CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26884/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa in esito a giudizio abbreviato, il G.i.p. del Tribunale di Bologna condannava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati, commessi in concorso tra loro (e con [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente), di furto in abitazione, aggravato, tra l'altro, dalla cosiddetta "minorata difesa" (capo 1), rapina (capo 2A), tentata rapina (capo 2B), e un'altra rapina (capo 3). Investita dell'appello dei tre imputati, con sentenza del 09/12/2020, la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del G.i.p., esclusa la menzionata aggravante della "minorata difesa", ritenuto che i reati di cui ai capi 2A e 2B costituissero un unico reato di rapina (consumata) e concesse al Calandrile circostanze attenuanti generiche prevalenti (anziché equivalenti) alle contestate aggravanti, rideterminava, conseguentemente, la pena. 2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Bologna, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, per il tramite dei propri difensori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidati, ciascuno, a due motivi. 2.1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla violazione, da parte della Corte d'appello di Bologna, del divieto di reformatio in peius nella rideterminazione della pena a titolo di continuazione per il reato di cui al capo 2 (considerato, dalla stessa Corte d'appello, un unico reato di rapina consumata). Rappresenta come, a titolo di continuazione per tale reato, la Corte d'appello di Bologna abbia applicato un aumento di un anno e un mese di reclusione ed euro 350,00 di multa, laddove, «una volta esclusa la continuazione interna (2B tentativo) doveva essere applicata la medesima e sola pena indicata dal Gip per il capo 2 — A» e, quindi, la minore pena di anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 62-bis e 69 cod. pen. per avere la Corte d'appello di Bologna negato la prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, nonostante egli fosse incensurato e avesse immediatamente confessato i fatti, consentendo, altresì, di identificare un complice diverso da quello sospettato dalla polizia giudiziaria; circostanze, queste, non considerate dalla Corte d'appello di Bologna nonostante fossero stare oggetto di uno specifico motivo di appello. 2.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte d'appello di Bologna negato il riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima importanza al reato, di cui all'art. 114 cod. pen., contraddittoriamente rispetto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti con la motivazione che egli «si era limitato ad accompagnare i suoi complici senza eseguire materialmente alcuna sottrazione o violenza». Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla motivazione della sentenza impugnata relativamente alla diminuzione della pena per le circostanze attenuanti generiche in misura minore di quella massima di un terzo e agli aumenti di pena per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 21.1. Il primo motivo è fondato. In proposito, si deve osservare che la Corte d'appello di Bologna ha escluso la sussistenza del reato di tentata rapina contestato al capo 2B, ritenendo sussistente il solo reato di rapina consumata contestato al capo 2A, nel quale il primo reato (di cui capo 2A) era da ritenersi assorbito. Da ciò consegue che, poiché appellante era il solo imputato, la Corte d'appello di Bologna, in ossequio al divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., a titolo di continuazione per l'unico reato di cui al capo 2, non poteva irrogare una pena superiore a quella irrogata dal G.i.p. del Tribunale di Bologna per il reato (l'unico reato) di rapina consumata di cui al capo 2A, cioè una pena più grave di anni uno ed euro 300,00 di multa; cosa che invece ha fatto, avendo irrogato la superiore pena di anni uno e mesi uno ed euro 350,00 di multa. Da ciò la violazione del menzionato divieto di reformatio in peius. La pena deve quindi essere rideterminata nella misura di anni tre mesi sette e giorni dieci di reclusione ed euro 1.233,00 di multa, così calcolata: pena base per il reato di cui al capo 3 anni quattro di reclusione ed C 1.500,00 di multa; aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo 2 ad anni cinque di reclusione ed euro 1.800,00 di multa; ulteriormente aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo 1 ad anni cinque e mesi cinque di reclusione ed euro 1,850,00 di multa; ridotti per il rito abbreviato ad anni tre mesi sette e giorni dieci di reclusione ed euro 1.233,00 di multa. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. Si deve rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica dei giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; successivamente, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01). Si deve altresì ricordare che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415-01; in senso analogo, Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181-02, relativa a un'ipotesi in cui il giudice di appello 3aveva confermato il giudizio di equivalenza fra le circostanze operato dal giudice di primo grado). Nel caso di specie, la Corte d'appello di Bologna ha giustificato la propria scelta di confermare l'equivalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche rispetto alle ritenute aggravanti, motivandola «in ragione della particolare gravità delle condotte, commesse usando una vettura rubata, in ora notturna e facendo uso di un'arma». In tale modo, la Corte d'appello mostra di avere considerato ed esaminato gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., in particolare, quelli relativi alla gravità dei reati, alla luce del tempo, dei mezzi e delle modalità delle azioni, pervenendo alla conclusione, priva di incoerenze o illogicità, che la soluzione dell'equivalenza era la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena da irrogare nel caso concreto. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione (art. 114 cod. pen.), non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso. Ne deriva che, ai fini dell'applicabilità dell'attenuante in questione, non è sufficiente procedere a una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, ma occorre accertare — attraverso una valutazione della tipologia del fatto criminoso perpetrato in concreto con tutte le sue componenti soggettive, oggettive e ambientali — il grado di efficienza causale, sia materiale, sia psicologica, dei singoli comportamenti, rispetto alla produzione dell'evento, configurandosi la minima partecipazione, di cui all'art. 114 cod. pen., solo quando la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale, cioè tale da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento (Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Terreno, Rv. 229201-01; successivamente, tra le moltissime: Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, I., Rv. 281857-01; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, Modafferi, Rv. 254051-01). In questa linea interpretativa, la Corte d'appello di Bologna correttamente ha disconosciuto al [OSCURATO:PERSONA] l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., rilevando che, ancorché non avesse materialmente posto in essere la sottrazione o la violenza, egli aveva comunque, con la sua presenza nel corso delle rapine, rafforzato sia i propositi criminosi sia la capacità intimidatoria del gruppo criminale, il che, quindi, 4escludeva che la sua condotta avesse inciso sul risultato dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale. Nessuna contraddizione vi è, pertanto, tra il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche perché il [OSCURATO:PERSONA] «si era limitato ad accompagnare i suoi complici senza eseguire materialmente alcuna sottrazione o violenza» e il disconoscimento, allo stesso [OSCURATO:PERSONA], dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. 2.2. Il secondo motivo è inammissibile. La Corte d'appello di Bologna ha adeguatamente motivato in ordine sia alla diminuzione della pena per le circostanze attenuanti generiche in misura minore di quella massima di un terzo, in ragione dell'«oggettiva gravità dei fatti, sintomatici di una capacità a delinquere significativa», sia all'aumento di pena per la continuazione, che ha determinato tenendo conto della gravità di una rapina che era stata consumata attraverso molteplici atti di impossessamento. A fronte di tale motivazione, il motivo di ricorso si appalesa del tutto aspecifico, in quanto si traduce in una generica richiesta di applicazione di una maggiore diminuzione di pena per le circostanze attenuanti generiche e di un minore aumento di pena per la continuazione. 3. Pertanto: la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio, che va rideterminato in anni 3 mesi 7 e giorni 10 di reclusione ed euro 1.233,00 di multa; il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile nel resto; il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. P.Q.MCANCV 5 Cttvudia