CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 32390/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i due motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contestano il diniego della applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di lesioni aggravate al medesimo ascritto, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, il punto relativo alla gravità delle lesioni, solo assertivamente contrastato); che la deduzione relativa all'art. 162-ter cod. pen. risulta introdotta per la prima volta con il ricorso di legittimità ed è, pertanto, inedita; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualE e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'11 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente