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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06518/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33347/2023 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Torino, riqualificando il reato di cui al capo A) come furto aggravato dalla destrezza ed eliminando le pene accessorie, ma confermando nel resto la sentenza impugnata per il reato di cui al capo B) (resistenza a pubblico ufficiale) e per il reato di cui al capo C) (lesione personale); Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti comuni e generiche - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pag. 23 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Considerato, inoltre, che la temporaneità della sottrazione del telefono non è una circostanza rilevante ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4) cod. pen., giacché la restituzione del bene è un mero post fatto, intervenuto solo successivamente all'avvenuto perfezionamento del reato; Considerato, quanto all'errore di calcolo lamentato dalla ricorrente laddove la Corte territoriale ha erroneamente individuato come reato più grave quello di cui all'art. 337 cod. pen. (invece che il furto), che il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, non avendo la parte illustrato le ragioni per le quali ambisca ad una riforma del calcolo della pena strutturato a partire da un reato meno grave; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 18 genna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33347/2023 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Torino, riqualificando il reato di cui al capo A) come furto aggravato dalla destrezza ed eliminando le pene accessorie, ma confermando nel resto la sentenza impugnata per il reato di cui al capo B) (resistenza a pubblico ufficiale) e per il reato di cui al capo C) (lesione personale); Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti comuni e generiche - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pag. 23 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Considerato, inoltre, che la temporaneità della sottrazione del telefono non è una circostanza rilevante ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4) cod. pen., giacché la restituzione del bene è un mero post fatto, intervenuto solo successivamente all'avvenuto perfezionamento del reato; Considerato, quanto all'errore di calcolo lamentato dalla ricorrente laddove la Corte territoriale ha erroneamente individuato come reato più grave quello di cui all'art. 337 cod. pen. (invece che il furto), che il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, non avendo la parte illustrato le ragioni per le quali ambisca ad una riforma del calcolo della pena strutturato a partire da un reato meno grave; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 genna
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