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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 18366/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MATERA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Potenza, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Matera il 26 febbraio 2019, che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro di arresto, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2011 per avere violato le prescrizioni inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, fatti commessi il 16 ed il 18 aprile 2016.

2. Avverso la decisione della Corte distrettuale l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore, avv.to Pietro D. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha lamentato: a) illogicità manifesta della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 75, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2011 per avere la Corte di appello ritenuto non contestata l'assenza dell'imputato dalla sua abitazione in occasione dei due controlli del 16 e del 18 aprile 2016, sebbene fosse emersa l'avvenuta segnalazione da parte dello stesso mediante chiamate telefoniche alla Compagnia dei Carabinieri di Matera della sua posizione all'esterno dell'alloggio a causa del subito sfratto e dell'assenza di fissa dimora, già comunicata in precedenza, il che avrebbe dovuto indurre ad escluderne la responsabilità; b) mancanza di motivazione per avere la Corte di appello fatto rinvio alle argomentazioni esposte nella sentenza di primo grado senza esaminare gli specifici rilievi mossi con l'atto di gravame; c) inosservanza o erronea applicazione della legge penale per il diniego di applicazione della continuazione tra i fatti giudicati nel presente procedimento e quelli oggetto della sentenza n. 607 dell'Il giugno 2018, irrevocabile il 28 luglio 2018, motivato con il rilievo della mancata produzione di copia della predetta pronuncia, pur a fronte del rituale deposito del documento e della sussistenza di tutti i presupposti per operare la chiesta unificazione.

3. Con memoria in data 2 marzo 2022 la difesa ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso proposti.

Considerato in diritto Il ricorso è infondato e non merita, dunque, accoglimento. 1.Col primo motivo di gravame la difesa ripropone la questione della configurabilità degli illeciti ascritti al ricorrente, che si assume avere segnalato e I giustificato la propria assenza dal domicilio sino a quel momento noto in occasione di entrambi i controlli del 16 e del 18 aprile 2016.

1.1. La sentenza impugnata sul punto ha richiamato gli accertamenti condotti dal primo giudice, il quale nella propria motivazione aveva rilevato che, sebbene Calderola avesse rappresentato al telefono di essere privo di dimora, tale circostanza non era mai stata in precedenza rappresentata e documentata, né ai Carabinieri e nemmeno al Tribunale, sezione per le misure di prevenzione, e che il 16 aprile, tramite le verifiche condotte sul traffico telefonico relativo alla sua utenza cellulare, era risultato trovarsi in località [OSCURATO:PERSONA] e non a Matera, quindi lontano dal suo centro di interessi.

1.2. Col ricorso si richiama, invece, la testimonianza resa dal luogotenente [OSCURATO:PERSONA], che aveva condotto accertamenti mediante la disamina dei tabulati del traffico telefonico riguardante l'utenza cellulare dell'imputato; si assume da parte della difesa che dalla citata deposizione sarebbe emerso che Calderola la sera del 16 aprile aveva chiamato i Carabinieri di Matera per la durata di 77 secondi mentre il suo apparecchio cellulare aveva agganciato la cella di Pisticci ed il 18 aprile per altra chiamata della durata di 101 secondi, agganciando in questo caso la cella che serve la via Lucana in Matera, prossima alla sua abitazione ed al pubblico esercizio da lui gestito.

1.3. Osserva la Corte che la testimonianza dell'autore dell'accertamento citato nell'impugnazione non apporta elementi favorevoli a sostegno della tesi difensiva: in primo luogo, non emerge che fosse stato l'imputato ad avvertire le forze dell'ordine della propria assenza dall'abitazione nota ed indicata quale luogo di effettuazione dei controlli in sede di sottoposizione alla misura di prevenzione, risultando piuttosto dalle deposizioni dei [OSCURATO:PERSONA] ed Evangelista che, presentatisi al suo indirizzo di Matera, via Torraca n. 23, nelle due date del 16 e del 18 aprile senza rinvenirlo, erano stati i militari stessi a contattarlo tramite la centrale operativa alle ore 00.29 e 00.30 e ad apprendere della sua assenza da casa perché sfrattato e non avente la disponibilità di altra dimora.

Non è nemmeno dimostrato in via documentale o tramite testimonianze che di tali evenienze l'imputato avesse già informato l'Autorità di polizia o quella giudiziaria e che non avesse nessuna possibilità di indicare altra abitazione ove permanere negli orari prescrittigli perchè costretto a rimediare alloggi di fortuna o di volta in volta sempre diversi.

Non è, dunque censurabile il giudizio di responsabilità espresso dalle due conformi sentenze di merito, poiché è stato riscontrato in modo incontrovertibile che l'imputato non si era trovato nel luogo impostogli nell'orario compreso tra le 22.00 e le 06.00 e tale assenza non era stata necessitata da circostanze cogenti, insuperabili ed indipendenti dalla sua volontà.Deve dunque escludersi che i giudici di appello siano incorsi nei vizi denunciati e che abbiano ricostruito l'elemento soggettivo del reato in termini erronei; al contrario, hanno attribuito la condotta ad un atteggiamento volontario di ribellione alla prescrizione imposta legalmente, cosa che integra il necessario elemento soggettivo, inteso quale coscienza e volontà di infrangere la regola di condotta imposta.

2. Anche la mancata unificazione per continuazione dei due episodi criminosi giudicati con altre analoghe violazioni già oggetto della pronuncia di condanna irrevocabile n. 607 del 2018, emessa dal Tribunale di Matera, è stata giustificata in termini congrui ed incensurabili sulla base del rilievo della indisponibilità della sentenza richiamata, in assenza della quale non è stato consentito ai giudici di merito di apprezzare i presupposti fattuali per l'accoglimento della richiesta.

Assume la difesa che "per un disguido, non sarà rinvenuta in atti" la sentenza "elencata sin dal primo grado di giudizio" e che altra sentenza del 29 gennaio 2019 aveva comunque riconosciuto la continuazione anche con i fatti accertati con la prima pronuncia n. 607 del 2018. 2.1 Osserva la Corte che la decisione non merita rilievi dal momento che nel fascicolo processuale non risulta copia della sentenza che si assume essere stata prodotta e che la difesa avrebbe dovuto sincerarsi essere stata effettivamente inserita e presente in modo da essere valutabile da parte dei giudici di merito.

Del resto la consultazione degli atti dimostra che nelle richieste di ammissione delle prove dedotte nel corso del giudizio di primo grado la difesa aveva sollecitato l'esame dell'imputato e si era riservata di effettuare produzione documentale senza poi provvedere formalmente al deposito di copia della sentenza d'interesse.

Non risulta, infatti, che tanto si sia verificato nemmeno all'udienza di discussione del 26 febbraio 2019, né con l'atto di appello. 2.2 Né è censurabile la decisione per non avere la Corte distrettuale provveduto d'ufficio all'acquisizione dell'atto risultato mancante: la giurisprudenza di legittimità ha affermato al riguardo, e qui si ribadisce, che l'imputato che chieda il riconoscimento della continuazione in sede di cognizione ha l'onere di produrre copia della sentenza che abbia giudicato gli altri reati da unificare a quello in contestazione, non potendo applicarsi per analogia la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., riferita solamente al procedimento di esecuzione (Sez.

1. n. 14614 del 21/11/2018, dep. 2019, Naser, Rv. 276405; Sez. 3, n. 51689 del 13/10/2017, Gilardi ed altri, Rv. 271581; Sez. 5, n. 2795 del 22/10/2014, Recalcati, Rv. 262583; Sez. 2, n. Sez. 2, n. 35600 del 12/06/2021, Silvestrini ed altri, Rv. 253895).2.3 Infine, osserva il Collegio che non può tenersi conto della produzione della sentenza n. 607 del 2018 in allegato alla memoria difensiva, depositata nel presente giudizio di legittimità, poiché tale documento avrebbe dovuto essere offerto alla valutazione dei giudici di merito; del resto nel giudizio di legittimità è consentita la produzione dei soli documenti che l'interessato non abbia potuto depositare nei gradi di merito e sempre che non costituiscano prova nuova e non richiedano apprezzamenti circa la loro validità ed efficacia dimostrativa (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Pmt in proc.

Moretti, Rv. 277609; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, Pc in proc.

Platamone ed altro, Rv. 254302).

A diverse e più favorevoli conclusioni non può pervenirsi nemmeno considerando che il documento era stato già prodotto nel corso del giudizio di primo grado: si è già detto che non vi è prova che la produzione sia realmente avvenuta, ma in ogni caso non è consentito depositare dopo la scadenza dei termini per la proposizione del ricorso del cassazione documenti già acquisiti nei gradi precedenti che è onere della parte interessata allegare al ricorso ai fini della valutazione della specificità dei motivi (Sez. 2, n. 48385 del 14/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277600; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199). 2.4 In definitiva, anche il secondo motivo di ricorso va respinto; resta l'avvertenza che, essendo stata la richiesta difensiva respinta per ragioni di ordine processuale, la relativa decisione non preclude alla parte di proporre al giudice dell'esecuzione la questione del riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen..

3. Un ultimo rilievo s'impone.

Va escluso che al momento attuale sia già maturato il termine massimo di prescrizione del reato ascritto a Calderola, avendo il suo decorso subito i seguenti periodi di sospensione, motivati tutti da legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale: dal 24/01/2017 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 26/09/2017, dal 26/09/2017 al 14/11/2017 e dal 23/10/2018 al 8/01/2019 per totali mesi sedici e giorni nove.

Tanto determina la scadenza dello stesso termine alla prossima data del 23/08/2022.

Per le considerazioni svolte, il ricorso, infondato in tutte le sue deduzioni, va respinto con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MATERA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Potenza, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Matera il 26 febbraio 2019, che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro di arresto, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2011 per avere violato le prescrizioni inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, fatti commessi il 16 ed il 18 aprile 2016. 2. Avverso la decisione della Corte distrettuale l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore, avv.to Pietro D. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha lamentato: a) illogicità manifesta della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 75, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2011 per avere la Corte di appello ritenuto non contestata l'assenza dell'imputato dalla sua abitazione in occasione dei due controlli del 16 e del 18 aprile 2016, sebbene fosse emersa l'avvenuta segnalazione da parte dello stesso mediante chiamate telefoniche alla Compagnia dei Carabinieri di Matera della sua posizione all'esterno dell'alloggio a causa del subito sfratto e dell'assenza di fissa dimora, già comunicata in precedenza, il che avrebbe dovuto indurre ad escluderne la responsabilità; b) mancanza di motivazione per avere la Corte di appello fatto rinvio alle argomentazioni esposte nella sentenza di primo grado senza esaminare gli specifici rilievi mossi con l'atto di gravame; c) inosservanza o erronea applicazione della legge penale per il diniego di applicazione della continuazione tra i fatti giudicati nel presente procedimento e quelli oggetto della sentenza n. 607 dell'Il giugno 2018, irrevocabile il 28 luglio 2018, motivato con il rilievo della mancata produzione di copia della predetta pronuncia, pur a fronte del rituale deposito del documento e della sussistenza di tutti i presupposti per operare la chiesta unificazione. 3. Con memoria in data 2 marzo 2022 la difesa ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso proposti. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e non merita, dunque, accoglimento. 1.Col primo motivo di gravame la difesa ripropone la questione della configurabilità degli illeciti ascritti al ricorrente, che si assume avere segnalato e I giustificato la propria assenza dal domicilio sino a quel momento noto in occasione di entrambi i controlli del 16 e del 18 aprile 2016. 1.1. La sentenza impugnata sul punto ha richiamato gli accertamenti condotti dal primo giudice, il quale nella propria motivazione aveva rilevato che, sebbene Calderola avesse rappresentato al telefono di essere privo di dimora, tale circostanza non era mai stata in precedenza rappresentata e documentata, né ai Carabinieri e nemmeno al Tribunale, sezione per le misure di prevenzione, e che il 16 aprile, tramite le verifiche condotte sul traffico telefonico relativo alla sua utenza cellulare, era risultato trovarsi in località [OSCURATO:PERSONA] e non a Matera, quindi lontano dal suo centro di interessi. 1.2. Col ricorso si richiama, invece, la testimonianza resa dal luogotenente [OSCURATO:PERSONA], che aveva condotto accertamenti mediante la disamina dei tabulati del traffico telefonico riguardante l'utenza cellulare dell'imputato; si assume da parte della difesa che dalla citata deposizione sarebbe emerso che Calderola la sera del 16 aprile aveva chiamato i Carabinieri di Matera per la durata di 77 secondi mentre il suo apparecchio cellulare aveva agganciato la cella di Pisticci ed il 18 aprile per altra chiamata della durata di 101 secondi, agganciando in questo caso la cella che serve la via Lucana in Matera, prossima alla sua abitazione ed al pubblico esercizio da lui gestito. 1.3. Osserva la Corte che la testimonianza dell'autore dell'accertamento citato nell'impugnazione non apporta elementi favorevoli a sostegno della tesi difensiva: in primo luogo, non emerge che fosse stato l'imputato ad avvertire le forze dell'ordine della propria assenza dall'abitazione nota ed indicata quale luogo di effettuazione dei controlli in sede di sottoposizione alla misura di prevenzione, risultando piuttosto dalle deposizioni dei [OSCURATO:PERSONA] ed Evangelista che, presentatisi al suo indirizzo di Matera, via Torraca n. 23, nelle due date del 16 e del 18 aprile senza rinvenirlo, erano stati i militari stessi a contattarlo tramite la centrale operativa alle ore 00.29 e 00.30 e ad apprendere della sua assenza da casa perché sfrattato e non avente la disponibilità di altra dimora. Non è nemmeno dimostrato in via documentale o tramite testimonianze che di tali evenienze l'imputato avesse già informato l'Autorità di polizia o quella giudiziaria e che non avesse nessuna possibilità di indicare altra abitazione ove permanere negli orari prescrittigli perchè costretto a rimediare alloggi di fortuna o di volta in volta sempre diversi. Non è, dunque censurabile il giudizio di responsabilità espresso dalle due conformi sentenze di merito, poiché è stato riscontrato in modo incontrovertibile che l'imputato non si era trovato nel luogo impostogli nell'orario compreso tra le 22.00 e le 06.00 e tale assenza non era stata necessitata da circostanze cogenti, insuperabili ed indipendenti dalla sua volontà.Deve dunque escludersi che i giudici di appello siano incorsi nei vizi denunciati e che abbiano ricostruito l'elemento soggettivo del reato in termini erronei; al contrario, hanno attribuito la condotta ad un atteggiamento volontario di ribellione alla prescrizione imposta legalmente, cosa che integra il necessario elemento soggettivo, inteso quale coscienza e volontà di infrangere la regola di condotta imposta. 2. Anche la mancata unificazione per continuazione dei due episodi criminosi giudicati con altre analoghe violazioni già oggetto della pronuncia di condanna irrevocabile n. 607 del 2018, emessa dal Tribunale di Matera, è stata giustificata in termini congrui ed incensurabili sulla base del rilievo della indisponibilità della sentenza richiamata, in assenza della quale non è stato consentito ai giudici di merito di apprezzare i presupposti fattuali per l'accoglimento della richiesta. Assume la difesa che "per un disguido, non sarà rinvenuta in atti" la sentenza "elencata sin dal primo grado di giudizio" e che altra sentenza del 29 gennaio 2019 aveva comunque riconosciuto la continuazione anche con i fatti accertati con la prima pronuncia n. 607 del 2018. 2.1 Osserva la Corte che la decisione non merita rilievi dal momento che nel fascicolo processuale non risulta copia della sentenza che si assume essere stata prodotta e che la difesa avrebbe dovuto sincerarsi essere stata effettivamente inserita e presente in modo da essere valutabile da parte dei giudici di merito. Del resto la consultazione degli atti dimostra che nelle richieste di ammissione delle prove dedotte nel corso del giudizio di primo grado la difesa aveva sollecitato l'esame dell'imputato e si era riservata di effettuare produzione documentale senza poi provvedere formalmente al deposito di copia della sentenza d'interesse. Non risulta, infatti, che tanto si sia verificato nemmeno all'udienza di discussione del 26 febbraio 2019, né con l'atto di appello. 2.2 Né è censurabile la decisione per non avere la Corte distrettuale provveduto d'ufficio all'acquisizione dell'atto risultato mancante: la giurisprudenza di legittimità ha affermato al riguardo, e qui si ribadisce, che l'imputato che chieda il riconoscimento della continuazione in sede di cognizione ha l'onere di produrre copia della sentenza che abbia giudicato gli altri reati da unificare a quello in contestazione, non potendo applicarsi per analogia la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., riferita solamente al procedimento di esecuzione (Sez. 1. n. 14614 del 21/11/2018, dep. 2019, Naser, Rv. 276405; Sez. 3, n. 51689 del 13/10/2017, Gilardi ed altri, Rv. 271581; Sez. 5, n. 2795 del 22/10/2014, Recalcati, Rv. 262583; Sez. 2, n. Sez. 2, n. 35600 del 12/06/2021, Silvestrini ed altri, Rv. 253895).2.3 Infine, osserva il Collegio che non può tenersi conto della produzione della sentenza n. 607 del 2018 in allegato alla memoria difensiva, depositata nel presente giudizio di legittimità, poiché tale documento avrebbe dovuto essere offerto alla valutazione dei giudici di merito; del resto nel giudizio di legittimità è consentita la produzione dei soli documenti che l'interessato non abbia potuto depositare nei gradi di merito e sempre che non costituiscano prova nuova e non richiedano apprezzamenti circa la loro validità ed efficacia dimostrativa (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Pmt in proc. Moretti, Rv. 277609; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, Pc in proc. Platamone ed altro, Rv. 254302). A diverse e più favorevoli conclusioni non può pervenirsi nemmeno considerando che il documento era stato già prodotto nel corso del giudizio di primo grado: si è già detto che non vi è prova che la produzione sia realmente avvenuta, ma in ogni caso non è consentito depositare dopo la scadenza dei termini per la proposizione del ricorso del cassazione documenti già acquisiti nei gradi precedenti che è onere della parte interessata allegare al ricorso ai fini della valutazione della specificità dei motivi (Sez. 2, n. 48385 del 14/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277600; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199). 2.4 In definitiva, anche il secondo motivo di ricorso va respinto; resta l'avvertenza che, essendo stata la richiesta difensiva respinta per ragioni di ordine processuale, la relativa decisione non preclude alla parte di proporre al giudice dell'esecuzione la questione del riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen.. 3. Un ultimo rilievo s'impone. Va escluso che al momento attuale sia già maturato il termine massimo di prescrizione del reato ascritto a Calderola, avendo il suo decorso subito i seguenti periodi di sospensione, motivati tutti da legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale: dal 24/01/2017 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 26/09/2017, dal 26/09/2017 al 14/11/2017 e dal 23/10/2018 al 8/01/2019 per totali mesi sedici e giorni nove. Tanto determina la scadenza dello stesso termine alla prossima data del 23/08/2022. Per le considerazioni svolte, il ricorso, infondato in tutte le sue deduzioni, va respinto con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa