Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2016/2021
ECLI:EU:T:2021:238
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0045_INF
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 5 maggio 2021 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Commissione
(causa T‑45/19)
«Dumping – Importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia – [OSCURATO:PERSONA] di riesame intermedio parziale – Chiusura del riesame intermedio parziale – Assenza di mutamento delle circostanze – Errore di valutazione – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa»
1.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame intermedio parziale di un dazio antidumping – Obiettivo – Verifica della necessità di mantenere determinate misure antidumping – Presupposti per la soppressione della misura – Mutamento di circostanze significativo e duraturo – Onere della prova a carico delle imprese richiedenti il riesame – Potere discrezionale della Commissione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 11, § 3)
(v. punti 38-42, 44, 52, 68, 86)
2.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame intermedio parziale di un dazio antidumping – Verifica della necessità di mantenere determinate misure antidumping – Metodo o modalità delle verifiche – Potere discrezionale delle istituzioni
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 11, § 3)
(v. punto 43)
3.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame intermedio parziale di un dazio antidumping – Avvio del procedimento in caso di motivi prima facie validi e sufficienti che legittimano il riesame – Potere discrezionale delle istituzioni
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 11, § 3)
(v. punti 45-48)
4.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame intermedio parziale di un dazio antidumping – Obiettivo – Verifica della necessità di mantenere determinate misure antidumping – Presupposti per la soppressione della misura – Mutamento di circostanze significativo e duraturo – Modifica della struttura delle vendite per i prodotti oggetto delle misure antidumping – Assenza di mutamento di circostanze significativo e duraturo
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 11, § 3)
(v. punti 82-85)
5.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Portata – Obbligo delle istituzioni di aderire al punto di vista delle parti interessate – Insussistenza – Obbligo di rispondere a tutti gli argomenti delle parti – Insussistenza
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036)
(v. punti 92-102)
6.
Accordi internazionali – Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio – GATT del 1994 – Impossibilità di invocare gli accordi dell’OMC per contestare la legittimità di un atto dell’Unione – Eccezioni – Atto dell’Unione finalizzato ad assicurarne l’esecuzione o che vi fa esplicito e preciso riferimento – Insussistenza
[Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994; accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo antidumping del 1994), art. 2; Decisione della Commissione 2018/1703]
(v. punti 110-117)
7.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame intermedio parziale di un dazio antidumping – Obiettivo – Verifica della necessità di mantenere determinate misure antidumping – Presupposti per la soppressione della misura – Mutamento di circostanze significativo e duraturo – Carattere cumulativo di tali presupposti – Mancanza di uno dei presupposti – Conseguenze
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 11, § 3)
(v. punti 121-125)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2018/1703 della Commissione, del 12 novembre 2018, che conclude il riesame intermedio parziale relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (
GU 2018, L 285, pag. 97
).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
L’[OSCURATO:PERSONA] PAO, la Dorogobuzh PAO e l’[OSCURATO:PERSONA] AG sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla [OSCURATO:PERSONA].