CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 43160/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta - in modo, peraltro, generico - la violazione di legge in riferimento alla mancata declaratoria di prescrizione del reato di ricettazione ascritto all'imputato è manifestamente infondato in quanto la corretta contestazione della recidiva specifica e reiterata esclude in radice l'eccepito perfezionamento del termine di prescrizione; che, la recidiva reiterata e specifica, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 2, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721-01); considerato che il massimo della pena edittale stabilita dall'art. 648 cod. pen. è di otto anni e che il reato è stato commesso il 26/05/2007, il termine ordinario di prescrizione si individua il 26/08/2020 (8 + 2/3 = 13 anni e 3 mesi); mentre il termine massimo di prescrizione si individua il 26/08/2029 (aggiungendo 2/3 al termine ordinario); che, il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'illogicità della motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità del ricorrente per mancanza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, è manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione, di cui a pag. 1 della sentenza impugnata, che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui, l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale (per tutte: Sez. U. del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]