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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 19513/2022

Testo disponibile della fonte

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ntenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 20 gennaio 2021 dalla Corte di appello di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; la Corte distrettuale — quale Giudice di rinvio dopo annullamento della prima sezione penale di questa Corte — ha ribadito la quantificazione della pena (anni ventitrè e mesi sei di reclusione) già oggetto della sentenza precedentemente annullata, che la Corte partenopea aveva reso a carico di [OSCURATO:PERSONA] il 29 giugno 2018.

In particolare, la sentenza della Corte di appello precedentemente annullata aveva riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto di quel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al reato di cui al capo L) giudicato con sentenza della Corte di appello di Napoli del 18 ottobre 2016, irrevocabile il 6 febbraio 2018.

La prima sezione penale aveva giudicato errata la quantificazione della pena, in quanto, a seguito del riconoscimento della continuazione esterna, non era stato riformulato l'intero giudizio commisurativo, non erano stati enucleati i titoli di reato giudicati nei diversi processi e non era stata individuata l'ipotesi più grave.

2. Avverso la sentenza emessa in sede di rinvio ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, denunziando violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'aumento per la continuazione esterna di tre anni e sei mesi di reclusione.

In sostanza il ricorrente, lamenta che la quantificazione dell'aumento per la continuazione esterna non sia stato motivato.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per violazione dell'art. 627 comma 3 cod. proc. pen..

Mancherebbe una valutazione comparativa in termini di gravità dei reati e la sentenza impugnata si sarebbe limitata a riproporre tal quale il computo già effettuato con la sentenza annullata sul punto.

L'aumento di anni tre e mesi sei di reclusione per la sentenza in continuazione esterna non era stato accompagnato neanche dalla specificazione di quale reato si trattasse, la gravità che portava a tale aumento di pena o quella originariamente inflitta con la sentenza del 2015. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. [OSCURATO:PERSONA] non ignora che l'obbligo di motivare il quantum degli aumenti per la continuazione, dopo la pronunzia sub iudice e dopo la presentazione del ricorso, è stato definitivamente sancito dalle Sezioni Unite, che hanno composto un annoso contrasto giurisprudenziale, sancendo che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).

Il ricorso è, tuttavia, inammissibile per genericità in quanto il ricorrente non ha né indicato quale fosse il reato corrispondente al "capo L" con il quale era stata riconosciuta la continuazione esterna (dato peraltro non evincibile dagli atti a disposizione del Collegio), ma neanche quali fossero le ragioni per le quali il corrispondente aumento di anni tre e mesi sei di reclusione non fosse adeguato, per eccesso, a sanzionare la condotta già definitivamente accertata.2.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6/4/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]:IR) abeone L LDS172_ C/12.0- CORTE DI CASSAZIONE V SEZIO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 20 gennaio 2021 dalla Corte di appello di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; la Corte distrettuale — quale Giudice di rinvio dopo annullamento della prima sezione penale di questa Corte — ha ribadito la quantificazione della pena (anni ventitrè e mesi sei di reclusione) già oggetto della sentenza precedentemente annullata, che la Corte partenopea aveva reso a carico di [OSCURATO:PERSONA] il 29 giugno 2018. In particolare, la sentenza della Corte di appello precedentemente annullata aveva riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto di quel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al reato di cui al capo L) giudicato con sentenza della Corte di appello di Napoli del 18 ottobre 2016, irrevocabile il 6 febbraio 2018. La prima sezione penale aveva giudicato errata la quantificazione della pena, in quanto, a seguito del riconoscimento della continuazione esterna, non era stato riformulato l'intero giudizio commisurativo, non erano stati enucleati i titoli di reato giudicati nei diversi processi e non era stata individuata l'ipotesi più grave. 2. Avverso la sentenza emessa in sede di rinvio ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, denunziando violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'aumento per la continuazione esterna di tre anni e sei mesi di reclusione. In sostanza il ricorrente, lamenta che la quantificazione dell'aumento per la continuazione esterna non sia stato motivato. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per violazione dell'art. 627 comma 3 cod. proc. pen.. Mancherebbe una valutazione comparativa in termini di gravità dei reati e la sentenza impugnata si sarebbe limitata a riproporre tal quale il computo già effettuato con la sentenza annullata sul punto. L'aumento di anni tre e mesi sei di reclusione per la sentenza in continuazione esterna non era stato accompagnato neanche dalla specificazione di quale reato si trattasse, la gravità che portava a tale aumento di pena o quella originariamente inflitta con la sentenza del 2015. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. [OSCURATO:PERSONA] non ignora che l'obbligo di motivare il quantum degli aumenti per la continuazione, dopo la pronunzia sub iudice e dopo la presentazione del ricorso, è stato definitivamente sancito dalle Sezioni Unite, che hanno composto un annoso contrasto giurisprudenziale, sancendo che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Il ricorso è, tuttavia, inammissibile per genericità in quanto il ricorrente non ha né indicato quale fosse il reato corrispondente al "capo L" con il quale era stata riconosciuta la continuazione esterna (dato peraltro non evincibile dagli atti a disposizione del Collegio), ma neanche quali fossero le ragioni per le quali il corrispondente aumento di anni tre e mesi sei di reclusione non fosse adeguato, per eccesso, a sanzionare la condotta già definitivamente accertata.2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/4/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]:IR) abeone L LDS172_ C/12.0- CORTE DI CASSAZIONE V SEZIO
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