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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2016/2021

ECLI:EU:T:2021:238
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TJ0045_INF

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 5 maggio 2021 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Commissione (causa T‑45/19) «Dumping – Importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia – [OSCURATO:PERSONA] di riesame intermedio parziale – Chiusura del riesame intermedio parziale – Assenza di mutamento delle circostanze – Errore di valutazione – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa»

1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame intermedio parziale di un dazio antidumping – Obiettivo – Verifica della necessità di mantenere determinate misure antidumping – Presupposti per la soppressione della misura – Mutamento di circostanze significativo e duraturo – Onere della prova a carico delle imprese richiedenti il riesame – Potere discrezionale della Commissione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 11, § 3) (v. punti 38-42, 44, 52, 68, 86)

2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame intermedio parziale di un dazio antidumping – Verifica della necessità di mantenere determinate misure antidumping – Metodo o modalità delle verifiche – Potere discrezionale delle istituzioni (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 11, § 3) (v. punto 43)

3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame intermedio parziale di un dazio antidumping – Avvio del procedimento in caso di motivi prima facie validi e sufficienti che legittimano il riesame – Potere discrezionale delle istituzioni (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 11, § 3) (v. punti 45-48)

4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame intermedio parziale di un dazio antidumping – Obiettivo – Verifica della necessità di mantenere determinate misure antidumping – Presupposti per la soppressione della misura – Mutamento di circostanze significativo e duraturo – Modifica della struttura delle vendite per i prodotti oggetto delle misure antidumping – Assenza di mutamento di circostanze significativo e duraturo (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 11, § 3) (v. punti 82-85)

5. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Portata – Obbligo delle istituzioni di aderire al punto di vista delle parti interessate – Insussistenza – Obbligo di rispondere a tutti gli argomenti delle parti – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036) (v. punti 92-102)

6. Accordi internazionali – Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio – GATT del 1994 – Impossibilità di invocare gli accordi dell’OMC per contestare la legittimità di un atto dell’Unione – Eccezioni – Atto dell’Unione finalizzato ad assicurarne l’esecuzione o che vi fa esplicito e preciso riferimento – Insussistenza [Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994; accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo antidumping del 1994), art. 2; Decisione della Commissione 2018/1703] (v. punti 110-117)

7. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame intermedio parziale di un dazio antidumping – Obiettivo – Verifica della necessità di mantenere determinate misure antidumping – Presupposti per la soppressione della misura – Mutamento di circostanze significativo e duraturo – Carattere cumulativo di tali presupposti – Mancanza di uno dei presupposti – Conseguenze (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 11, § 3) (v. punti 121-125) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2018/1703 della Commissione, del 12 novembre 2018, che conclude il riesame intermedio parziale relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia ( GU 2018, L 285, pag. 97 ).

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) L’[OSCURATO:PERSONA] PAO, la Dorogobuzh PAO e l’[OSCURATO:PERSONA] AG sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0045_INF Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 5 maggio 2021 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Commissione (causa T‑45/19) «Dumping – Importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia – [OSCURATO:PERSONA] di riesame intermedio parziale – Chiusura del riesame intermedio parziale – Assenza di mutamento delle circostanze – Errore di valutazione – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa» 1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame intermedio parziale di un dazio antidumping – Obiettivo – Verifica della necessità di mantenere determinate misure antidumping – Presupposti per la soppressione della misura – Mutamento di circostanze significativo e duraturo – Onere della prova a carico delle imprese richiedenti il riesame – Potere discrezionale della Commissione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 11, § 3) (v. punti 38-42, 44, 52, 68, 86) 2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame intermedio parziale di un dazio antidumping – Verifica della necessità di mantenere determinate misure antidumping – Metodo o modalità delle verifiche – Potere discrezionale delle istituzioni (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 11, § 3) (v. punto 43) 3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame intermedio parziale di un dazio antidumping – Avvio del procedimento in caso di motivi prima facie validi e sufficienti che legittimano il riesame – Potere discrezionale delle istituzioni (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 11, § 3) (v. punti 45-48) 4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame intermedio parziale di un dazio antidumping – Obiettivo – Verifica della necessità di mantenere determinate misure antidumping – Presupposti per la soppressione della misura – Mutamento di circostanze significativo e duraturo – Modifica della struttura delle vendite per i prodotti oggetto delle misure antidumping – Assenza di mutamento di circostanze significativo e duraturo (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 11, § 3) (v. punti 82-85) 5. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Portata – Obbligo delle istituzioni di aderire al punto di vista delle parti interessate – Insussistenza – Obbligo di rispondere a tutti gli argomenti delle parti – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036) (v. punti 92-102) 6. Accordi internazionali – Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio – GATT del 1994 – Impossibilità di invocare gli accordi dell’OMC per contestare la legittimità di un atto dell’Unione – Eccezioni – Atto dell’Unione finalizzato ad assicurarne l’esecuzione o che vi fa esplicito e preciso riferimento – Insussistenza [Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994; accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo antidumping del 1994), art. 2; Decisione della Commissione 2018/1703] (v. punti 110-117) 7. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame intermedio parziale di un dazio antidumping – Obiettivo – Verifica della necessità di mantenere determinate misure antidumping – Presupposti per la soppressione della misura – Mutamento di circostanze significativo e duraturo – Carattere cumulativo di tali presupposti – Mancanza di uno dei presupposti – Conseguenze (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 11, § 3) (v. punti 121-125) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2018/1703 della Commissione, del 12 novembre 2018, che conclude il riesame intermedio parziale relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia ( GU 2018, L 285, pag. 97 ). Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) L’[OSCURATO:PERSONA] PAO, la Dorogobuzh PAO e l’[OSCURATO:PERSONA] AG sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla [OSCURATO:PERSONA].
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