CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02594/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
015 ORDINANZA sul ricorso 2607/2015 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - intimati - nonchè contro 61,21( 2/3z/L [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 34 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza n. 1312/2014 della COMM.TRIB.REG., PIEMONTE, depositata il 11/11/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ANTONIOPremesso che: 1.con la sentenza in epigrafe, la CTR del Piemonte ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la sentenza con cui erano stati ritenuti illegittimi gli avvisi di liquidazione di maggior imposta di registro emessi dall'Agenzia nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] soci [OSCURATO:PERSONA], Corrado ed [OSCURATO:PERSONA], a seguito di qualificazione, operata ai sensi dell'art.20 del d.P.R.131/86, come atto di finanziamento indiretto dai soci alla società [OSCURATO:PERSONA] srl, poi fusa nella [OSCURATO:SOCIETA], dell'operazione negoziale così articolata: atto, in data 7 maggio 2009, di cessione, dai soci alla società, delle quote detenute dai primi nella sas [OSCURATO:PERSONA]; atto, in data 27 giungo 2009, con cui i soci dichiaravano di rinunciare a parte del prezzo delle quote e di differire la pretesa del residuo. A tale qualificazione l'Agenzia perveniva anche sulla scorta di documentazione extracontabile reperita presso l'abitazione di uno dei soci; 2. la sentenza impugnata fa perno sull'affermazione per cui l'art.20 del d.P.R. 131/1986 "dispone la tassazione dell'atto presentato alla registrazione in base alla natura giuridica di quanto pattuito mentre non consente lo sconfinamento in una vera e propria ricostruzione antielusiva effettuata tramite l'interpretazione complessiva di più atti -quali modalità di conferimento e regolamento successivi delle partecipazioni dei soci come nel caso- al fine di ricondurre a tassazione l'assetto economico scaturente dalla sommatoria degli stessi". Alla superiore affermazione è, dalla CTR, aggiunta quella per cui la "tesi interpretativa dell'ufficio, nascente al concetto di abuso del diritto in quanto le operazioni poste complessivamente in essere sarebbero finalizzate al raggiungimento di un rilevante vantaggio fiscale costituente la loro ragione essenziale, non può trovare accoglimento" atteso che dagli atti detta finalizzazione risulta esclusa; 3.11Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con quattro motivi. Il primo, il terzo e il quarto, sono centrati sull'assunto per cui la prima e fondamentale delle sopra riportate affermazioni della CTR contrasterebbe con 11art.20 del d.P.R. 131 del 1986, anche in uno con l'art.1362 c.c. e con l'art.53 della Costituzione. L'Agenzia sostiene che ove -come nel caso di specie- vi siano negozi funzionalmente collegati, l'applicazione dell'imposta di registro deve avere riguardo agli effetti giuridici dipendenti dall'insieme dei negozi medesimi. Il secondo motivo di ricorso è indirizzato contro l'ulteriore affermazione della CTR, ritenuta dalla ricorrente in contrasto con l'art.20 del d.P.R. 131 siccome disposizione non antielusiva; 4. la società [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso. Gli altri contribuenti non si sono costituiti; considerato che: 1. il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, connessi e suscettivi di esame congiunto, sono infondati. Gli avvisi di liquidazione di cui trattasi sono stati adottati ai sensi della versione originaria dell'art.20 del d.P.R. 131/86, secondo cui :"L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente". Il testo della norma è stato modificato dall'art.1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n.205, in modo che esso prevede: "L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra-testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi". L'art.1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n.145, ha stabilito che l'art. 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza 158/2020, ha dichiarato "non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), come modificato dall'art. 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e dall'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), sollevate dalla Corte di cassazione, sezione quinta civile, in riferimento agli artt.3 e 53 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe". [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito la dichiarazione con sentenza 9 febbraio 2021, n.39 in riferimento a questioni "prive di argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelle già sollevate dal giudice di legittimità", sollevate, rispetto agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna con l'ordinanza 13 novembre 2019. Con detta sentenza la Consulta ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n.145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), sollevate, in riferimento all'art.3 Cost., dalla medesima commissione tributaria e inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art.1, comma 1084, della legge n.145 del 2018, sollevate dallo stesso giudice a quo, in riferimento agli artt.24, 81, 97, 101, 102 e 108 Cost. [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito la dichiarazione con sentenza 9 febbraio 2021, n.39 in riferimento a questioni "prive di argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelle già sollevate dal giudice di legittimità", sollevate, rispetto agli artt.3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna con l'ordinanza 13 novembre 2019. Con detta sentenza la Consulta ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), sollevate, in riferimento all'art.3 Cost., dalla medesima commissione tributaria e inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018, sollevate dallo stesso giudice a quo, in riferimento agli artt. 24, 81, 97, 101, 102 e 108 Cost. In ragione di quanto precede, a seguito della legge di interpretazione autentica, l'imposta di registro, "marcatamente un'imposta "d'atto" (punto 5.2.2. del "Considerato in diritto"della citata sentenza 158/2020), deve essere applicata in riferimento alla manifestazione di ricchezza risultante dal singolo atto. Ciò posto, l'affermazione cardine della sentenza impugnata non può essere messa in alcun modo in discussione. Correttamente la CTR ha ritenuto illegittimi gli avvisi di cui trattasi, basati su una qualificazione dell'atto soggetto a registrazione effettuata in base ad elementi extra-testuali, intendendosi per tali non solo gli elementi evincibili da un collegamento funzionale tra tale atto ed altri atti negoziali, ma anche quelli ricavabili da corrispondenza intercorsa tra soggetti che hanno posto in essere l'atto o da documenti extra-contabili acquisiti in sede di accertamento presso l'autore dell'atto o presso terzi; 3. il secondo motivo di ricorso è inammissibile, ai sensi dell'articolo 100 c.p.c., perché, in quanto diretto verso affermazione aggiuntiva e non verso l'affermazione integrante la ratio della decisione impugnata, privo di concreto interesse; 4.il ricorso va rigettato; 5. le spese devono essere compensate atteso che la normativa interpretativa di riferimento è intervenuta solo nel corso del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese dell'inter9 processo. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2021 mediante c et.mento da remoto. Il P