Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 47064/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n.

Potenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 3868/20 della Corte di appello di Torino del 13/10/2020 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità; sentito per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] di Asti l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado, come da separata nota prodotta; sentito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha ribadito la condanna di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata in primo grado, per il reato di induzione indebita a dare utilità (art. 319 -quater cod. pen.), commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'azienda agrituristica "[OSCURATO:PERSONA]", riducendo la pena inflittagli dal primo giudice alla misura finale di due anni di reclusione condizionalmente sospesa, previo riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 323-bis e 62, n. 4 cod. pen. e compensando al 50% le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado di appello dalla parte civile.

La condanna è stata pronunciata per la condotta ascritta all'imputato di avere, in qualità di ispettore della [OSCURATO:PERSONA] e Nutrizione (SIAN) della ASL di Asti, più volte deliberatamente omesso di pagare il corrispettivo dei pasti consumati presso la suddetta azienda agricola.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con un unico motivo di censura deduce: - l'erronea qualificazione della condotta a termini dell'art. 319 -quater cod. pen., nonostante l'intervenuto proscioglimento della Zavattero dal medesimo reato all'esito della udienza preliminare; quello di cui all'art. 319 -quater cod. pen., sostiene, è un reato plurisoggettivo a concorso necessario e tale lo reputa parte della dottrina che richiede, per la sua integrazione, la combinazione sinergica delle condotte delle due parti coinvolte, il soggetto con veste pubblica e quello privato, sicchè lo stesso non può sussistere se viene commesso da una sola persona, come in caso di proscioglimento della parte privata.

La condotta ascrittagli è, pertanto, penalmente irrilevante ovvero sussumibile al più entro la fattispecie di cui all'art. 322, terzo comma, cod. pen. (istigazione alla corruzione), commesso però dalla Zavattero, non avendo egli mai sollecitato utilità di sorta ovvero ostentato o ammiccato al suo ruolo per indurre la stessa a non richiedere il pagamento della consumazione dei pasti, come diverse volte avvenuto o ancora nell'ipotesi di cui al comma quarto dello stesso art. 322, peraltro in concreto non verificatasi per assenza di sollecitazioni di promessa di dazione di utilità ai fini dell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri; - a tutto voler concedere le somme di denaro oggetto di mancato pagamento rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 4 d.P.R. n. 62 del 2013 (codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), dovendo essere ritenute regalie d'uso di modesto importo, poiché mai superiori a 150,00 euro di valore.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. La principale censura mossa dal ricorrente alla sentenza concerne l'inquadramento giuridico della condotta ascrittagli, come ricostruita dalle pronunce di merito e cioè l'avere in più occasioni, sebbene con cadenza temporale irregolare, consumato pasti presso l'azienda agrituristica di [OSCURATO:PERSONA], frequentata per ragioni di servizio quale ispettore del SIAN della ASL di Asti, senza pagarne il corrispettivo, fidando anzi nell'acquiescenza della titolare, che in alcuni casi avrebbe di propria iniziativa dichiarato espressamente che non v'era necessità di pagare nulla ("va bene così").

Come da sentenza prodotta in copia dal difensore del ricorrente, la Zavattero è stata, però, prosciolta quale soggetto attivo dell'addebito già in sede di udienza preliminare, poiché ritenuta piuttosto vittima della condotta illecita (reputata dal G.i.p. del Tribunale di Asti, invece, riconducibile al delitto di concussione), venendo escussa in dibattimento ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen.

La questione della qualificazione giuridica della condotta in addebito è stata posta già all'attenzione della Corte di appello, che l'ha affrontata in termini che il Collegio reputa condivisibili.

In estrema sintesi, la difesa del ricorrente sostiene la tesi del carattere plurisoggettivo necessario del reato di induzione indebita, inizialmente prospettata anche da Sez.

U, n. 12228 del 2014, Maldera e ancor oggi sostenuta da parte della dottrina, che risulta, tuttavia, superata dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità sedimentatasi posteriormente a quella pronuncia.

Essenzialmente soffermatasi sulla questione in parte diversa dell'ammissibilità del tentativo, tale giurisprudenza reputa che la struttura del reato non sia affatto bilaterale, dal momento che le condotte rispettivamente ascritte al soggetto pubblico, che abusando della funzione induce a dare o a promettere ed a quello privato, che sceglie di aderire all'induzione, si perfezionano autonomamente e, almeno idealmente, in tempi diversi (Sez. 6, n. 35271 del 22/06/2016, Mercadante, Rv. 267986; Sez. 6, n. 6846 del 12/01/2016, Farina, Rv. 265901; Sez. 6, n. 46071 del 22/07/2015, Scarcella, Rv. 265351; Sez. 6, n. 32246 del 11/09/2014, Sorge, Rv. 262075 soprattutto in tea di reato tentato).

Da qui il corretto rilievo dei giudici di appello circa l'irrilevanza del proscioglimento della Zavattero in sede di udienza preliminare ai sensi dell'art.425 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] osserva pure che, benché non costituenti oggetto di massimazione, sono nel tempo intervenute due pronunce di questa Corte di legittimità che, in presenza della medesima (Sez. 6, n. 9410 del 12/01/2016, Cardilli) o di analoga (Sez. n. 21975 del 05/04/2013, Viscanti, in fattispecie in cui l'imputato costringeva il titolare dell'esercizio ad accettare somme largamente inferiori al corrispettivo dovuto per la consumazione die pasti) condotta, hanno affermato la ricorrenza dell'ipotesi di reato di cui all'art. 319 -quater cod. pen. (nella seconda in forma eventuale, trattandosi di un annullamento con rinvio), affermando il principio che essa costituisce un abuso della funzione, idoneo ad indurre il soggetto privato a sottostare all'implicita richiesta di non pagare il corrispettivo della consumazione, privato che, peraltro, a ciò si determina in vista di un interesse proprio attuale o anche solo potenziale, come ad es. quello di evitare futuri atteggiamenti rigoristi e/o punitivi di soggetti pubblici addetti a funzioni ispettive, come nel caso dell'odierno ricorrente.

Quella oggetto del presente giudizio e quelle di cui alle citate pronunce rappresentano in effetti condotte ricadenti a pieno titolo in quella cd. zona grigia, della cui persistenza aveva dovuto prendere atto la stessa Sez.

U, n. 1228/14 Maldera cit., in cui l'atteggiamento dell'agente, ancorché non costrittivo, si manifesta secondo modalità assertive e concludenti, come tali connotate da rilevante e indubbia capacità persuasiva per le successive determinazioni del soggetto privato.

Inoltre la diversa qualificazione giuridica della condotta proposta, in termini peraltro contraddittori (art. 322, commi primo e quarto, cod. pen.), dal ricorrente non solo non è stata previamente posta all'attenzione della Corte territoriale, ma postula nell'un caso (primo comma) una ricostruzione del fatto alternativa rispetto a quella accolta dalle sentenze di merito, facente perno sull'iniziativa della parte privata e nell'altro (comma quarto) un rapporto tra le parti improntato ad una sorta di tendenziale parità negoziale, laddove le sentenze di merito hanno chiaramente evidenziato l'instaurarsi di una relazione di soggezione tra imputato e soggetto privato (Zavattero).

La giurisprudenza di questa Corte di cassazione ha in proposito affermato il principio che la condotta di sollecitazione di cui al reato di istigazione alla corruzione, si distingue sia da quella di costrizione, cui fa riferimento il novellato l'art. 317 cod. pen., che da quella di induzione, caratterizzante la nuova ipotesi delittuosa di cui all'art. 319 -quater cod. pen., poiché si qualifica come una richiesta formulata dal pubblico agente al privato senza esercitare pressioni, risolvendosi nella prospettazione di un mero scambio di 'favori', connotato dall'assenza di ogni tipo di minaccia diretta o indiretta (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555-12)

3. La Corte di appello ha, infine, debitamente considerato anche la tesi, che l'imputato ripropone con il ricorso per cassazione, dell'irrilevanza penale del fatto, connessa alla qualificazione delle utilità conseguite in termini di regalie, del tutto legittime ai sensi dell'art. 4 del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 in ragione del modesto valore complessivo dei pasti non pagati, non superiore a centocinquanta euro.

I giudici di appello hanno, tuttavia, correttamente rilevato che affinché il pubblico dipendente possa accettare dette regalie, non è sufficiente che esse siano di modesto valore patrimoniale, ma è necessario che, oltre a rientrare nell'ambito delle consuete relazioni di cortesia o come recita ancora l'art. 4 delle relazioni internazionali, le stesse non siano sollecitate, trovando esclusiva origine nello spirito di liberalità del privato, in alcun modo provocato dal pubblico agente (v. art. 4 cit. d.P.R.).

4. Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] di Asti, liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P. Q. M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese del presente grado in favore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA] di Asti, che liquida in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di legge.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 154- ter d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Potenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 3868/20 della Corte di appello di Torino del 13/10/2020 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità; sentito per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] di Asti l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado, come da separata nota prodotta; sentito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha ribadito la condanna di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata in primo grado, per il reato di induzione indebita a dare utilità (art. 319 -quater cod. pen.), commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'azienda agrituristica "[OSCURATO:PERSONA]", riducendo la pena inflittagli dal primo giudice alla misura finale di due anni di reclusione condizionalmente sospesa, previo riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 323-bis e 62, n. 4 cod. pen. e compensando al 50% le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado di appello dalla parte civile. La condanna è stata pronunciata per la condotta ascritta all'imputato di avere, in qualità di ispettore della [OSCURATO:PERSONA] e Nutrizione (SIAN) della ASL di Asti, più volte deliberatamente omesso di pagare il corrispettivo dei pasti consumati presso la suddetta azienda agricola. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con un unico motivo di censura deduce: - l'erronea qualificazione della condotta a termini dell'art. 319 -quater cod. pen., nonostante l'intervenuto proscioglimento della Zavattero dal medesimo reato all'esito della udienza preliminare; quello di cui all'art. 319 -quater cod. pen., sostiene, è un reato plurisoggettivo a concorso necessario e tale lo reputa parte della dottrina che richiede, per la sua integrazione, la combinazione sinergica delle condotte delle due parti coinvolte, il soggetto con veste pubblica e quello privato, sicchè lo stesso non può sussistere se viene commesso da una sola persona, come in caso di proscioglimento della parte privata. La condotta ascrittagli è, pertanto, penalmente irrilevante ovvero sussumibile al più entro la fattispecie di cui all'art. 322, terzo comma, cod. pen. (istigazione alla corruzione), commesso però dalla Zavattero, non avendo egli mai sollecitato utilità di sorta ovvero ostentato o ammiccato al suo ruolo per indurre la stessa a non richiedere il pagamento della consumazione dei pasti, come diverse volte avvenuto o ancora nell'ipotesi di cui al comma quarto dello stesso art. 322, peraltro in concreto non verificatasi per assenza di sollecitazioni di promessa di dazione di utilità ai fini dell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri; - a tutto voler concedere le somme di denaro oggetto di mancato pagamento rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 4 d.P.R. n. 62 del 2013 (codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), dovendo essere ritenute regalie d'uso di modesto importo, poiché mai superiori a 150,00 euro di valore.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. La principale censura mossa dal ricorrente alla sentenza concerne l'inquadramento giuridico della condotta ascrittagli, come ricostruita dalle pronunce di merito e cioè l'avere in più occasioni, sebbene con cadenza temporale irregolare, consumato pasti presso l'azienda agrituristica di [OSCURATO:PERSONA], frequentata per ragioni di servizio quale ispettore del SIAN della ASL di Asti, senza pagarne il corrispettivo, fidando anzi nell'acquiescenza della titolare, che in alcuni casi avrebbe di propria iniziativa dichiarato espressamente che non v'era necessità di pagare nulla ("va bene così"). Come da sentenza prodotta in copia dal difensore del ricorrente, la Zavattero è stata, però, prosciolta quale soggetto attivo dell'addebito già in sede di udienza preliminare, poiché ritenuta piuttosto vittima della condotta illecita (reputata dal G.i.p. del Tribunale di Asti, invece, riconducibile al delitto di concussione), venendo escussa in dibattimento ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen. La questione della qualificazione giuridica della condotta in addebito è stata posta già all'attenzione della Corte di appello, che l'ha affrontata in termini che il Collegio reputa condivisibili. In estrema sintesi, la difesa del ricorrente sostiene la tesi del carattere plurisoggettivo necessario del reato di induzione indebita, inizialmente prospettata anche da Sez. U, n. 12228 del 2014, Maldera e ancor oggi sostenuta da parte della dottrina, che risulta, tuttavia, superata dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità sedimentatasi posteriormente a quella pronuncia. Essenzialmente soffermatasi sulla questione in parte diversa dell'ammissibilità del tentativo, tale