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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 30855/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2018 del [OSCURATO:PERSONA] di TEMPIO PAUSANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sene le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Motivi della decisione

1. Con sentenza del 22/6/2018, il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena pecuniaria di euro 600,00 di multa, avendola ritenuta responsabile del reato di lesioni colpose in danno di [OSCURATO:PERSONA], che veniva aggredito da un cane di grossa taglia, di proprietà dell'imputata, riportando ferite in varie parti del corpo, un trauma contusivo alla spalla destra ed un ematoma al fianco destro.

Ha condannato la Pani al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile costituita, da liquidarsi in separato giudizio innanzi al giudice civile.

2. Avverso la pronuncia di condanna aveva proposto appello l'imputata innanzi al Tribunale dì [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore.

Nell'atto di appello la difesa chiedeva l'assoluzione della Pani.

Lamentava l'insufficienza di prove a carico della sua assistita, rappresentando come il cane di proprietà della Pani fosse di razza diversa da quello descritto dalla persona offesa e dai testimoni; invocava la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

3. Il Tribunale, quale giudice di appello, con ordinanza del 15/11/2021 ha qualificato l'appello come ricorso per cassazione, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte, evidenziando come l'imputata, condannata alla sola pena pecuniaria, abbia proposto impugnazione con riferimento ai soli capi relativi alla condanna penale e non anche a quelli relativi alle statuizioni civili.

Ciò premesso, si osserva.

L'impugnazione proposta dal difensore della Pani va riqualificata come appello e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] affinché provveda al giudizio di appello.

Diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale nella ordinanza richiamata è largamente maggioritario l'orientamento di questa Corte in base al quale: "È ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale" (così Sez. 4, n. 31650 del 29/03/2018, Rv. 273564 - 01; conforme Sez. 4, n. 27460 del 15/03/2019, Rv. 276459 - 01;).

Rafforza il giudizio di compatibilità fra la norma dell'art. 574 c.p.p., comma 4, e quella del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37, comma 1, il rilievo che il sistema delineato dalla seconda è inteso proprio ad assicurare, nell'ambito del procedimento davanti al Giudice di pace, un doppio grado di merito solo in caso di statuizioni civili conseguenti ad un'affermazione di penale responsabilità sanzionata con pena pecuniaria, in deroga a quanto avviene nell'ordinario processo penale, nel quale le sentenze applicative della sola pena dell'ammenda sono e restano inappellabili, ai sensi dell'art. 593 cod.proc.pen., ultimo comma, pur ove contengano la condanna dell'imputato o del responsabile civile al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

La finalità perseguita dal legislatore del 2000 è, invero, quella di differenziare l'ambito di appellabilità delle sentenze del Giudice di pace rispetto a quanto avviene nel rito ordinario.

L'esito interpretativo qui condiviso, che conduce a ritenere appellabili tutte le sentenze del Giudice di pace, che, oltre a condannare ad una pena pecuniaria, contengano altresì statuizioni risarcitorie (ove, s'intende, l'impugnazione non si limiti a contestare specie od entità della pena, ma censuri l'affermazione di penale responsabilità) è avvalorato anche dalla motivazione espressa dalla Corte cost. nella sentenza n. 426/2008, che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità dell'art. 37, comma 1, cit. d.lgs., in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost. da atto che l'espressione "quelle che applicano la sola pena pecuniaria" che si legge nella legge delega n. 468 del 1999, art. 17, comma 1, lett. n), si riferisce alle pronunce che rechino esclusivamente tale condanna, non accompagnata da statuizioni civili.

In conclusione, nel caso di specie, poiché la imputata aveva contestato l'affermazione di penale responsabilità, il gravame deve intendersi automaticamente esteso ex art. 574 c.p.p., comma 4, anche al capo relativo alle statuizioni civili.

Dunque, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la summenzionata sentenza del Giudice di pace era appellabile.L'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 15 novembre 2021 va annullata e, qualificato come appello la proposta impugnazione, gli atti vanno trasmessi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il relativo giudizio.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], così deciso in data 8 giug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2018 del [OSCURATO:PERSONA] di TEMPIO PAUSANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sene le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Motivi della decisione 1. Con sentenza del 22/6/2018, il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena pecuniaria di euro 600,00 di multa, avendola ritenuta responsabile del reato di lesioni colpose in danno di [OSCURATO:PERSONA], che veniva aggredito da un cane di grossa taglia, di proprietà dell'imputata, riportando ferite in varie parti del corpo, un trauma contusivo alla spalla destra ed un ematoma al fianco destro. Ha condannato la Pani al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile costituita, da liquidarsi in separato giudizio innanzi al giudice civile. 2. Avverso la pronuncia di condanna aveva proposto appello l'imputata innanzi al Tribunale dì [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore. Nell'atto di appello la difesa chiedeva l'assoluzione della Pani. Lamentava l'insufficienza di prove a carico della sua assistita, rappresentando come il cane di proprietà della Pani fosse di razza diversa da quello descritto dalla persona offesa e dai testimoni; invocava la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. 3. Il Tribunale, quale giudice di appello, con ordinanza del 15/11/2021 ha qualificato l'appello come ricorso per cassazione, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte, evidenziando come l'imputata, condannata alla sola pena pecuniaria, abbia proposto impugnazione con riferimento ai soli capi relativi alla condanna penale e non anche a quelli relativi alle statuizioni civili. Ciò premesso, si osserva. L'impugnazione proposta dal difensore della Pani va riqualificata come appello e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] affinché provveda al giudizio di appello. Diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale nella ordinanza richiamata è largamente maggioritario l'orientamento di questa Corte in base al quale: "È ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale" (così Sez. 4, n. 31650 del 29/03/2018, Rv. 273564 - 01; conforme Sez. 4, n. 27460 del 15/03/2019, Rv. 276459 - 01;). Rafforza il giudizio di compatibilità fra la norma dell'art. 574 c.p.p., comma 4, e quella del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37, comma 1, il rilievo che il sistema delineato dalla seconda è inteso proprio ad assicurare, nell'ambito del procedimento davanti al Giudice di pace, un doppio grado di merito solo in caso di statuizioni civili conseguenti ad un'affermazione di penale responsabilità sanzionata con pena pecuniaria, in deroga a quanto avviene nell'ordinario processo penale, nel quale le sentenze applicative della sola pena dell'ammenda sono e restano inappellabili, ai sensi dell'art. 593 cod.proc.pen., ultimo comma, pur ove contengano la condanna dell'imputato o del responsabile civile al risarcimento dei danni in favore della parte civile. La finalità perseguita dal legislatore del 2000 è, invero, quella di differenziare l'ambito di appellabilità delle sentenze del Giudice di pace rispetto a quanto avviene nel rito ordinario. L'esito interpretativo qui condiviso, che conduce a ritenere appellabili tutte le sentenze del Giudice di pace, che, oltre a condannare ad una pena pecuniaria, contengano altresì statuizioni risarcitorie (ove, s'intende, l'impugnazione non si limiti a contestare specie od entità della pena, ma censuri l'affermazione di penale responsabilità) è avvalorato anche dalla motivazione espressa dalla Corte cost. nella sentenza n. 426/2008, che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità dell'art. 37, comma 1, cit. d.lgs., in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost. da atto che l'espressione "quelle che applicano la sola pena pecuniaria" che si legge nella legge delega n. 468 del 1999, art. 17, comma 1, lett. n), si riferisce alle pronunce che rechino esclusivamente tale condanna, non accompagnata da statuizioni civili. In conclusione, nel caso di specie, poiché la imputata aveva contestato l'affermazione di penale responsabilità, il gravame deve intendersi automaticamente esteso ex art. 574 c.p.p., comma 4, anche al capo relativo alle statuizioni civili. Dunque, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la summenzionata sentenza del Giudice di pace era appellabile.L'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 15 novembre 2021 va annullata e, qualificato come appello la proposta impugnazione, gli atti vanno trasmessi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il relativo giudizio. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], così deciso in data 8 giug
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