento,sostiene che nel caso di specie, contrariamente a quanto si legge nellasentenza impugnata, la notifica delle cartelle si era perfezionata conl’invio della raccomandata semplice all’indirizzo registrato in Camera diCommercio, come refertato dalla documentazione che aveva depositatonel giudizio di secondo grado ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 546 del1992, ratione temporis applicabile, e che riproduceva fotograficamentenel ricorso.2. Il motivo è inammissibile.3. Invero, nessuna violazione o falsa applicazione di legge puòimputarsi ai giudici di appello che, contrariamente a quanto sostenutodalla ricorrente, non hanno affatto ritenuto che la comunicazione di cuitrattasi andasse effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso diricevimento, ma hanno rilevato che l’Ufficio aveva omesso di «fornire laprova di aver completato lo speciale procedimento notificatorio dandonotizia all'interessato a mezzo lettera raccomandata, dell'avvenutapubblicazione sul sito Internet».3.1. A fronte di tale chiara affermazione, la censura, da un lato, noncoglie la ratio decidendi e, dall’altra, in presenza di un documento che ilgiudice ha erroneamente ritenuto che non facesse parte del corredoprobatorio della causa, avrebbe dovuto essere formulata come viziorevocatorio, ai sensi dell’art. 395, quarto comma, c.p.c., in forza delprincipio giurisprudenziale secondo cui «Il vizio di omesso esame di undocumento decisivo non è deducibile in cassazione se il giudice di meritoha accertato che quel documento non è stato prodotto in giudizio, nonessendo configurabile un difetto di attività del giudice circa l'efficaciadeterminante, ai fini della decisione della causa, di un documento nonportato alla cognizione del giudice stesso. Se la parte assume, invece,che il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio ildocumento decisivo, può far valere tale preteso errore soltanto in sede diNumero registro generale 11031/2025Numero sezionale 3210/2026Numero di raccolta generale 21003/2026Data pubblicazione 20/06/2026revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., sempre che ne ricorranole condizioni» (Cass. n. 15043/2018).4. Il secondo motivo, con cui la ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la «violazione e falsa applicazione degliartt. 26 del D.P.R. 602/1973 e 60 del D.P.R. 600/1973, nonché dell’art.58, del D.Lgs. n. 546/1992 e degli artt. 2727 e 2729 c.c. per erroneoannullamento del preavviso di fermo amministrativo dei beni mobiliregistrati», resta assorbito.5. In estrema sintesi, il primo motivo va dichiarato inammissibile,assorbito il secondo. Non vi è necessità di provvedere sulle spese inmancanza di costituzione in giudizio dell’intimato. P.Q.Mdichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.Così deciso in Roma in data 16 aprile 2026Il Presidente