CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 febbraio 2026
Cassazione n. 06646/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9511/2024 R.G. proposto da : Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Torino, in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 315/2024 depositata il 02/04/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. —Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Torino ha aperto la procedura di Liquidazione giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, su ricorso del P.M. in data 12.8.2023. 1.1. — [OSCURATO:PERSONA] ha proposto reclamo ex art. 51 CCII per lamentare l’irregolarità della notifica del ricorso, avvenuta a sue mani presso gli uffici della Procura della Repubblica di Torino, dove era stato invitato a presentarsi nella sua presunta qualità di amministratore unico della società (risultante da visura camerale aggiornata al 2023), quando in realtà era cessato dalla carica di amministratore sin dal 2013 (come accertato nel procedimento penale conclusosi con la sua assoluzione). 1.2. — La Corte d’appello di Torino, dopo aver dato atto che il P.M. istante e la società [OSCURATO:PERSONA], pur «ritualmente notiziati del reclamo (…) non si sono costituiti (…) e non hanno depositato atti o memorie», ha accolto il reclamo e revocato la Liquidazione giudiziale. In particolare, andando di contrario avviso a quanto affermato dal tribunale, ha ritenuto non validamente instaurato il contraddittorio nei confronti della società, per essere stata effettuata la notifica a un soggetto privo del potere di rappresentanza. Ha poi rilevato «un ulteriore profilo autonomo di invalidità», osservando che, non essendo la società munita di casella PEC risultante dalla visura camerale, la notifica è stata effettuata ai sensi dell'art. 40, comma 8, CCII senza il rispetto delle modalità ivi previste, ma, appunto, direttamente «a mani del Fabry (quale preteso legale rappresentante) presso gli uffici della Procura della Repubblica, modalità di notifica non contemplata dalla norma». 2. — Avverso detta decisione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, mentre l’intimata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 3. — Viene formulato un unico motivo di ricorso «ex art. 360, co. 1, nn. 5 e 3 c.p.c. in relazione all'art. 40 co. 8 CCII», per «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e costituisce travisamento del contenuto del documento attraverso il quale la società veniva validamente evocata in giudizio», sul rilievo che la notifica del ricorso introduttivo, oltre che a mani del Fabry, sarebbe stata effettuata anche alla società, ex art. 40 CCII, mediante tentativo di consegna presso la sede risultante dal Registro imprese, dove la società non sarebbe stata reperita dall’Ufficiale giudiziario, con conseguente deposito presso la Casa comunale, come da «notificazioni esibite in udienza, vd verbale del 05/10/23 e depositate in Cancelleria, vd. relazioni di notifica UNEP [OSCURATO:PERSONA]. A. Debito 1916 1/2023 del 13/09/23». 4. —Eccepisce il controricorrente che il documento in questione non è stato depositato nel fascicolo telematico del procedimento e la Corte d’Appello non poteva avere contezza della sua esistenza; infatti, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il P.M. ha depositato in “originale cartaceo” «gli atti relativi alle notificazioni degli [OSCURATO:PERSONA] (cfr. doc. 6 allegato al reclamo)» ma non ne ha poi curato il deposito telematico nel fascicolo di causa, contravvenendo al disposto degli artt. 87 e 196-quater disp. att. c.p.c.; aggiunge che le modalità telematiche previste per il deposito degli atti «non sono meri requisiti formali ma condizioni di esistenza del deposito e, conseguentemente, dell’atto stesso. Non essendosi proceduto al deposito telematico di detti atti, ora tardivamente e irritualmente allegati dall’Avvocato Generale al ricorso per cassazione, gli stessi erano processualmente “inesistenti” e come tali sono stati considerati dalla Corte d’Appello, in assenza di alcuna prova contraria». 5. — Il motivo di ricorso è inammissibile perché, oltre a veicolare in modo promiscuo e generico vizi eterogenei, non si confronta con la ratio decidendiespressa nella sentenza impugnata. 5.1. — Giova premettere che il contraddittorio nei due gradi di merito si è incentrato esclusivamente sulla perdita della qualifica di legale rappresentante della società in capo a [OSCURATO:PERSONA]. Il relativo accertamento integra una ratio decidendi che non è stata impugnata ed è coperta da giudicato interno. 5.2. — La Corte d’appello ha poi riscontrato un ulteriore profilo di invalidità della notifica, per il mancato rispetto delle modalità di cui all’art. 40, comma 8, CCII. Sul punto il ricorrente ammette di aver depositato solo in forma cartacea, come da verbale di udienza del 5.10.2023, la prova della notifica a mezzo Ufficiale giudiziario presso la sede legale e poi del deposito nella casa comunale. 5.3. — L’art. 196 - quater disp. att. c.p.c. (“ Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti”), dispone: «1. Il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Quando è necessario ai fini della decisione, il giudice può ordinare il deposito di singoli atti e documenti su supporto cartaceo, indicandone specificamente la ragione. 2. Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche. 3. Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 4. Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando sussiste una situazione di urgenza e il direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia certifica che i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. La certificazione del direttore generale è pubblicata sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Il ripristino del corretto funzionamento è comunicato con le medesime modalità.». La norma è stata introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022 (cd. riforma Cartabia) –in generale applicabile, ai sensi dell'art. 35, comma 2, a tutti i procedimenti civili instaurati dopo il 30.6.2023 – e ritoccata, senza alterazione della sua essenza, dal d.lgs. n. 164 del 2024 (cd. Correttivo 2024), nella risultante della versione sopratrascritta. In particolare, le disposizioni relative all’obbligo di deposito telematico degli atti di cui al Capo I del [OSCURATO:PERSONA] disp. att. c.p.c. (così come lo svolgimento delle udienze da remoto ex art. 127-bis c.p.c. e la facoltà di sostituire l’udienza con il deposito di note scritte, ex art. 127-ter c.p.c.) sono entrate in vigore, anche per i procedimenti pendenti, il 1° gennaio 2023 presso i tribunali, le corti di appello e la corte di cassazione. Nella sua inequivoca formulazione, e nella ratio che la sottende, la norma assume portata cogente (cfr. Cass. Sez. 1, n. 10689 del 2023; Cass. Sez. U, n. 22074 del 2023), tanto che, come visto, eccezioni alla regola del deposito con modalità telematiche sono tollerate solo sulla scorta di un apposito provvedimento del giudice che ne espliciti le specifiche ragioni, in quanto necessario ai fini della decisione, ovvero, in alternativa, quando ricorrono situazioni di urgenza in costanza di malfunzionamenti dei sistemi informatici del dominio giustizia, formalmente attestati e certificati. In assenza dei suddetti presupposti, il deposito cartaceo effettuato nel primo grado di giudizio era dunque irrituale, e perciò inammissibile. 5.4. — Come visto, la Corte d’appello ha dato espressamente atto che nel giudizio di reclamo il P.M. non si è costituito, né ha depositato in qualche modo atti o memorie; dal canto suo, il ricorrente non ha nemmeno allegato di aver chiesto inutilmente l’inserimento nel fascicolo informatico di copia informatica dei documenti cartacei esibiti nel corso dell’udienza del procedimento pre-liquidatorio. Ne consegue che la produzione della documentazione cartacea relativa alla prova della notifica del ricorso per Liquidazione giudiziale, in allegato al ricorso per cassazione, è sicuramente irrituale, tardiva e dunque inammissibile. 6. —In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 7. — Non sussistono i presupposti per la pronuncia sulle spese e sul cd. raddoppio del contributo unificat