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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31173/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 12 settembre 2018 del Tribunale di Verona che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla esposizione alla pubblica fede, nonché dalla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancanza di motivazione in ordine all'assenza di alcuna delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile, atteso che con l'atto di appello non era stato impugnato il punto relativo all'affermazione di penale responsabilità, cosicché in relazione ad esso non vi era alcun obbligo di motivare; - che in relazione agli altri motivi il ricorso è estremamente generico e come tale inammissibile; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.M..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 12 settembre 2018 del Tribunale di Verona che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla esposizione alla pubblica fede, nonché dalla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancanza di motivazione in ordine all'assenza di alcuna delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile, atteso che con l'atto di appello non era stato impugnato il punto relativo all'affermazione di penale responsabilità, cosicché in relazione ad esso non vi era alcun obbligo di motivare; - che in relazione agli altri motivi il ricorso è estremamente generico e come tale inammissibile; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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