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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21121/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/05/198:3 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di BARI_ (dato avviso alle arti-) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bari, in accoglimento della richiesta formulata a norma dell'art. 599-bis c.p.p., ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal giudice di primo grado in relazione al delitto di rapina aggravata, commesso il 23 marzo 2019.

Ha proposto ricorsi per cassazione il difensore degli imputati, che ha dedotto vizi della motivazione, per essere stata fissata la pena base in anni 7 di reclusione, pur essendo il minimo edittale, previsto dalla legge in vigore all'epoca dei fatti, pari a 6 anni di reclusione, e per non essere stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3 n. 3 bis, cod. pen. 2.

I ricorsi sono inammissibili.

Questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170) ha già avuto modo di affermare che avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.

Nel caso in esame, il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi consentiti, essendosi limitato a censurare la mancata esclusione dell'aggravante suindicata e l'entità della pena.

3. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - non ravvisandosi ragioni di esonero - della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del primo febbraio 2022 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/05/198:3 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di BARI_ (dato avviso alle arti-) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bari, in accoglimento della richiesta formulata a norma dell'art. 599-bis c.p.p., ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal giudice di primo grado in relazione al delitto di rapina aggravata, commesso il 23 marzo 2019. Ha proposto ricorsi per cassazione il difensore degli imputati, che ha dedotto vizi della motivazione, per essere stata fissata la pena base in anni 7 di reclusione, pur essendo il minimo edittale, previsto dalla legge in vigore all'epoca dei fatti, pari a 6 anni di reclusione, e per non essere stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3 n. 3 bis, cod. pen. 2. I ricorsi sono inammissibili. Questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170) ha già avuto modo di affermare che avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. Nel caso in esame, il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi consentiti, essendosi limitato a censurare la mancata esclusione dell'aggravante suindicata e l'entità della pena. 3. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - non ravvisandosi ragioni di esonero - della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del primo febbraio 2022 Il Consigliere estensore
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