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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22253/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce — Sez. distaccata di Taranto del 2 dicembre 2020 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; esaminate le conclusioni scritte fatte pervenire dal difensore dell'imputata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto che ha condannato la ricorrente per il reato di furto aggravato di energia elettrica, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. prevalente sull'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., (manomissione del contatore per la misurazione dei consumi utilizzando un super magnete) alla pena sospesa di mesi quattro di reclusione ed €120,00 di multa con il beneficio della non menzione della condanna.

2. Ricorre l'imputata articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett c) e d), cod. proc. pen. lamenta la violazione del diritto di difesa per non avere il giudice distrettuale considerato le conclusioni scritte inviate a mezzo p.e.c. il 25 novembre 2020 e, quindi, tempestivamente per l'udienza del 2 dicembre 2020.

1.3. Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per essere stata riconosciuta la responsabilità dell'imputata sulla base di un quadro probatorio inidoneo a superare il ragionevole dubbio della sua innocenza in quanto non vi è prova dei consumi, della sottrazione di energa né dell'identità del presunto autore della manomissione del contatore posto all'esterno dell'esercizio commerciale dell'imputata.

1.4. Con il terzo motivo lamenta l'inosservanza della legge penale per non avere il giudice d'appello applicato d'ufficio il beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso, concernente il mancato esame delle conclus oni scritte trasmesse a mezzo pec, è generico e aspecifico in quanto la ricorrente, come osservato anche dal Procuratore Generale, non illustra, neanche brevemente, i contenuti delle proprie conclusioni che, ove valutati, avrebbero potuto incidere sulle valutazioni della Corte d'appello e scardinare o quantomeno modificare la decisione qui impugnata.

Deve ricordarsi, a tal proposito / che il deducente, ai fini della necessaria specificità dell'impugnazione, ha l'onere, a norma dell'art. 581 cod. proc. pen., di articolare con argomenti speciftci le ragioni per cui i temi prospettati sono a suo avviso decisivi ai fini di una diversa decisione evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata.

Ed invero, come già affermato da questa stessa Sezione (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766 — 01), «il giudice di legittimità non è legato ad dato "secco" e formale della mancata menzione ed espressa considerazione della memoria nella sentenza di appello, ma deve operare un apprezzamento in concreto» e per far ciò ha necessità che la parte che lamenta l'omesso esame indichi specificatamente i dati, contenuti nel proprio atto difensivo non esaminato, che, ove valutati, avrebbero potuto mettere in discussione la completezza della tenuta logica del provvedimento impugnato.

A tale onere il ricorrente si è sottratto in quanto si è limitato a far riferimento all'acquisizione dell'estratto registri corrispettivi che, anche se ritenuto dalla Corte d'appello tardivamente prodotto, è stato da essa considerato in ogni caso inconferente rispetto al thema decidendum avendo già il giudice di primo grado «circoscritto il periodo della consumazione della condotta al solo bimestre ottobre-novembre 2016, pervenendo alla quantificazione del profitto ingiusto (stimato nella riduzione del 61,6% del valore dei consumi fatturati dall'Enel) nella misura di C 273,08».

2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di impugnazione.

Ed invero, la motivazione della Corte d'appello, conforme a quella di primo grado a cui si salda per formare un unico percorso argomentativo a cui occorre rifarsi per valutare la dedotta contraddittorietà e manifesta illogicità della decisione di condanna, è esente dai vizi lamentati.

Il ricorrente infatti offre una lettura alternativa degli elementi posti a fondamento della decisione riproponendo differenti paramentri di ricostruzione e di valutazione dei fatti già esaminati e disattesi dalla Corte d'appello, con motivazione non manifestamente infondata ed esente da errori logici e giuridici.

Tale rilettura è da ritenersi inammissibile in questa sede in quanto il sindacato di legittimità è circoscritto, per legge, alla verifica della completezza e correttezza della motivazione della sentenza.

«L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali». (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).

3. Il terzo motivo di ricorso è anch'esso inammissibile in quanto, a norma del combinato disposto del primo e quarto comma dell'art. 131-bis cod. pen., rimangono fuori dall'ambito del beneficio invocato, i reati per i quali, come nel caso di specie — essendo stato contestato un furto aggravato da una circostanza ad effetto speciale — è prevista una pena edittale superiore a cinque anni a nulla rilevando, come espressamente stabilito nel menzionato quarto comma, il giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen. 4.

Sulla base delle considerazioni svolte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delie spese di procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 15 febbraio 2022 I- Consigliere estensore Il Presidente i [OSCURATO:PERSONA] G abeone J-'''''--"----e-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce — Sez. distaccata di Taranto del 2 dicembre 2020 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; esaminate le conclusioni scritte fatte pervenire dal difensore dell'imputata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto che ha condannato la ricorrente per il reato di furto aggravato di energia elettrica, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. prevalente sull'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., (manomissione del contatore per la misurazione dei consumi utilizzando un super magnete) alla pena sospesa di mesi quattro di reclusione ed €120,00 di multa con il beneficio della non menzione della condanna. 2. Ricorre l'imputata articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett c) e d), cod. proc. pen. lamenta la violazione del diritto di difesa per non avere il giudice distrettuale considerato le conclusioni scritte inviate a mezzo p.e.c. il 25 novembre 2020 e, quindi, tempestivamente per l'udienza del 2 dicembre 2020. 1.3. Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per essere stata riconosciuta la responsabilità dell'imputata sulla base di un quadro probatorio inidoneo a superare il ragionevole dubbio della sua innocenza in quanto non vi è prova dei consumi, della sottrazione di energa né dell'identità del presunto autore della manomissione del contatore posto all'esterno dell'esercizio commerciale dell'imputata. 1.4. Con il terzo motivo lamenta l'inosservanza della legge penale per non avere il giudice d'appello applicato d'ufficio il beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso, concernente il mancato esame delle conclus oni scritte trasmesse a mezzo pec, è generico e aspecifico in quanto la ricorrente, come osservato anche dal Procuratore Generale, non illustra, neanche brevemente, i contenuti delle proprie conclusioni che, ove valutati, avrebbero potuto incidere sulle valutazioni della Corte d'appello e scardinare o quantomeno modificare la decisione qui impugnata. Deve ricordarsi, a tal proposito / che il deducente, ai fini della necessaria specificità dell'impugnazione, ha l'onere, a norma dell'art. 581 cod. proc. pen., di articolare con argomenti speciftci le ragioni per cui i temi prospettati sono a suo avviso decisivi ai fini di una diversa decisione evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata. Ed invero, come già affermato da questa stessa Sezione (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766 — 01), «il giudice di legittimità non è legato ad dato "secco" e formale della mancata menzione ed espressa considerazione della memoria nella sentenza di appello, ma deve operare un apprezzamento in concreto» e per far ciò ha necessità che la parte che lamenta l'omesso esame indichi specificatamente i dati, contenuti nel proprio atto difensivo non esaminato, che, ove valutati, avrebbero potuto mettere in discussione la completezza della tenuta logica del provvedimento impugnato. A tale onere il ricorrente si è sottratto in quanto si è limitato a far riferimento all'acquisizione dell'estratto registri corrispettivi che, anche se ritenuto dalla Corte d'appello tardivamente prodotto, è stato da essa considerato in ogni caso inconferente rispetto al thema decidendum avendo già il giudice di primo grado «circoscritto il periodo della consumazione della condotta al solo bimestre ottobre-novembre 2016, pervenendo alla quantificazione del profitto ingiusto (stimato nella riduzione del 61,6% del valore dei consumi fatturati dall'Enel) nella misura di C 273,08». 2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di impugnazione. Ed invero, la motivazione della Corte d'appello, conforme a quella di primo grado a cui si salda per formare un unico percorso argomentativo a cui occorre rifarsi per valutare la dedotta contraddittorietà e manifesta illogicità della decisione di condanna, è esente dai vizi lamentati. Il ricorrente infatti offre una lettura alternativa degli elementi posti a fondamento della decisione riproponendo differenti paramentri di ricostruzione e di valutazione dei fatti già esaminati e disattesi dalla Corte d'appello, con motivazione non manifestamente infondata ed esente da errori logici e giuridici. Tale rilettura è da ritenersi inammissibile in questa sede in quanto il sindacato di legittimità è circoscritto, per legge, alla verifica della completezza e correttezza della motivazione della sentenza. «L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali». (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). 3. Il terzo motivo di ricorso è anch'esso inammissibile in quanto, a norma del combinato disposto del primo e quarto comma dell'art. 131-bis cod. pen., rimangono fuori dall'ambito del beneficio invocato, i reati per i quali, come nel caso di specie — essendo stato contestato un furto aggravato da una circostanza ad effetto speciale — è prevista una pena edittale superiore a cinque anni a nulla rilevando, come espressamente stabilito nel menzionato quarto comma, il giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen. 4. Sulla base delle considerazioni svolte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delie spese di procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 15 febbraio 2022 I- Consigliere estensore Il Presidente i [OSCURATO:PERSONA] G abeone J-'''''--"----e-
Sentenza Cassazione n. 22253/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris