CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2024
Cassazione n. 47193/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; Ritenuto che il ricorso è tardivo, in quanto: - la sentenza della Corte di appello è stata deliberata in data 15 maggio 2024, nelle forme del c.d. rito cartolare ex art. 23-bis legge n. 176 del 2020, con l'indicazione in dispositivo, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di trenta giorni per il deposito della motivazione; - il dispositivo è stato comunicato alle parti; - il termine per il deposito è spirato il 14 giugno 2024; - la sentenza è stata depositata tempestivamente il 27 maggio 2024; - dal 14 giugno 2024 è iniziato a decorrere il termine di 45 giorni (art. 585, comma 1, lettera c, cod. proc. pen.) per proporre ricorso per cassazione che è maturato in data 29 luglio 2024; - non si tiene conto degli ulteriori quindici giorni ex art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen posto che nel caso di rito cartolare nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione, l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza", in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza alla quale abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499 - 01; Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2023, dep. 2024, Rv. 285606 - 01; Sez. 2, n. 5193 del 13/12/2023, dep. 2024); - il ricorso è stato presentato, tardivamente, mediante pec spedita soltanto il 12 settembre 2024. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende