Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 10199/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] n. a S. Severo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dal Tribunale di Foggia in data 13/4/2021 -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Foggia, su concorde richiesta delle parti, applicava a D'[OSCURATO:PERSONA], concesse le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, operata la riduzione per il rito, la pena di anni due di reclusione ed euro tremila di multa per i delitti di riciclaggio, uso di atto falso e ricettazione ascrittigli in rubrica. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale con riguardo al giudizio di responsabilità e al diniego delle attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile.

Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, con esclusione dal novero dei vizi sindacabili del difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.

Pertanto, pur permanendo a carico del giudice l'obbligo di verifica circa la rilevanza penale e la concreta punibilità della condotta contestata, risultano allo stato incensurabili in sede di legittimità incongruenze ed asseriti deficit giustificativi in quanto normativamente recessivi rispetto alla volontà delle parti e alle implicazioni fattuali che sottendono l'accordo sulla pena, con il solo limite costituito dalla immediata e palese rilevabilità di una delle situazioni evocate dall'art. 129, comma 1, cod.proc.pen. dal testo del provvedimento impugnato (in tal senso, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102).

Nella specie le doglianze difensive si pongono al di fuori del perimetro di sindacabilità del provvedimento sia per la natura dei rilievi che per l'eccentricità rispetto ai contenuti dell'accordo ratificato. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Santi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] n. a S. Severo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dal Tribunale di Foggia in data 13/4/2021 -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Foggia, su concorde richiesta delle parti, applicava a D'[OSCURATO:PERSONA], concesse le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, operata la riduzione per il rito, la pena di anni due di reclusione ed euro tremila di multa per i delitti di riciclaggio, uso di atto falso e ricettazione ascrittigli in rubrica. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale con riguardo al giudizio di responsabilità e al diniego delle attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, con esclusione dal novero dei vizi sindacabili del difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. Pertanto, pur permanendo a carico del giudice l'obbligo di verifica circa la rilevanza penale e la concreta punibilità della condotta contestata, risultano allo stato incensurabili in sede di legittimità incongruenze ed asseriti deficit giustificativi in quanto normativamente recessivi rispetto alla volontà delle parti e alle implicazioni fattuali che sottendono l'accordo sulla pena, con il solo limite costituito dalla immediata e palese rilevabilità di una delle situazioni evocate dall'art. 129, comma 1, cod.proc.pen. dal testo del provvedimento impugnato (in tal senso, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102). Nella specie le doglianze difensive si pongono al di fuori del perimetro di sindacabilità del provvedimento sia per la natura dei rilievi che per l'eccentricità rispetto ai contenuti dell'accordo ratificato. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Santi
Sentenza Cassazione n. 10199/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris