CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 25196/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di manifestaillogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata esclusionedella recidiva, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze giàdedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmentedisattese con argomentazioni pertinenti, esenti da vizi logici e conformi allaconsolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di recidiva,occorre cheil giudice accerti che il nuovo fatto appaia “concretamentesignificativo – in rapporto alla natura e alla commissione dei precedenti, ed avutoriguardo ai parametri indicati dall’art. 133, cod. pen., - sotto il profilo della piùaccentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo” (Sez. U, n. 31669del 23/6/2016, Filosofi, Rv. 267044);che il giudice di secondo grado ha compiutamente motivato illustrando glielementi sulla base dei quali ritenere applicabile la recidiva, tra i quali emergonola pericolosità del ricorrente, nonché il suo grado di colpevolezza, dedotti dallavitaante acta e dalla natura dei fatti precedentemente commessi, caratterizzatida omogeneità in termini di condotta e di disvalore (si vedano pagg. pagg. 3-4della sentenza impugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]