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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 2025

Cassazione n. 21400/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA Idato avviso alle parti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9/.

OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è stato depositato il 16 gennaio 2025 a fronte della sentenza di appello emessa il 17 settembre 2024 e depositata nel termine stabilito (30 giorni), così che il termine per il deposito del ricorso scadeva il 17 dicembre 2024 (45 giorni più 15); considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA Idato avviso alle parti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9/. OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è stato depositato il 16 gennaio 2025 a fronte della sentenza di appello emessa il 17 settembre 2024 e depositata nel termine stabilito (30 giorni), così che il termine per il deposito del ricorso scadeva il 17 dicembre 2024 (45 giorni più 15); considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 21400/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris