Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 aprile 2023

Cassazione n. 14323/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23399-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti Oggetto RETRIBUZIONE R.G.N. 23399/2020 Cron.

Rep.

Ud. 06/04/2023 PU domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 416/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 08/07/2020 R.G.N. 1307/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 416 pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Palermo rigettava l'appello della [OSCURATO:PERSONA] (F.O.S.S.) avverso la sentenza di primo grado, che l'aveva condannata alla restituzione, in favore degli odierni controricorrenti in epigrafe, delle trattenute sulla retribuzione da settembre a dicembre 2013, in base alla previsione di riduzione del 15% contenuta nell'accordo aziendale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ritenuta illegittima per violazione dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA];

2. la Corte territoriale ribadiva l’illegittimità delle trattenute giustificata per l'operata riduzione retributiva in considerazione dell’assenza di rimodulazione dell'intera disciplina dell'organizzazione del lavoro (orario, mansioni, ...), e pertanto al di fuori della deroga consentita dal punto 7) dell'[OSCURATO:PERSONA] in favore della contrattazione aziendale (come previsto attraverso specifiche intese per materie tassative dall'art. 8 d.l. 138 del 2011 conv. con mod. in legge n. 148 del 2011); rilevava, inoltre, l'irrilevanza del mantenimento della retribuzione (decurtata) al di sopra dei minimi salariali, posto che la riduzione aveva violato il principio di "giusta retribuzione", di rilievo costituzionale, in quanto non parametrata ad una proporzionata modifica della quantità e qualità della prestazione lavorativa;

3. la Fondazione ricorreva per cassazione con quattro motivi, cui i lavoratori resistevano con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; l’INPS non ha resistito con controricorso, ma ha depositato procura ad litem ai fini della eventuale partecipazione all'udienza di discussione ai sensi dell'art. 370 primo comma ultimo alinea cod. proc. civ., cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva;[OSCURATO:PERSONA]

1. la ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod.proc.civ., avendo, la Corte territoriale, omesso di pronunciarsi sul primo motivo di appello della Fondazione, ove si rilevava che il lavoratore non aveva proposto, a supporto della domanda di condanna al pagamento delle somme richieste, la nullità dell’Accordo:

2. con il secondo ed il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 8, d.l. n. 138 del 2011 (conv. con mod. in legge n. 148 del 2011), in combinato disposto con l’art. 36 Cost. e con il punto 7 dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché con l’art. 115 cod.proc.civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto illegittima la riduzione di retribuzione per effetto della disciplina dell'accordo aziendale [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonostante l'espressa delega contenuta nell'[OSCURATO:PERSONA], in presenza (secondo la previsione della norma di legge denunciata di violazione) della legittimante condizione di gestione di crisi aziendale e rientrando l'intervento nella materia specificamente elencata della "disciplina del rapporto di lavoro", sull'erronea interpretazione della necessità di una corrispondente modificazione della prestazione lavorativa nell'orario e nella sua organizzazione: con attribuzione di un significato diverso da quello letterale e di intenzione del legislatore; per giunta, sull'assunto di irrilevanza del rispetto del parametro esterno dell'art. 36 Cost., avendo i dipendenti comunque percepito un trattamento retributivo superiore ai minimi del CCNL di categoria;

3. con il quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c., per l'interpretazione giudiziale dell'accordo aziendale esclusivamente in base al suo tenore letterale, senza considerazione dell'intenzione delle parti,che avevano dichiarato nella premessa di aver tenuto conto della "grave condizione economico-finanziaria" della Fondazione "che non consente per l'anno 2013, ove non si proceda ad una riduzione dei costi, di continuare l'attività": così operando un'immediata riduzione delle retribuzioni nella contemporanea previsione di riorganizzazione complessiva del lavoro con singole misure da individuare concretamente con successivo accordo;

4. il primo motivo di ricorso è inammissibile;

4.1. questa Corte ha ripetutamente affermato che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia. (cfr. Cass. n. 13520 del 2019, Cass. n. 24155 del 2017, Cass. n. 20311 del 2011, Cass. n. 16788 del 2006);

4.2. nel caso dispecie, in disparte i pur decisivi profili di difetto di specificità, mancando del tutto la trascrizione anche delle parti rilevanti del ricorso introduttivo del giudizio di cui si lamenta l'erronea valutazione da parte del giudice di merito, la lettura complessiva della sentenza impugnata rende evidente che la Corte territoriale ha ritenuto di accogliere la domanda dei lavoratori di declaratoria dell’illegittimità dell’accordo aziendale del 2013 di riduzione dello stipendio proprio in considerazione dellanullità di detto accordo in quanto contrario a norma imperativa, ossia stipulato in violazione dell’art.8 del d.l. n. 138 del 2011;

5. i restanti motivi di ricorso, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati;

6. tutte le questioni poste con i suesposti motivi di ricorso sono già state esaminate e ritenute non fondate da una decisione della Corte resa in controversia concernente la stessa vicenda (Cass. n. 33131 del 2021); pertanto, in mancanza di ragioni nuove e diverse da quelle disattese nel giudizio analogo, deve operare il principio di fedeltà ai precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l'assolvimento della funzione ordinamentale e, al contempo, di rilevanza costituzionale, di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge nonché l'unità del diritto oggettivo nazionale affidata alla Corte di cassazione (vedi Cass., sez. un, 4 luglio 2003, n. 10615; 15 aprile 2003, n. 5994).

Si rinvia, di conseguenza, alla motivazione dei precedenti richiamati, di cui si espongono in sintesi i punti essenziali e di cui si ribadisce il principio di diritto: "È illegittima, per violazione dell'art. 8 d.l. 138/2011 conv. con mod. in I. 148/2011, la riduzione di retribuzione stabilita, in misura del 15%, dal punto 2 dell'accordo aziendale 6 settembre 2013, nonostante l'espressa delega contenuta nell'[OSCURATO:PERSONA] del 28 giugno 2011, in quanto non definibile quale intervento di disciplina del rapporto di lavoro, per la mancata contestualità della suddetta riduzione immediata e della riorganizzazione complessiva del lavoro, da realizzare con un futuro accordo con le organizzazioni sindacali";

7. questa Corte, ha sottolineato che l'art. 8 d.l. n.138 del 2011 conv. in legge n. 148 del 2011 prevede la possibilità dei "contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale" da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative di realizzare "specifiche intese", con efficacia erga omnes alle condizioni ivi indicate, "finalizzate", in particolare e per quanto d'interesse, alla "gestione delle crisi aziendali" (primo comma), le quali possono riguardare la regolazione delle "materie inerenti l'organizzazione del lavoro" e della produzione, con riferimento, tra le altre alla lett. e), alle "modalità di disciplina del rapporto di lavoro" (secondo comma): esse operando, "fermo ... il rispetto della Costituzione, nonché" dei "vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, ... anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal secondo comma" (comma 2bis);7.1. nella premessa dell'accordo aziendale [OSCURATO:DATA_NASCITA] (integralmente trascritto a pagg. 17-19 del ricorso), le parti hanno dato atto della "grave condizione economica finanziaria" della Fondazione "che non consente, per l'anno 2013, ove non si proceda ad una riduzione dei costi, di continuare l'attività" e richiamato, sempre in essa, il punto 7 dell'[OSCURATO:PERSONA] del 28 giugno 2011 (di previsione della possibilità per "i contratti collettivi aziendali", alle condizioni ivi stabilite, "al fine di gestire situazioni di crisi", di "definire intese modificative con riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del lavoro");

7.2. in particolare, detto accordo aziendale ha stabilito: la "riduzione del 15% dell'ammontare complessivo delle retribuzioni relative all'anno 2013 e sino al 31 dicembre 2013" dovute al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e dei conseguenti contributi (punto 2), decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo (punto 3); la sospensione per lo stesso periodo dell'efficacia dell'accordo integrativo aziendale e del CCNL in relazione ad alcuni compensi e maggiorazioni retributive (punto 4); l'adozione, "previo accordo con le OO.SS.", dell'orario multi periodale secondo le ipotesi del CCNL di settore siglato ma non ancora registrato né entrato in vigore (punto 5); la "riorganizzazione complessiva del lavoro, da concordare con le OO.SS.", tesa ad ottenere, anche mediante un diverso e più efficiente utilizzo del personale, una riduzione del costo del lavoro eliminando l'insorgenza del costo del lavoro eliminando di fatto necessitanti il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario, assolutamente vietato comunque fino al 31 dicembre 2011 (punto 6);

7.3. dal complesso normativo, di natura legale e contrattuale collettiva di primo e secondo livello, appare allora chiara la possibilità di specifiche intese, a livello di contrattazione aziendale, finalizzate alla gestione delle crisi aziendali, riguardanti in particolare (tra le "materie inerenti l'organizzazione del lavoro") le "modalità di disciplina del rapporto di lavoro", anche in deroga alle disposizioni di legge che le regolino: in tal caso, "fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro"; né si dubita della natura tassativa dell'indicazione delle materie contenute nel secondo comma dell'art. 8 d.l. cit., per il suo carattere di norma eccezionale (riconosciuta dalla Corte Costituzionale con la sentenza 4 ottobre 2012, n. 221) e perciò, ai sensi dell'art. 12 delle preleggi, non applicabile oltre i casi e i tempi in essa considerati (così: Cass. n. 16917 del 2021);

7.4. l'art. 8 d.l. cit. deve pertanto essere interpretato, secondo il suo chiaro tenore letterale e l'intenzione del legislatore, come istitutivo della possibilità delle specifiche intese illustrate nelle materie, da intendere come tassative e pertanto rigorosamente tipizzate nella loro individuazione, riguardanti l'organizzazione del lavoro e, in particolare, le "modalità di disciplina del rapporto di lavoro" (secondo comma, lett. e): nel senso di accordi di rimodulazione organica delle regole di svolgimento della prestazione lavorativa, nel suo assetto di orari, mansioni, organizzazione complessiva delle relazioni interne all'impresa nel proporzionato equilibrio dei reciproci diritti e doveri delle parti del rapporto;

7.5. dalla lettura dei citati punti 2) e 6) dell'accordo aziendale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] risulta, da una parte, l'immediata ed esclusiva riduzione per il periodo indicato del 15% della retribuzione e, dall'altra, una non altrettanto attuale "riorganizzazione complessiva del lavoro", in quanto "da concordare con le OO.SS": sicché, la specifica intesa non è certamente definibile alla stregua di intervento di disciplina del rapporto di lavoro, essendo anzi espressamente escluso dall'impegno di una riorganizzazione complessiva rinviata ad un futuro accordo;

7.6. appare allora corretta l'interpretazione della Corte territoriale dell'accordo aziendale, che pertiene, giova ribadire, in via esclusiva al giudice di meritoed è sindacabile in sede di legittimità soltanto nei limiti del vizio motivo, nel testo applicabile ratione temporis,e per violazione dei criteri interpretativi (Cass. n. 21888 del 2016; Cass. n. 4460 del 2020): nel caso di specie, peraltro, neppure censurata in modo appropriato con la specificazione delle ragioni né del modo in cui sarebbe stata realizzata l'asserita violazione (Cass.n. 13717 del 2006; Cass. n. 15350 del 2017), in una prospettiva meramente contrappositiva (Cass. n. 6694 del 2009; Cass. n. 27197 del 2011; Cass. n. 11254 del 2018; Cass. n. 4460 del 2020), con la censura, alla fine, del risultato interpretativo in sé (Cass. n. 2465 del 2015; Cass. n. 10891 del 2016), insindacabile in sede di legittimità;

7.7. occorre allora concludere che le censure, piuttosto che denunciare una violazione delle regole ermeneutiche, peraltro nello specifico insussistente, prospettano una diversa lettura degli accordi: come analogamente ritenuto da questa Corte, sempre a proposito della denunciata violazionel'art. 8 comma primo, secondo e 2-bis d.l. n. 138 del 2011 in riferimento ad una diversa questione interpretativa (Cass. n. 19660 del 2019, p.ti 12.2 - 12.4 in motivazione);

8. il ricorso deve pertanto essere rigettato;

9. le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ. nei confronti dei lavoratori controricorrenti, nulla nei confronti dell’INPS; oltre al contributo unificato raddoppiato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass.

S.U. 20 settembre 2019, n. 23535); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%,accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23399-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti Oggetto RETRIBUZIONE R.G.N. 23399/2020 Cron. Rep. Ud. 06/04/2023 PU domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 416/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 08/07/2020 R.G.N. 1307/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 416 pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Palermo rigettava l'appello della [OSCURATO:PERSONA] (F.O.S.S.) avverso la sentenza di primo grado, che l'aveva condannata alla restituzione, in favore degli odierni controricorrenti in epigrafe, delle trattenute sulla retribuzione da settembre a dicembre 2013, in base alla previsione di riduzione del 15% contenuta nell'accordo aziendale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ritenuta illegittima per violazione dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2. la Corte territoriale ribadiva l’illegittimità delle trattenute giustificata per l'operata riduzione retributiva in considerazione dell’assenza di rimodulazione dell'intera disciplina dell'organizzazione del lavoro (orario, mansioni, ...), e pertanto al di fuori della deroga consentita dal punto 7) dell'[OSCURATO:PERSONA] in favore della contrattazione aziendale (come previsto attraverso specifiche intese per materie tassative dall'art. 8 d.l. 138 del 2011 conv. con mod. in legge n. 148 del 2011); rilevava, inoltre, l'irrilevanza del mantenimento della retribuzione (decurtata) al di sopra dei minimi salariali, posto che la riduzione aveva violato il principio di "giusta retribuzione", di rilievo costituzionale, in quanto non parametrata ad una proporzionata modifica della quantità e qualità della prestazione lavorativa; 3. la Fondazione ricorreva per cassazione con quattro motivi, cui i lavoratori resistevano con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; l’INPS non ha resistito con controricorso, ma ha depositato procura ad litem ai fini della eventuale partecipazione all'udienza di discussione ai sensi dell'art. 370 primo comma ultimo alinea cod. proc. civ., cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva;[OSCURATO:PERSONA] 1. la ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod.proc.civ., avendo, la Corte territoriale, omesso di pronunciarsi sul primo motivo di appello della Fondazione, ove si rilevava che il lavoratore non aveva proposto, a supporto della domanda di condanna al pagamento delle somme richieste, la nullità dell’Accordo: 2. con il secondo ed il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 8, d.l. n. 138 del 2011 (conv. con mod. in legge n. 148 del 2011), in combinato disposto con l’art. 36 Cost. e con il punto 7 dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché con l’art. 115 cod.proc.civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto illegittima la riduzione di retribuzione per effetto della disciplina dell'accordo aziendale [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonostante l'espressa delega contenuta nell'[OSCURATO:PERSONA], in presenza (secondo la previsione della norma di legge denunciata di violazione) della legittimante condizione di gestione di crisi aziendale e rientrando l'intervento nella materia specificamente elencata della "disciplina del rapporto di lavoro", sull'erronea interpretazione della necessità di una corrispondente modificazione della prestazione lavorativa nell'orario e nella sua organizzazione: con attribuzione di un significato diverso da quello letterale e di intenzione del legislatore; per giunta, sull'assunto di irrilevanza del rispetto del parametro esterno dell'art. 36 Cost., avendo i dipendenti comunque percepito un trattamento retributivo superiore ai minimi del CCNL di categoria; 3. con il quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c., per l'interpretazione giudiziale dell'accordo aziendale esclusivamente in base al suo tenore letterale, senza considerazione dell'intenzione delle parti,che avevano dichiarato nella premessa di aver tenuto conto della "grave condizione economico-finanziaria" della Fondazione "che non consente per l'anno 2013, ove non si proceda ad una riduzione dei costi, di continuare l'attività": così operando un'immediata riduzione delle retribuzioni nella contemporanea previsione di riorganizzazione complessiva del lavoro con singole misure da individuare concretamente con successivo accordo; 4. il primo motivo di ricorso è inammissibile; 4.1. questa Corte ha ripetutamente affermato che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia. (cfr. Cass. n. 13520 del 2019, Cass. n. 24155 del 2017, Cass. n. 20311 del 2011, Cass. n. 16788 del 2006); 4.2. nel caso dispecie, in disparte i pur decisivi profili di difetto di specificità, mancando del tutto la trascrizione anche delle parti rilevanti del ricorso introduttivo del giudizio di cui si lamenta l'erronea valutazione da parte del giudice di merito, la lettura complessiva della sentenza impugnata rende evidente che la Corte territoriale ha ritenuto di accogliere la domanda dei lavoratori di declaratoria dell’illegittimità dell’accordo aziendale del 2013 di riduzione dello stipendio proprio in considerazione dellanullità di detto accordo in quanto contrario a norma imperativa, ossia stipulato in violazione dell’art.8 del d.l. n. 138 del 2011; 5. i restanti motivi di ricorso, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati; 6. tutte le questioni poste con i suesposti motivi di ricorso sono già state esaminate e ritenute non fondate da una decisione della Corte resa in controversia concernente la stessa vicenda (Cass. n. 33131 del 2021); pertanto, in mancanza di ragioni nuove e diverse da quelle disattese nel giudizio analogo, deve operare il principio di fedeltà ai precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l'assolvimento della funzione ordinamentale e, al contempo, di rilevanza costituzionale, di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge nonché l'unità del diritto oggettivo nazionale affidata alla Corte di cassazione (vedi Cass., sez. un, 4 luglio 2003, n. 10615; 15 aprile 2003, n. 5994). Si rinvia, di conseguenza, alla motivazione dei precedenti richiamati, di cui si espongono in sintesi i punti essenziali e di cui si ribadisce il principio di diritto: "È illegittima, per violazione dell'art. 8 d.l. 138/2011 conv. con mod. in I. 148/2011, la riduzione di retribuzione stabilita, in misura del 15%, dal punto 2 dell'accordo aziendale 6 settembre 2013, nonostante l'espressa delega contenuta nell'[OSCURATO:PERSONA] del 28 giugno 2011, in quanto non definibile quale intervento di disciplina del rapporto di lavoro, per la mancata contestualità della suddetta riduzione immediata e della riorganizzazione complessiva del lavoro, da realizzare con un futuro accordo con le organizzazioni sindacali"; 7. questa Corte, ha sottolineato che l'art. 8 d.l. n.138 del 2011 conv. in legge n. 148 del 2011 prevede la possibilità dei "contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale" da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative di realizzare "specifiche intese", con efficacia erga omnes alle condizioni ivi indicate, "finalizzate", in particolare e per quanto d'interesse, alla "gestione delle crisi aziendali" (primo comma), le quali possono riguardare la regolazione delle "materie inerenti l'organizzazione del lavoro" e della produzione, con riferimento, tra le altre alla lett. e), alle "modalità di disciplina del rapporto di lavoro" (secondo comma): esse operando, "fermo ... il rispetto della Costituzione, nonché" dei "vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, ... anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal secondo comma" (comma 2bis);7.1. nella premessa dell'accordo aziendale [OSCURATO:DATA_NASCITA] (integralmente trascritto a pagg. 17-19 del ricorso), le parti hanno dato atto della "grave condizione economica finanziaria" della Fondazione "che non consente, per l'anno 2013, ove non si proceda ad una riduzione dei costi, di continuare l'attività" e richiamato, sempre in essa, il punto 7 dell'[OSCURATO:PERSONA] del 28 giugno 2011 (di previsione della possibilità per "i contratti collettivi aziendali", alle condizioni ivi stabilite, "al fine di gestire situazioni di crisi", di "definire intese modificative con riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del lavoro"); 7.2. in particolare, detto accordo aziendale ha stabilito: la "riduzione del 15% dell'ammontare complessivo delle retribuzioni relative all'anno 2013 e sino al 31 dicembre 2013" dovute al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e dei conseguenti contributi (punto 2), decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo (punto 3); la sospensione per lo stesso periodo dell'efficacia dell'accordo integrativo aziendale e del CCNL in relazione ad alcuni compensi e maggiorazioni retributive (punto 4); l'adozione, "previo accordo con le OO.SS.", dell'orario multi periodale secondo le ipotesi del CCNL di settore siglato ma non ancora registrato né entrato in vigore (punto 5); la "riorganizzazione complessiva del lavoro, da concordare con le OO.SS.", tesa ad ottenere, anche mediante un diverso e più efficiente utilizzo del personale, una riduzione del costo del lavoro eliminando l'insorgenza del costo del lavoro eliminando di fatto necessitanti il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario, assolutamente vietato comunque fino al 31 dicembre 2011 (punto 6); 7.3. dal complesso normativo, di natura legale e contrattuale collettiva di primo e secondo livello, appare allora chiara la possibilità di specifiche intese, a livello di contrattazione aziendale, finalizzate alla gestione delle crisi aziendali, riguardanti in particolare (tra le "materie inerenti l'organizzazione del lavoro") le "modalità di disciplina del rapporto di lavoro", anche in deroga alle disposizioni di legge che le regolino: in tal caso, "fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro"; né si dubita della natura tassativa dell'indicazione delle materie contenute nel secondo comma dell'art. 8 d.l. cit., per il suo carattere di norma eccezionale (riconosciuta dalla Corte Costituzionale con la sentenza 4 ottobre 2012, n. 221) e perciò, ai sensi dell'art. 12 delle preleggi, non applicabile oltre i casi e i tempi in essa considerati (così: Cass. n. 16917 del 2021); 7.4. l'art. 8 d.l. cit. deve pertanto essere interpretato, secondo il suo chiaro tenore letterale e l'intenzione del legislatore, come istitutivo della possibilità delle specifiche intese illustrate nelle materie, da intendere come tassative e pertanto rigorosamente tipizzate nella loro individuazione, riguardanti l'organizzazione del lavoro e, in particolare, le "modalità di disciplina del rapporto di lavoro" (secondo comma, lett. e): nel senso di accordi di rimodulazione organica delle regole di svolgimento della prestazione lavorativa, nel suo assetto di orari, mansioni, organizzazione complessiva delle relazioni interne all'impresa nel proporzionato equilibrio dei reciproci diritti e doveri delle parti del rapporto; 7.5. dalla lettura dei citati punti 2) e 6) dell'accordo aziendale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] risulta, da una parte, l'immediata ed esclusiva riduzione per il periodo indicato del 15% della retribuzione e, dall'altra, una non altrettanto attuale "riorganizzazione complessiva del lavoro", in quanto "da concordare con le OO.SS": sicché, la specifica intesa non è certamente definibile alla stregua di intervento di disciplina del rapporto di lavoro, essendo anzi espressamente escluso dall'impegno di una riorganizzazione complessiva rinviata ad un futuro accordo; 7.6. appare allora corretta l'interpretazione della Corte territoriale dell'accordo aziendale, che pertiene, giova ribadire, in via esclusiva al giudice di meritoed è sindacabile in sede di legittimità soltanto nei limiti del vizio motivo, nel testo applicabile ratione temporis,e per violazione dei criteri interpretativi (Cass. n. 21888 del 2016; Cass. n. 4460 del 2020): nel caso di specie, peraltro, neppure censurata in modo appropriato con la specificazione delle ragioni né del modo in cui sarebbe stata realizzata l'asserita violazione (Cass.n. 13717 del 2006; Cass. n. 15350 del 2017), in una prospettiva meramente contrappositiva (Cass. n. 6694 del 2009; Cass. n. 27197 del 2011; Cass. n. 11254 del 2018; Cass. n. 4460 del 2020), con la censura, alla fine, del risultato interpretativo in sé (Cass. n. 2465 del 2015; Cass. n. 10891 del 2016), insindacabile in sede di legittimità; 7.7. occorre allora concludere che le censure, piuttosto che denunciare una violazione delle regole ermeneutiche, peraltro nello specifico insussistente, prospettano una diversa lettura degli accordi: come analogamente ritenuto da questa Corte, sempre a proposito della denunciata violazionel'art. 8 comma primo, secondo e 2-bis d.l. n. 138 del 2011 in riferimento ad una diversa questione interpretativa (Cass. n. 19660 del 2019, p.ti 12.2 - 12.4 in motivazione); 8. il ricorso deve pertanto essere rigettato; 9. le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ. nei confronti dei lavoratori controricorrenti, nulla nei confronti dell’INPS; oltre al contributo unificato raddoppiato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%,accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello p
Sentenza Cassazione n. 14323/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris