CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 luglio 2021
Cassazione n. 01253/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24002/2021r.g., proposto [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezian. 292/2021 pubblicata in data 16/07/2021, n.r.g. 606/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20/11/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato per [OSCURATO:SOCIETA] (poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]), procurando affari in Angola. Deduceva di avere svolto questa attività in virtù del contratto stipulato in data 14/02/2012 e sino al 19/06/2015, quando la preponente era receduta dal rapporto. Deduceva di aver ricevuto regolarmente le provvigioni soltanto fino a settembre 2013. OGGETTO: agenzia e procacciamento di affari - interpretazione del contratto - criterio letterale -portata e limiti Adìva il Tribunale di Verona per ottenere l’accertamento dell’intercorso rapporto di agenzia e la condanna della predetta società al pagamento delle provvigioni pari al 5% sugli affari conclusi per il suo tramite da ottobre 2013 in poi, in particolare con la cliente KA-Kora in Angola, e sugli affari conclusi con la medesima cliente dalla preponente anche dopo lo scioglimento del rapporto di agenzia, nonché al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e di quella di cessazione del rapporto. 2.-Costituitosi il contraddittorio, assunte le prove testimoniali ammesse, il Tribunale rigettava le domande, ritenendo che il rapporto fosse qualificabile in termini di procacciamento di affari e che per il periodo successivo a settembre 2013 mancasse la prova degli affari asseritamente conclusi dal ricorrente. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dal [OSCURATO:PERSONA] quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) l’interpretazione letterale del contratto concluso fra le parti non è l’unico criterio, specie laddove – come nella specie – sussiste un’oggettiva ambiguità dei riferimenti ai compiti assegnati; b) la previsione di “promozione delle vendite” e il compenso in termini di provvigione sono tratti comuni all’agenzia e al procacciamento d’affari (Cass. n. 19828/2013); c) la previsione secondo cui l’incaricato “assisterà tecnicamente i compratori … e organizzerà incontri e visite per sostenere le vendite” è un dato indeterminato al fine di apprezzarne la strumentalità rispetto all’attività di procurare affari alla mandante; d) peraltro, considerato che la mandante produce “membrane impermeabilizzanti” adoperate nell’edilizia, la natura stessa di questo bene commercializzato richiedeva una competenza tecnica idonea ad illustrare le caratteristiche del prodotto; e) tali elementi non sono idonei a dimostrare i tratti caratterizzanti l’attività dell’agente, ossia il carattere stabile della collaborazione ed un ambito territoriale definito; f) il compenso provvigionale è legato a ciascuna singola vendita ed è possibile di variazione di comune accordo prima dell’accettazione del singolo ordine, sistema che suggerisce, quindi, il carattere occasionale della prestazione; g) nell’accordo manca una indicazione dell’ambito territoriale in cui l’agente avrebbe dovuto operare; h) infine nessun riferimento vi è ad eventuali istruzioni fornite dalla preponente e allo svolgimento dell’attività in forma coordinata secondo le indicazioni della mandante; i) che il rapporto non avesse i caratteri della stabilità nella fase esecutiva è dimostrato dalla stessa vicenda commerciale alla quale si riferisce l’appellante, che in realtà riguardava un unico cliente, sia pure articolata in momenti e per cantieri diversi, il cui sviluppo temporale non implicava il carattere della stabilità nell’attività di acquisizione di ordini, ma soltanto un’esecuzione frazionata; j) quanto alla delimitazione temporale, il gravame va esaminato unicamente in vista dell’eventuale sussistenza di un interesse dovuto all’eventuale maturazione di ulteriori provvigioni, dopo il settembre 2013, e di quelle postume; k) in nessuna delle comunicazioni valorizzate dall’appellante vi è un riferimento concreto alla conclusione di un affare in forza della propria attività; l) le mail sono descrittive di trattative intercors e per il tramite di altra società – Helios – ma il ruolo e l’impegno diretto dell’appellante e gli esiti di tali iniziative non sono affatto definiti, né è emersa prova degli eventuali affari conclusi successivamente alla conclusione del rapporto. 4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. 5.-[OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. 6.-Entrambe le parti hanno depositato memoria. 7.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1362 c.c. per avere la Corte territoriale disatteso il canone ermeneutico principale, ossia quello letterale, pure nella riconosciuta assenza di elementi semantici o comportamenti delle parti tesi ad inficiare la volontà manifestata dai contraenti. Il motivo è inammissibile, poiché non si confronta con l’articolata motivazione con cui i Giudici d’appello hanno spiegato perché, anche sul piano dell’interpretazione letterale dell’intero contratto stipulato dalle parti, il termine “Agent” da loro adoperato non aveva il significato tecnico-giuridico di agente, ma quello più generico di collaboratore, in considerazione di una pluralità di elementi letterali e logici desunti dal medesimo atto negoziale. Il motivo è altresì inammissibile, poiché il ricorrente mira a contrapporre una propria interpretazione (v. ricorso per cassazione, p. 8 ss.) a quella ampiamente argomentata dalla Corte territoriale. Al riguardo va ricordato che il controllo di legittimità sugli atti di autonomia negoziale individuale non può scadere nel controllo di merito ed anteporre a quella prescelta dai giudici d’appello una differente interpretazione solo perché reputata più plausibile ad opera della stessa parte ricorrente. Come è noto, anche l’accertamento della volontà negoziale si sostanzia in un accertamento di fatto (ex multis Cass. n. 9070/2013; Cass. n. 12360/2014), riservato all'esclusiva competenza del giudice del merito (Cass. n. 17067/2007; Cass.n. 11756/2006). Ne consegue che le valutazioni del giudice di merito soggiacciono sì, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato circa la verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, ma la denuncia della violazione delle regole che presiedono all’interpretazione dei contratti non può certo risolversi nella mera contrapposizione di un’interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375/2006; Cass.n. 12468/2004; Cass. n. 22979/2004, Cass. n. 7740/2003; Cass. n. 12366/2002; Cass. n. 11053/2000). 2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4) , c.p.c. il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt.111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso la motivazione o motivato in modo apparente, con conseguente impossibilità di ricostruire l’iter logico-giuridico della decisione. Il motivo è infondato, poiché la motivazione sussiste, soddisfa ampiamente il “minimo costituzionale” (Cass. sez. un. n. 8053/2014) e rende chiare le ragioni logico-giuridiche e fattuali che hanno indotto i Giudici d’appello a confermare la decisione di primo grado di rigetto della domanda. Peraltro fra l’accertamento dell’unicità dell’iniziativa commerciale procurata dall’odierno ricorrente e l’esclusione del carattere di “stabilità” proprio del rapporto di agenzia sussiste l’evidente nesso logico-giuridico: la stabilità implica la pluralità di ordini acquisiti dall’agente, laddove l’unicità dell’affare concluso mediante l’attività svolta dall’odierno ricorrente esclude in radice quel carattere. Dunque, anche sotto questo profilo, la decisione impugnata risponde ad un criterio di logica giuridica e, pertanto, è idonea a rendere manifeste le ragioni che hanno indotto la Corte territoriale a rigettare il gravame. 3.-Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione dell’art. 1742 c.c. per avere la Corte territoriale escluso che quello concluso fra le parti fosse qualificabile giuridicamente come un contratto di agenzia. Il motivo è infondato anche in conseguenza dell’inammissibilità del primo. Posta la conformità a diritto – sul piano del criterio ermeneutico – dell’interpretazione negoziale compiuta dalla Corte territoriale, la inevitabile e consequenziale qualificazione giuridica è necessariamente in termini diversi dall’agenzia, la cui esclusione, dunque, è conforme a diritto. Una volta escluso, infatti, il carattere della stabilità, viene meno qualunque possibilità di configurare il contratto concluso fra le parti in termini di agenzia in senso tecnico-giuridico. Al riguardo questa Corte ha più volte affermato che caratteri distintivi del contratto di agenzia sono l'obbligo dell'agente di svolgere attività continuativa e stabile per promuovere, nell'ambito di una determinata sfera territoriale, la conclusione di contratti per conto del preponente, realizzando in tal modo con quest'ultimo una collaborazione professionale autonoma non episodica, con risultato a proprio rischio, e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo; il procacciamento di affari, invece, consiste nella più limitata attività di chi, solo di propria iniziativa, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie occasionalmente le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni(ex multis Cass. ord. n. 23214/2024). 4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4) , c.p.c. il ricorrente denunzia nullità della sentenza per violazione dell’art. 113 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di esercitare il potere-dovere di qualificare la domanda, in particolare quella subordinata, da lui riproposta come settimo motivo di appello, con cui aveva chiesto la condanna della preponente al pagamento delle provvigioni anche nel caso in cui il rapporto fosse stato qualificabile in termini di procacciamento d’affari. Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione dell’art. 1755 c.c. per avere la Corte comunque escluso ogni suo diritto al compenso pur in relazione all’affare per il quale ha pure riconosciuto l’intervento del Mirzachi, anche laddove volesse ritenersi sussistente un mero procacciamento d’affari. I due motivi – da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione –sono infondati. La Corte territoriale ha fatto riferimento all’unicità dell’iniziativa commerciale procurata dal Mizrachi al fine di escludere che il rapporto intercorso fra le parti fosse qualificabile in termini di agenzia. Essa ha altresì rimarcato che comunque il contratto prevedeva il diritto alla provvigione in relazione ai singoli acquisti ed ha spiegato che, in relazione al periodo successivo a settembre 2013, non vi era alcuna prova dell’intervento – per ogni singolo acquisto – del Mirzachi. Ciò è coerente con la ritenuta sussistenza di un mero procacciamento di affari, nel quale il diritto sorge solo in conseguenza dell’attività svolta dal procacciatore per procurare il singolo affare, nel caso in esame il singolo acquisto da parte di Ka-Kora (che, come accertato in fatto dalla Corte territoriale, era il c.d. cliente privilegiato). 5.-Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio, oggetto di controversia, ossia dell’esistenza della clausola contrattuale che gli assicurava il diritto alla provvigione anche per qualsiasi contratto che la preponente avesse concluso direttamente con il cliente privilegiato o con altri clienti. Il motivo è inammissibile perché precluso dalla c.d. doppia conforme (art. 360, penult. co., c.p.c.). Peraltro, la ricorrente non ha indicato, come invece era suo onere, le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, né ha allegato e dimostrato che esse siano tra loro diverse (Cass. n. 5528/2018; Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 19001/2016). 6.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 1