CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14721/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato- resistente-avverso il decreto della Corte d’appello di Milano n. 1396/2024,depositato il 14 maggio 2024;Numero registro generale 167/2025Numero sezionale 1235/2026Numero di raccolta generale 14721/2026Data pubblicazione 18/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il Ministero della Giustizia propose opposizione al decreto con ilquale il Consigliere delegato della Corte d'appello di Milano avevaaccolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eLa procedura si era protratta per tre anni oltre il termine diragionevole durata quanto al Ferrari, e per quattro anni in relazioneagli altri ricorrenti.Secondo l’amministrazione opponente, l’elevata complessità dellaprocedura avrebbe dovuto condurre alla liquidazione di un indennizzopiù contenuto di quello stabilito (€ 400,00 per ogni anno di ritardo).2. La Corte d’appello di Milano accolse parzialmente l’opposizione,osservando che la riduzione dell’indennizzo prevista dall’art. 2-bis,comma 1-bis della l. n. 89 del 2001 non si applica alle procedureconcorsuali, ma che il numero complessivo dei creditori interessati puòcostituire parametro di riduzione dell’indennizzo in relazione allacomplessità della stessa, nei termini previsti dall’art. 2, comma 2, dellamedesima legge.Ciò posto, ritenne sussistere tale circostanza, oltre ad altreparimenti significative di particolare complessità, quali l’impatto con lemisure emergenziali per l’affronto della pandemia, i conseguenti ritardinella vendita dell’unico immobile e i numerosi beni mobili da gestire,anche in contenzioso con il Ministero dei Beni culturali; osservò,inoltre, che nel corso della procedura il Cardinale e la Casartelliavevano viste parzialmente soddisfatte le loro pretese creditorie e, peri medesimi creditori, lavoratori dipendenti, era poi intervenuto inNumero registro generale 167/2025Numero sezionale 1235/2026Numero di raccolta generale 14721/2026Data pubblicazione 18/05/2026giudizio il Fondo di garanzia Inps; stimò equo, pertanto, ridurrel’indennizzo ad € 200,00 annui per il Cardinale e la Casartelli e ad€ 300,00 annui per il Ferrari.3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazioneaffidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria.Il Ministero della Giustizia, tramite l’Avvocatura generale delloStato, ha depositato atto di costituzione senza svolgere difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo mezzo d’impugnazione i ricorrenti denunzianoviolazione e falsa applicazione dell’art. 2 bis, comma 1, della l. n. 89del 2001, in relazione all’art.6, paragrafo 1 della CEDU, all’art. 1 delprimo protocollo addizionale ed agli artt.111 e 117 della Costituzione.Il provvedimento impugnato è censurato nella parte in cui,mediante la riduzione dell’indennizzo previsto per ogni anno di ritardo,ha liquidato un importo inferiore al minimo stabilito dall’art. 2-bis,comma 1, della l. n. 89 del 2001.1.1. Il motivo non è fondato.Come osservato in premessa, la Corte territoriale ha disposto lariduzione dell’indennizzo sulla base di diverse circostanze, anzituttosignificative, per tutti i ricorrenti, della particolare complessità dellaprocedura fallimentare; ha valorizzato, in tal senso, il significativoimpatto assunto dall’emergenza pandemica e il rilevante numero dibeni mobili da gestire, ai quali era connesso anche un contenzioso conil Ministero dei Beni culturali.Per la specifica posizione dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Casartelli,titolari di crediti da lavoro alla data di chiusura del fallimento, è statopoi valorizzato il fatto che essi hanno percepito dal Fondo di garanzia,Numero registro generale 167/2025Numero sezionale 1235/2026Numero di raccolta generale 14721/2026Data pubblicazione 18/05/2026in un tempo contenuto nel termine ragionevole, una parte significativadel loro credito.Ora, e principiando da tale ultima circostanza, questa Corte ha giàchiarito che l’intervento del Fondo di Garanzia dell’Inps giustifica unadecurtazione dell’indennizzo al di sotto della soglia minima (Cass.11/12/2020, n. 28372, Cass. 23/1/2020, n. 1551, Cass. 9/1/2017, n.221); e ciò sul rilievo del fatto che i limiti minimi e massimi dei valoriindicati dal legislatore rappresentano comunque una forbice al cuiinterno il Giudice provvede «di regola» alla liquidazionedell’indennizzo.In particolare, e come è stato ulteriormente specificato (v. ad es.,recentemente, Cass. 1/3/2026, n. 4579), siffatta locuzione avverbiale,utilizzata nella redazione della norma, per un verso attribuisce alGiudice il potere di discostarsi da parametri predeterminati e, per altroverso, rende necessario che, in tal caso, la decisione sia supportata daun’adeguata motivazione.Ed invero, le ragioni addotte dalla Corte d’appello nel decreto diliquidazione soddisfano tale ultimo requisito; e ciò con riferimento allarilevanza non solo dell’intervento del Fondo di garanzia Inps, ma anchedelle ulteriori circostanze rappresentate, dovendosi ulteriormenterilevare che questa Corte ha già sottolineato la doverosità diun’interpretazione dell’intero articolo 2-bis che tenga conto delledifferenze ontologiche tra giudizio di cognizione e procedurafallimentare, anche nella sua parentesi cognitoria (cfr. Cass.17/9/2021, n. 25181).Pertanto, e conclusivamente, nella liquidazione di un importoinferiore al minimo stabilito non ricorre il vizio denunziato con la primacensura.Numero registro generale 167/2025Numero sezionale 1235/2026Numero di raccolta generale 14721/2026Data pubblicazione 18/05/20262. Il secondo mezzo di impugnazione ha ad oggetto la statuizionesulle spese, che i ricorrenti assumono errata in ragione del mancatoriconoscimento del compenso dovuto per l’attività istruttoria.2.1. Il motivo è fondato.Va data continuità, infatti, al principio affermato da questa Cortesecondo cui «in tema di procedimento per l’equa riparazione delpregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole duratadel processo, di cui alla l. n. 89 del 2001, ai fini della liquidazione dellespese processuali al difensore compete anche il compenso per la faseistruttoria» (Cass. 6/12/2021, n. 38477), rilevando a tal fine non solol’espletamento di prove costituende o di consulenza tecnica, ma anchele ulteriori attività difensive che l’art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n.55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e lememorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domandegià proposte.3. Infine, con il terzo motivo, i ricorrenti deducono violazione efalsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 2233 c.c. e del d.Min. Giustizia n. 55/2014, dolendosi del fatto che il decreto impugnatoha respinto la richiesta dei difensori antistatari di accordare l’aumentopercentuale previsto nell’ipotesi di pluralità delle parti assistite, sulrilievo delle «posizioni sostanzialmente identiche, ai fini dell’impegnodifensivo», dei diversi soggetti patrocinati.Tale statuizione sarebbe erronea, in quanto la maggiorazionerichiesta – il cui riconoscimento è peraltro obbligatorio quando, comenella specie, le prestazioni professionali sono state concluse dopo il 23ottobre 2023 – va riconosciuta anche nel caso di identità di pretese,circostanza che comporta pur sempre un incremento quantitativodell’attività professionale.3.1. La censura è fondata.Numero registro generale 167/2025Numero sezionale 1235/2026Numero di raccolta generale 14721/2026Data pubblicazione 18/05/2026Questa Corte (cfr. fra le altre, Cass. 7/6/2024, n. 15946; Cass.17/4/2024, n. 10367; Cass. 31/01/2024, n. 2956), ha chiarito chel’art. 4, comma 2, del d.m. 55/2014 prevede la regola del “compensounico”, in base alla quale l’onorario dovuto all’avvocato che, come nellaspecie, ha difeso più parti «aventi la stessa posizione processuale», valiquidato una sola volta, come se avesse difeso una sola parte, e poimaggiorato di una certa misura percentuale per ciascuna parteassistita, fino ad un massimo di trenta, e ciò anche quando le pretesedelle parti assistite sono esattamente coincidenti.Nello specifico, il compenso unico va «aumentato per ogni soggettooltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di diecisoggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino aun massimo di trenta».A tale regola è poi stabilito un temperamento dal comma 4, amente del quale il compenso «altrimenti liquidabile» all’avvocato cheha assistito più parti debba ridursi fino al 30% se l’adempimento delmandato difensivo non ha comportato «l’esame di specifiche e distintequestioni di fatto e di diritto».La Corte territoriale, che ha escluso ogni aumento del compensounico sul mero rilievo del fatto che le posizioni delle parti erano«sostanzialmente identiche ai fini dell’impegno difensivo», non hadunque fatto corretta applicazione delle disposizioni indicate e deicorrelati principi applicativi.Anche su tale punto, pertanto, il ricorso merita accoglimento.4. In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al secondo e alterzo motivo, con rigetto del restante.Il provvedimento impugnato è cassato con rinvio al giudice a quo,affinché, in diversa composizione, proceda al riesame dellaNumero registro generale 167/2025Numero sezionale 1235/2026Numero di raccolta generale 14721/2026Data pubblicazione 18/05/2026controversia per i profili indicati, uniformandosi ai principii di dirittoesposti.Al giudice del rinvio è demandata altresì la liquidazione delle spesedel presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo e al terzo motivo,rigettandolo per il resto.Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corted’appello di Milano in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 12 maggio 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa