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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33540/2026

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la Corte di appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleudito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento conrinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 5 novembre 2025 la Corte di appello di Napoli haconfermato la sentenza del 30 aprile 2024, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] hacondannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre e mesi sette di reclusione edeuro 2.300,00 di multa per i delitti di detenzione di una pistola calibro 22 tipoBeretta con matricola abrasa e relativo caricatore, contenente quattro cartuccedello stesso calibro, e ricettazione dell’arma clandestina, accertati in Giugliano inCampania l’8 marzo 2019, dichiarando non doversi procedere per prescrizione inrelazione all’ulteriore reato di detenzione di sei cartucce calibro 9, accertato inpari data.La pistola, munita di caricatore, era rinvenuta dai militari della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Giugliano nel corso di una verifica fiscale presso lasede della [OSCURATO:SOCIETA]., di cui l’imputato era amministratore di fatto, all’internodi una vetrina nell’ufficio nella sua disponibilità, ove erano presenti anche unapistola scacciacani munita di tappo rosso e le munizioni calibro

9.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, con cuiha eccepito violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. e omessa assunzione di unaprova decisiva, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.,rappresentata dalla perizia sulla funzionalità dell’arma, nonché illogicità dellamotivazione.Ha lamentato che, mentre nei verbali relativi al sequestro dell’arma si davadibattimento avevano dichiarato che l’arma era montata e pronta per l’uso.Si è doluto che, a fronte del denunciato contrasto in ordine alla condizionedell’arma, non fosse stato disposto un accertamento peritale, invocato inentrambi i gradi del giudizio di merito, al fine di riscontrare la presenza di tutte lecomponenti necessarie per assicurarne il funzionamento.3.

Con memoria del 20 maggio 2026 il Procuratore generale ha chiesto ilrigetto del ricorso, ritenendo non decisiva la richiesta rinnovazione istruttoria inappello e immune da censure la sentenza di condanna.4.

Con memoria di replica del 25 maggio 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] hainsistito nei motivi di ricorso, ribadendo il contrasto tra le risultanze del verbaledi sequestro e le deposizioni dibattimentali degli operanti e rimarcando ladecisività dell’accertamento peritale omesso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non merita accoglimento.2.

I due motivi di censura, da esaminare congiuntamente in quantostrettamente connessi, sono infondati.Occorre premettere che in presenza di una cosiddetta "doppia conforme", incui la sentenza di appello, come nella specie, si salda nella sua strutturaargomentativa con quella di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami aquest’ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delleprove, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo ununico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv.277218 - 01),al quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità dellamotivazione.Nel caso in esame, la Corte di appello ha richiamato gli esiti dell’istruttoriadibattimentale di primo grado, soffermandosi sulle deposizioni dei militari dellaGuardia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, i quali hannoriferito sullo stato della pistola con matricola abrasa rinvenuta, pronta per l’uso,all’interno dell’ufficio del [OSCURATO:PERSONA]: come risulta dalla sentenza di primo grado, ilteste [OSCURATO:PERSONA] ha rammentato che l’arma, pur non essendo all’apparenzanuova, aveva il caricatore inserito ed era pronta per essere utilizzata; il testeD’Ambrosio ha dichiarato di aver preso la pistola, «un po’ vecchiotta»,rammentando che era montata al momento del ritrovamento.Emerge altresì dalla sentenza impugnata che la teste [OSCURATO:PERSONA], excompagna e amministratrice di diritto della società, ha riferito in dibattimento diaver visto la pistola sequestrata, appartenente al [OSCURATO:PERSONA], appassionato di armi,custodita nella vetrinetta dell’ufficio che questi usava abitualmente, mentre ilricorrente, sottopostosi ad esame, ha ammesso la detenzione della pistolascacciacani senza esporre alcunché in ordine alla funzionalità dell’altra pistola,limitandosi a sostenere di non conoscere l’arma in contestazione, prospettazionedisattesa dal duplice pronunciamento di merito alla luce della complessiverisultanze probatorie, con giudizio sul punto non censurato in sede di legittimità.Evidenziato che nel verbale di sequestro si dava atto del rinvenimento di una«pistola semiautomatica smontata, tipo Beretta calibro 22, con matricolaabrasa», la Corte distrettuale ha considerato la denunciata discrepanza tral’indicazione contenuta nel verbale e le deposizioni dibattimentali dei militari dellaGuardia di [OSCURATO:PERSONA] inidonea a incidere «sulla sostanza della prova, atteso che lapistola risultava comunque completa di tutti i suoi componenti e potenzialmentefunzionante», essendo lo stato di rinvenimento «comprovato da quanto riferitodagli operanti in sede dibattimentale» e «suffragato sia dal contenuto dei verbalidi perquisizione e sequestro da costoro redatti nell’immediatezza del fatto siadalla documentazione fotografica».Alla stregua delle argomentazioni esposte la Corte di appello di Napoli harigettato la richiesta di espletamento di un accertamento peritale sull’arma, la cuifunzionalità non era contestata sulla base di elementi tecnici concreti, ritenendola perizia non decisiva.Alle valutazioni in fatto del giudice di merito, in sé non censurabili in sede dilegittimità, il ricorrente contrappone un possibile difetto di funzionamentodell’arma per l’assenza di parti essenziali, ipotizzata in ricorso solo in terminiesplorativi, facendo leva sulla sintetica indicazione nel verbale di sequestro diuna pistola “smontata”, dato in sé non sintomatico della mancanza dicomponenti indispensabili per il funzionamento secondo la congrua rispostaofferta dalla sentenza impugnata: la Corte di appello ha chiarito, senza incorrerein alcun errore di logicità, le ragioni in base alle quali ha ritenuto dimostrata lanatura dell’arma e la superfluità dell’espletamento di una perizia, tenuto contodelle risultanze dell’approfondimento dibattimentale, conformandosi al principiodi diritto, affermato da questa Corte, secondo cui sia la natura di armadell’oggetto in possesso dell’imputato e l’efficienza della stessa possono esseredesunte da qualsiasi mezzo di prova - specifica o generica, diretta o indiretta - eil relativo accertamento, ove immune da vizi logici o giuridici, costituisceapprezzamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità (Sez. 1, sentenza n.46890 del 18/10/2019, Rv. 277237 – 01; conforme già Sez. 1, n. 6233 del22/05/1981, Salasso, Rv. 149508 - 01).3.

Alla stregua delle argomentazioni che precedono s’impone il rigetto delricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte di appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleudito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento conrinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 5 novembre 2025 la Corte di appello di Napoli haconfermato la sentenza del 30 aprile 2024, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] hacondannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre e mesi sette di reclusione edeuro 2.300,00 di multa per i delitti di detenzione di una pistola calibro 22 tipoBeretta con matricola abrasa e relativo caricatore, contenente quattro cartuccedello stesso calibro, e ricettazione dell’arma clandestina, accertati in Giugliano inCampania l’8 marzo 2019, dichiarando non doversi procedere per prescrizione inrelazione all’ulteriore reato di detenzione di sei cartucce calibro 9, accertato inpari data.La pistola, munita di caricatore, era rinvenuta dai militari della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Giugliano nel corso di una verifica fiscale presso lasede della [OSCURATO:SOCIETA]., di cui l’imputato era amministratore di fatto, all’internodi una vetrina nell’ufficio nella sua disponibilità, ove erano presenti anche unapistola scacciacani munita di tappo rosso e le munizioni calibro 9.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, con cuiha eccepito violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. e omessa assunzione di unaprova decisiva, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.,rappresentata dalla perizia sulla funzionalità dell’arma, nonché illogicità dellamotivazione.Ha lamentato che, mentre nei verbali relativi al sequestro dell’arma si davadibattimento avevano dichiarato che l’arma era montata e pronta per l’uso.Si è doluto che, a fronte del denunciato contrasto in ordine alla condizionedell’arma, non fosse stato disposto un accertamento peritale, invocato inentrambi i gradi del giudizio di merito, al fine di riscontrare la presenza di tutte lecomponenti necessarie per assicurarne il funzionamento.3. Con memoria del 20 maggio 2026 il Procuratore generale ha chiesto ilrigetto del ricorso, ritenendo non decisiva la richiesta rinnovazione istruttoria inappello e immune da censure la sentenza di condanna.4. Con memoria di replica del 25 maggio 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] hainsistito nei motivi di ricorso, ribadendo il contrasto tra le risultanze del verbaledi sequestro e le deposizioni dibattimentali degli operanti e rimarcando ladecisività dell’accertamento peritale omesso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non merita accoglimento.2. I due motivi di censura, da esaminare congiuntamente in quantostrettamente connessi, sono infondati.Occorre premettere che in presenza di una cosiddetta "doppia conforme", incui la sentenza di appello, come nella specie, si salda nella sua strutturaargomentativa con quella di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami aquest’ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delleprove, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo ununico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv.277218 - 01),al quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità dellamotivazione.Nel caso in esame, la Corte di appello ha richiamato gli esiti dell’istruttoriadibattimentale di primo grado, soffermandosi sulle deposizioni dei militari dellaGuardia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, i quali hannoriferito sullo stato della pistola con matricola abrasa rinvenuta, pronta per l’uso,all’interno dell’ufficio del [OSCURATO:PERSONA]: come risulta dalla sentenza di primo grado, ilteste [OSCURATO:PERSONA] ha rammentato che l’arma, pur non essendo all’apparenzanuova, aveva il caricatore inserito ed era pronta per essere utilizzata; il testeD’Ambrosio ha dichiarato di aver preso la pistola, «un po’ vecchiotta»,rammentando che era montata al momento del ritrovamento.Emerge altresì dalla sentenza impugnata che la teste [OSCURATO:PERSONA], excompagna e amministratrice di diritto della società, ha riferito in dibattimento diaver visto la pistola sequestrata, appartenente al [OSCURATO:PERSONA], appassionato di armi,custodita nella vetrinetta dell’ufficio che questi usava abitualmente, mentre ilricorrente, sottopostosi ad esame, ha ammesso la detenzione della pistolascacciacani senza esporre alcunché in ordine alla funzionalità dell’altra pistola,limitandosi a sostenere di non conoscere l’arma in contestazione, prospettazionedisattesa dal duplice pronunciamento di merito alla luce della complessiverisultanze probatorie, con giudizio sul punto non censurato in sede di legittimità.Evidenziato che nel verbale di sequestro si dava atto del rinvenimento di una«pistola semiautomatica smontata, tipo Beretta calibro 22, con matricolaabrasa», la Corte distrettuale ha considerato la denunciata discrepanza tral’indicazione contenuta nel verbale e le deposizioni dibattimentali dei militari dellaGuardia di [OSCURATO:PERSONA] inidonea a incidere «sulla sostanza della prova, atteso che lapistola risultava comunque completa di tutti i suoi componenti e potenzialmentefunzionante», essendo lo stato di rinvenimento «comprovato da quanto riferitodagli operanti in sede dibattimentale» e «suffragato sia dal contenuto dei verbalidi perquisizione e sequestro da costoro redatti nell’immediatezza del fatto siadalla documentazione fotografica».Alla stregua delle argomentazioni esposte la Corte di appello di Napoli harigettato la richiesta di espletamento di un accertamento peritale sull’arma, la cuifunzionalità non era contestata sulla base di elementi tecnici concreti, ritenendola perizia non decisiva.Alle valutazioni in fatto del giudice di merito, in sé non censurabili in sede dilegittimità, il ricorrente contrappone un possibile difetto di funzionamentodell’arma per l’assenza di parti essenziali, ipotizzata in ricorso solo in terminiesplorativi, facendo leva sulla sintetica indicazione nel verbale di sequestro diuna pistola “smontata”, dato in sé non sintomatico della mancanza dicomponenti indispensabili per il funzionamento secondo la congrua rispostaofferta dalla sentenza impugnata: la Corte di appello ha chiarito, senza incorrerein alcun errore di logicità, le ragioni in base alle quali ha ritenuto dimostrata lanatura dell’arma e la superfluità dell’espletamento di una perizia, tenuto contodelle risultanze dell’approfondimento dibattimentale, conformandosi al principiodi diritto, affermato da questa Corte, secondo cui sia la natura di armadell’oggetto in possesso dell’imputato e l’efficienza della stessa possono esseredesunte da qualsiasi mezzo di prova - specifica o generica, diretta o indiretta - eil relativo accertamento, ove immune da vizi logici o giuridici, costituisceapprezzamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità (Sez. 1, sentenza n.46890 del 18/10/2019, Rv. 277237 – 01; conforme già Sez. 1, n. 6233 del22/05/1981, Salasso, Rv. 149508 - 01).3. Alla stregua delle argomentazioni che precedono s’impone il rigetto delricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
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