giurisprudenza reputa che la struttura del reato non sia affatto bilaterale, dal momento che le condotte rispettivamente ascritte al soggetto pubblico, che abusando della funzione induce a dare o a promettere ed a quello privato, che sceglie di aderire all'induzione, si perfezionano autonomamente e, almeno idealmente, in tempi diversi (Sez. 6, n. 35271 del 22/06/2016, Mercadante, Rv. 267986; Sez. 6, n. 6846 del 12/01/2016, Farina, Rv. 265901; Sez. 6, n. 46071 del 22/07/2015, Scarcella, Rv. 265351; Sez. 6, n. 32246 del 11/09/2014, Sorge, Rv. 262075 soprattutto in tea di reato tentato). Da qui il corretto rilievo dei giudici di appello circa l'irrilevanza del proscioglimento della Zavattero in sede di udienza preliminare ai sensi dell'art.425 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] osserva pure che, benché non costituenti oggetto di massimazione, sono nel tempo intervenute due pronunce di questa Corte di legittimità che, in presenza della medesima (Sez. 6, n. 9410 del 12/01/2016, Cardilli) o di analoga (Sez. n. 21975 del 05/04/2013, Viscanti, in fattispecie in cui l'imputato costringeva il titolare dell'esercizio ad accettare somme largamente inferiori al corrispettivo dovuto per la consumazione die pasti) condotta, hanno affermato la ricorrenza dell'ipotesi di reato di cui all'art. 319 -quater cod. pen. (nella seconda in forma eventuale, trattandosi di un annullamento con rinvio), affermando il principio che essa costituisce un abuso della funzione, idoneo ad indurre il soggetto privato a sottostare all'implicita richiesta di non pagare il corrispettivo della consumazione, privato che, peraltro, a ciò si determina in vista di un interesse proprio attuale o anche solo potenziale, come ad es. quello di evitare futuri atteggiamenti rigoristi e/o punitivi di soggetti pubblici addetti a funzioni ispettive, come nel caso dell'odierno ricorrente. Quella oggetto del presente giudizio e quelle di cui alle citate pronunce rappresentano in effetti condotte ricadenti a pieno titolo in quella cd. zona grigia, della cui persistenza aveva dovuto prendere atto la stessa Sez. U, n. 1228/14 Maldera cit., in cui l'atteggiamento dell'agente, ancorché non costrittivo, si manifesta secondo modalità assertive e concludenti, come tali connotate da rilevante e indubbia capacità persuasiva per le successive determinazioni del soggetto privato. Inoltre la diversa qualificazione giuridica della condotta proposta, in termini peraltro contraddittori (art. 322, commi primo e quarto, cod. pen.), dal ricorrente non solo non è stata previamente posta all'attenzione della Corte territoriale, ma postula nell'un caso (primo comma) una ricostruzione del fatto alternativa rispetto a quella accolta dalle sentenze di merito, facente perno sull'iniziativa della parte privata e nell'altro (comma quarto) un rapporto tra le parti improntato ad una sorta di tendenziale parità negoziale, laddove le sentenze di merito hanno chiaramente evidenziato l'instaurarsi di una relazione di soggezione tra imputato e soggetto privato (Zavattero). La giurisprudenza di questa Corte di cassazione ha in proposito affermato il principio che la condotta di sollecitazione di cui al reato di istigazione alla corruzione, si distingue sia da quella di costrizione, cui fa riferimento il novellato l'art. 317 cod. pen., che da quella di induzione, caratterizzante la nuova ipotesi delittuosa di cui all'art. 319 -quater cod. pen., poiché si qualifica come una richiesta formulata dal pubblico agente al privato senza esercitare pressioni, risolvendosi nella prospettazione di un mero scambio di 'favori', connotato dall'assenza di ogni tipo di minaccia diretta o indiretta (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555-12) 3. La Corte di appello ha, infine, debitamente considerato anche la tesi, che l'imputato ripropone con il ricorso per cassazione, dell'irrilevanza penale del fatto, connessa alla qualificazione delle utilità conseguite in termini di regalie, del tutto legittime ai sensi dell'art. 4 del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 in ragione del modesto valore complessivo dei pasti non pagati, non superiore a centocinquanta euro. I giudici di appello hanno, tuttavia, correttamente rilevato che affinché il pubblico dipendente possa accettare dette regalie, non è sufficiente che esse siano di modesto valore patrimoniale, ma è necessario che, oltre a rientrare nell'ambito delle consuete relazioni di cortesia o come recita ancora l'art. 4 delle relazioni internazionali, le stesse non siano sollecitate, trovando esclusiva origine nello spirito di liberalità del privato, in alcun modo provocato dal pubblico agente (v. art. 4 cit. d.P.R.). 4. Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] di Asti, liquidate nella misura indicata in dispositivo. P. Q. M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese del presente grado in favore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA] di Asti, che liquida in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di legge. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 154- ter d
Sentenza Cassazione n. 47064/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris