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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 luglio 2023

Cassazione n. 28803/2023

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Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6864/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 4681/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2023 dal cons.

Lina RUBINO; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione articolato in quattro motivi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 4681 del 2020,pronunciata dalla Corte d'appello di Roma, pubblicata il 5 ottobre 2020 e non notificata. 2.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensive in questa sede. 3.La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale.

4. Questa è la vicenda processuale , pe r quanto ancora di rilievo in questa sede: - il Tummolo agiva in giudizio nei confronti della Stan per sentirla condannare alla restituzione di un prestito di 40.000 € concessole nel 2009 per l'acquisto di un appartamento in Roma, via Castelnuovo di Farfa n.40, interno 8 (acquisto portato a termine nel luglio 2011); - la Stan, nel costituirsi, non negava di aver ricevuto il prestito , risultante anche da scritture private sottoscritte da entrambe le parti, ma affermavadi averlo a sua volta restituito, sotto fo rma del corrispettivo da lei versato per far acquistare al Tummolo il diritto di usufrutto suun altro appartamento situato nello stesso immobile in via Castelnuovo di Farfa,numero 40, int. 4, effettuato a fine 2009; - a fronte del la linea difensiva della g iovane, il Tummolo introduceva nuovi fattia fondamento della propria pretesa restitutoria, e si offriva di provarli: allegava di aver prestato o comunque consegnato a più riprese alla giovane donna diverse somme, di essersi costituito suo garante per consentirle l'apertura di un conto corrente, di aver prestato fideiussione per l'erogazione di un mutuo fondiario in favore della giovane, di averle fornito in diverse occasioni provviste in denaro, e chiedeva la condanna alla restituzione di tutte le somme menzionate.

6. La domanda restitutoria veniva rigettata dal tribunale, e il rigetto veniva confermato in appello.

7. La sentenza d'appello qui impugnata dichiara innanzitutto che il motivo diimpugnazione con il quale il Tummolo si duole della mancata cancellazione dagli atti di causa delle espressioni ingiuriose è inammissibile perché fa riferimento ad un punto del provvedimento impugnato privo di decisività.

Ritiene poi che la Stan abbia pro vato documentalmente la restituzione degli importi presi a mutuo dal Tummolo, effettuata non con un versamento dell’importo a mani del ricorrente ma con un versamento al terzo, venditore, finalizzato all'acquisto in capo al Tummolo del diritto di usufrutto sull'appartamento interno

4. Ritiene irrilevanti le istanze istruttorie formulate dall'appellante perché questi non avrebbe fornito un'idonea, diversa spiegazione causale del versamento eseguito da parte della Stan di quelle somme.

Rigetta quindi l'appello condannando l'appellante alle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione degli articoli 112, 132, 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c. e 111 della Costituzione , in riferimento all'interpretazione e all'applicazione dell'articolo 89 c.p.c.

Ricorda che nelle conclusioni del giudizio di primo grado aveva chiesto, oltre alla restituzione degli importi dati a mutuo, anche la cancellazione ex articolo 89 c.p.c. dialcune affermazioni a suo avviso ingiuriose contenuta negli atti difensivi avversari, richiesta rispetto alla quale il tribunale non aveva provveduto; aveva quindi proposto uno specifico motivo d'appello sul punto, dichiarato inammissibile in quanto ritenuto non riguardante un capo della decisione, atteso il carattere meramente endoprocessuale e privo di decisività della sentenza impugnata sul punto.

Segnala di aver chiesto non soltanto la cancellazione delle frasi ingiuriose ma anche il risarcimento del danno, domanda prevista dal secondo comma dell'articolo 89 c.p.c., il cui rigetto ha sicuramente un carattere decisorio.

Riporta diversi punti dei propri atti difensivi (tratti in particolare dalla prima memoria istruttoria e poi dal la comparsa conclusionale) in cui aveva chiesto accertarsi e condannarsi la convenuta al risarcimento del danno causato all'attore dalle frasi ingiuriose e diffamatorie contenute negli atti processuali.

Sostiene che la domanda avrebbe dovuto essere esaminata e che il motivo d'appello è stato illegittimamente giudicato inammissibile , perché la delibazione della offensività delle espressioni era funzionale alla valutazione della fondatezza della domanda di risarcimento del danno.

Evidenzia anche la contraddittorietà della sentenza che, nel determinare il valore della causa, lo aumenta di 10.000 € in considerazione proprio dell'importo da lui richiesto a titolo di risarcimento del danno (condannandolo a pagare un maggior importo di spese legali in relazione alpiù elev ato valore della causa), mentre poi giudica inammissibile il relativo motivo d'appello perché vertente sucircostanza priva di decisività. 2.Con il secondo motivo,il ricorrente denuncia la violazione degli articoli 112 e 132, 118 disposizioni di attuazione c.p.c. e 111 della Costituzione, nonché la violazione e falsa applicazione degli articoli 1813 e 2697 c.c. in tema di ripartizione dell'onere della prova; denuncia inoltre l’erroneo apprezzamento e il travisamento delle informazioni probatorie raccolte in primo grado e rivalutate in appello, in particolar modo della documentazione prodotta da entrambe le parti e la falsa interpretazione della disciplina di cui all'articolo 1362 c.c., per omessa considerazione del comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto.

Contesta l'interpretazione e la valutazione delle risultanze probatorie di primo grado da parte del giudice d'appellopuntualizzando che, trattandosi di un contratto di mutuo, l'onere della prova a suo carico, nella qualità di parte mutuanterichiedente la restituzione delle somme, era comprensivo della consegna della somma di denaro e del titolo della stessa, da cui deriva l'obbligo della restituzione in suo favore, mentre la sua controparte avrebbe dovuto provare il fatto estintivo e, segnatamente, segnala che la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere che la signora Stan abbia fornito la prova del fatto estintivo consistente nel pagamento, la cui prova documentale risiederebbe nello stesso atto di acquisto dell'usufrutto in capo al Tummolo, dal quale risulterebbe che i pagamenti sono stati eseguiti dalla Stan.

Sostiene che, diversamente da quanto opinato dal giudice d'appello, la Stan non avrebbe affatto provato ma soltanto asserito di aver pagato con denaro proprio il prezzo dell'acquisto di quel diritto di usufrutto.

Ripercorre tutti gli argomenti di prova utilizzati nel giudizio di merito, ce nsurando l'esito dell'apprezzamento probatorio effettuato dalla Corte d'appello, che ritiene frutto di una lettura distorta e parziale delle prove.Evidenzia che, quand’anche i pagamenti per l'acquisto di quel diritto di usufrutto fosserostati eseguiti dalla Stan, la stessaaveva eseguito quei pagamenti con denaro mutuato dal Tummolo e non con denaro proprio, risultando così puramente una delegata al pagamento da parte del Tummolo.

Sostiene che quanto affermato dalla Corte d'appello contrasterebbe con la stessa linea difensiva adottata dallaStan, che avrebbe sostenuto in primo grado che il Tummolo con i 40.000 € aveva comprato la nuda proprietà dell’ immobile interno 4.

3. Con il terzo motivodenuncia la presenza di errori in iudicando e in procedendo nonché la violazione del diritto di difesa e la violazione e falsa applicazione degli articoli 24 della Costituzione, 115, 116, 183, 210, 346 e 356 c.p.c., dolendosi che i capitoli di prova orale da lui articolati non siano stati ammessi perché ritenuti inidonei a fornire una prova giustificativa del motivo per cui la Stan avesse fornito la provvista per l'acquisto da parte del Tummolo del diritto di usufrutto. 4.C on il quarto motivo di ricorso denuncia l'erronea applicazione della disciplina di cui agli articoli 91 e 92 c.p.c., dell'articolo 4, primo comma,del decreto ministeriale 55 del 2014 e dell'articolo 13 bis del d.l. n.178del 2017 in relazione alla liquidazione delle spese.

Non contesta che le spese siano state poste a suo carico in ragione della soccombenza nell’impugnazione, ma la misura del compenso liquidato in favore della controparte, che assume non essere proporzionale alla quantità e allaqualità dell'attività svolta.

5. I primi tre motivi sono fondati, per le ragioni di seguito esposte.

Il quarto, sulle spese di lite, rimane assorbito dall’accoglimento dei motivi precedenti.

6. In primo luogo il ricorrente fondatamente si duole, con il primo motivo, che il giudice di merito non si sia pronunciato, ritenendo inammissibile il motivo di impugnazione proposto , sulla sua richiesta di cancellazione delle espressioni offensive contenute negli atti avversari: anche ove fosse stata formulata una mera richiesta di cancellazione, non correlata ad una domanda di risarcimento dei danni recati al proprio onore, il giudice di primo grado avrebbe dovuto provvedere, in un senso o nell’altro, essendo la facoltà di chiedere la cancellazione delle espressioni ingiuriose espressamente prevista dalla legge, e l’appello sul punto non poteva dirsi inammissibile.

Come già affermato da questa Corte, infatti ( v.

Cass. n. 17914 del 2022), costituisce vizio di omessa pronuncia, denunciabile anche in sede di legittimità, la mancata decisione sull'istanza di cancellazione di frasi sconvenienti od offensive e di correlativo risarcimento dei danni, il cui esame, ancorché affidato al potere discrezionale del giudice, che può provvedere al riguardo anche d'ufficio, non per questo può essere omesso.Una volta che il giudice sia stato sollecitato dalla parte ad esercitare il suo potere, discrezionale, di disporre la cancellazione delle espressioni ritenute offensive e fuori luogo, ha l’obbligo di prendere posizione su questa come sulle altre domande della parte, sia nel caso in cui ritenga necessario esercitare tale potere, sia se ritiene, al contrario, che le espress ioni utilizzate non raggiungano la soglia de l la offensività o della man c anza di convenienza.

Inoltre, alla domanda di cancellazione delle espressioni ritenute ingiuriose il ricorrente nel caso di specie aveva accompagnato una richiesta risarcitoria, della quale è traccia nella sentenza d'appello proprio perché, come segnala il Tummolo, la sentenza d'appello considera più elevato il valore della causa rispetto alla domanda restitutoria, proprio sommando ad essa il valore della domanda di risarcimento chiesto dal Tummolo e non ottenuto in relazione alle espressioni ingiuriose: in tal modo, il giudice d’appello ha implicitamente ed incoerentemente da un lato ritenuto inammissibile l’appello sulla domanda di cancellazione delle espressioni ingiuriose formulata, e dall’altro l’ha presa in considerazione, al solo fine di aumentare, in considerazione di essa , la misura della soccombenza dell’appellante.

7. Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, e sono fondati per quanto di ragione.

In relazione al contratto di mutuo, la provaa carico dell’attore che agisce in restituzione è comprensiva della messa a disposizione delle somme e della indicazione del titolo giuridico dal quale derivi il suo obbligo alla restituzione (Cass. n. 35959 del 2021), con la precisazione che allorché una parte, provata la consegna di una somma di denaro all'altra, ne domandi la restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato comunque con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens(Cass. n. 27372 del 2021) .

Nel caso di specie, non è contestata la dazione dell’importo per il quale si agisce in restituzione, e neppure che la causale fosse un prestito, finalizzato ad un acquisto immobiliare.

A fronte dell’assolvimento degli oneri probatori gravanti sull’attore, fondanti la domanda restitutoria, la sentenza d’appello , che rigetta la domanda ritenendo che la mutuataria abbia dato la prova dell’avvenuta restituzione, peraltro non con un pagamento diretto al mutuante, ma con un pagamento effettuato a mani di un terzo e finalizzato all’acquisto di un diritto reale in capo al mutuante,è assai s uccinta ed assertiva, non con s ente di comprendere appieno la complessiva dinamica dei fattiprocessualmente rilevanti, e ancor meno consente di comprendere le ragioni sulle quali il giudice ha fondato il suo convincimento: la corte d’appello affermache la Stan, che non ha mai contestato di aver ricevuto la somma della quale ilricorrente chiede la restituzione a mutuo, avrebbe fornito la prova della restituzione di essa, avendo eseguito alcuni pagamenti in riferimento ad un atto di acquisto a seguito del quale il Tummolo aveva acquistato il diritto di usufrutto di un immobile.

E tuttavia, da un lato la sentenza non esplicita minimamente su quali circostanze fond i il proprio convincimento per cui quei pagamenti sarebbero stati effettuati dalla Stan con denaro proprio, in restituzione della somma mutuata e non piuttosto, come sostenuto dal Tummolo, come semplice sua delegata al pagamento, non disponendo l’intimata di mezzi propri, non consentendo di comprendere come sia giunta a tali conclusioni.

Né tanto menoè neppure menzionato un riferimento ad un accordo tra le parti per cui la restituzione dovesse avvenire non con la riconsegna del denaro ricevuto ma con altra modalità estintiva dell’obbligazione.

Inoltre, la sentenza impugnata rigetta le molteplici istanze istruttorie formulate dal Tummolo (e riprodotte in questa sede),volte allo scopo di dimostrare che quelle somme, eventualmente versate dalla Stan in relazione ad un acquisto del novembre 2009 dal quale era derivatain capo al Tummolo la costituzione del diritto di usufr utto su un immobile, fossero state eseguite dalla stessa non con denaro proprio e finalizzate alla restituzione del prestito ricevuto ma, come sostenuto dal ricorrente,con denaro del Tummolo, non avendo la Stan risorse proprie ed avendo operato come semplice delegata al pagamento.È ben possibile che le stesse, per come formulate , fossero inammissibili o inconcludenti, e , tuttavia , la laconica ed assertiva valutazione di irrilevanza ai fini del decidere, senza neppure un richiamo al contenuto dei mezzi istruttori e senza una confutazione diretta dei molteplici motivi di appello, non è idonea a sostenere la decisione.

In conclusione, il primo, il secondo e il terzo motivo vannoaccolti, il quarto, relativo alla quantificazione delle spese d i lite, rimane assorbito dall’accoglimento dei precedenti.

L’impugnata sentenza va pertanto cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame attenendosi ai principi sopra enunciati.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto.

Cassa in relazione la sentenz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6864/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 4681/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2023 dal cons. Lina RUBINO; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione articolato in quattro motivi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 4681 del 2020,pronunciata dalla Corte d'appello di Roma, pubblicata il 5 ottobre 2020 e non notificata. 2.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensive in questa sede. 3.La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale. 4. Questa è la vicenda processuale , pe r quanto ancora di rilievo in questa sede: - il Tummolo agiva in giudizio nei confronti della Stan per sentirla condannare alla restituzione di un prestito di 40.000 € concessole nel 2009 per l'acquisto di un appartamento in Roma, via Castelnuovo di Farfa n.40, interno 8 (acquisto portato a termine nel luglio 2011); - la Stan, nel costituirsi, non negava di aver ricevuto il prestito , risultante anche da scritture private sottoscritte da entrambe le parti, ma affermavadi averlo a sua volta restituito, sotto fo rma del corrispettivo da lei versato per far acquistare al Tummolo il diritto di usufrutto suun altro appartamento situato nello stesso immobile in via Castelnuovo di Farfa,numero 40, int. 4, effettuato a fine 2009; - a fronte del la linea difensiva della g iovane, il Tummolo introduceva nuovi fattia fondamento della propria pretesa restitutoria, e si offriva di provarli: allegava di aver prestato o comunque consegnato a più riprese alla giovane donna diverse somme, di essersi costituito suo garante per consentirle l'apertura di un conto corrente, di aver prestato fideiussione per l'erogazione di un mutuo fondiario in favore della giovane, di averle fornito in diverse occasioni provviste in denaro, e chiedeva la condanna alla restituzione di tutte le somme menzionate. 6. La domanda restitutoria veniva rigettata dal tribunale, e il rigetto veniva confermato in appello. 7. La sentenza d'appello qui impugnata dichiara innanzitutto che il motivo diimpugnazione con il quale il Tummolo si duole della mancata cancellazione dagli atti di causa delle espressioni ingiuriose è inammissibile perché fa riferimento ad un punto del provvedimento impugnato privo di decisività. Ritiene poi che la Stan abbia pro vato documentalmente la restituzione degli importi presi a mutuo dal Tummolo, effettuata non con un versamento dell’importo a mani del ricorrente ma con un versamento al terzo, venditore, finalizzato all'acquisto in capo al Tummolo del diritto di usufrutto sull'appartamento interno 4. Ritiene irrilevanti le istanze istruttorie formulate dall'appellante perché questi non avrebbe fornito un'idonea, diversa spiegazione causale del versamento eseguito da parte della Stan di quelle somme. Rigetta quindi l'appello condannando l'appellante alle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione degli articoli 112, 132, 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c. e 111 della Costituzione , in riferimento all'interpretazione e all'applicazione dell'articolo 89 c.p.c. Ricorda che nelle conclusioni del giudizio di primo grado aveva chiesto, oltre alla restituzione degli importi dati a mutuo, anche la cancellazione ex articolo 89 c.p.c. dialcune affermazioni a suo avviso ingiuriose contenuta negli atti difensivi avversari, richiesta rispetto alla quale il tribunale non aveva provveduto; aveva quindi proposto uno specifico motivo d'appello sul punto, dichiarato inammissibile in quanto ritenuto non riguardante un capo della decisione, atteso il carattere meramente endoprocessuale e privo di decisività della sentenza impugnata sul punto. Segnala di aver chiesto non soltanto la cancellazione delle frasi ingiuriose ma anche il risarcimento del danno, domanda prevista dal secondo comma dell'articolo 89 c.p.c., il cui rigetto ha sicuramente un carattere decisorio. Riporta diversi punti dei propri atti difensivi (tratti in particolare dalla prima memoria istruttoria e poi dal la comparsa conclusionale) in cui aveva chiesto accertarsi e condannarsi la convenuta al risarcimento del danno causato all'attore dalle frasi ingiuriose e diffamatorie contenute negli atti processuali. Sostiene che la domanda avrebbe dovuto essere esaminata e che il motivo d'appello è stato illegittimamente giudicato inammissibile , perché la delibazione della offensività delle espressioni era funzionale alla valutazione della fondatezza della domanda di risarcimento del danno. Evidenzia anche la contraddittorietà della sentenza che, nel determinare il valore della causa, lo aumenta di 10.000 € in considerazione proprio dell'importo da lui richiesto a titolo di risarcimento del danno (condannandolo a pagare un maggior importo di spese legali in relazione alpiù elev ato valore della causa), mentre poi giudica inammissibile il relativo motivo d'appello perché vertente sucircostanza priva di decisività. 2.Con il secondo motivo,il ricorrente denuncia la violazione degli articoli 112 e 132, 118 disposizioni di attuazione c.p.c. e 111 della Costituzione, nonché la violazione e falsa applicazione degli articoli 1813 e 2697 c.c. in tema di ripartizione dell'onere della prova; denuncia inoltre l’erroneo apprezzamento e il travisamento delle informazioni probatorie raccolte in primo grado e rivalutate in appello, in particolar modo della documentazione prodotta da entrambe le parti e la falsa interpretazione della disciplina di cui all'articolo 1362 c.c., per omessa considerazione del comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto. Contesta l'interpretazione e la valutazione delle risultanze probatorie di primo grado da parte del giudice d'appellopuntualizzando che, trattandosi di un contratto di mutuo, l'onere della prova a suo carico, nella qualità di parte mutuanterichiedente la restituzione delle somme, era comprensivo della consegna della somma di denaro e del titolo della stessa, da cui deriva l'obbligo della restituzione in suo favore, mentre la sua controparte avrebbe dovuto provare il fatto estintivo e, segnatamente, segnala che la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere che la signora Stan abbia fornito la prova del fatto estintivo consistente nel pagamento, la cui prova documentale risiederebbe nello stesso atto di acquisto dell'usufrutto in capo al Tummolo, dal quale risulterebbe che i pagamenti sono stati eseguiti dalla Stan. Sostiene che, diversamente da quanto opinato dal giudice d'appello, la Stan non avrebbe affatto provato ma soltanto asserito di aver pagato con denaro proprio il prezzo dell'acquisto di quel diritto di usufrutto. Ripercorre tutti gli argomenti di prova utilizzati nel giudizio di merito, ce nsurando l'esito dell'apprezzamento probatorio effettuato dalla Corte d'appello, che ritiene frutto di una lettura distorta e parziale delle prove.Evidenzia che, quand’anche i pagamenti per l'acquisto di quel diritto di usufrutto fosserostati eseguiti dalla Stan, la stessaaveva eseguito quei pagamenti con denaro mutuato dal Tummolo e non con denaro proprio, risultando così puramente una delegata al pagamento da parte del Tummolo. Sostiene che quanto affermato dalla Corte d'appello contrasterebbe con la stessa linea difensiva adottata dallaStan, che avrebbe sostenuto in primo grado che il Tummolo con i 40.000 € aveva comprato la nuda proprietà dell’ immobile interno 4. 3. Con il terzo motivodenuncia la presenza di errori in iudicando e in procedendo nonché la violazione del diritto di difesa e la violazione e falsa applicazione degli articoli 24 della Costituzione, 115, 116, 183, 210, 346 e 356 c.p.c., dolendosi che i capitoli di prova orale da lui articolati non siano stati ammessi perché ritenuti inidonei a fornire una prova giustificativa del motivo per cui la Stan avesse fornito la provvista per l'acquisto da parte del Tummolo del diritto di usufrutto. 4.C on il quarto motivo di ricorso denuncia l'erronea applicazione della disciplina di cui agli articoli 91 e 92 c.p.c., dell'articolo 4, primo comma,del decreto ministeriale 55 del 2014 e dell'articolo 13 bis del d.l. n.178del 2017 in relazione alla liquidazione delle spese. Non contesta che le spese siano state poste a suo carico in ragione della soccombenza nell’impugnazione, ma la misura del compenso liquidato in favore della controparte, che assume non essere proporzionale alla quantità e allaqualità dell'attività svolta. 5. I primi tre motivi sono fondati, per le ragioni di seguito esposte. Il quarto, sulle spese di lite, rimane assorbito dall’accoglimento dei motivi precedenti. 6. In primo luogo il ricorrente fondatamente si duole, con il primo motivo, che il giudice di merito non si sia pronunciato, ritenendo inammissibile il motivo di impugnazione proposto , sulla sua richiesta di cancellazione delle espressioni offensive contenute negli atti avversari: anche ove fosse stata formulata una mera richiesta di cancellazione, non correlata ad una domanda di risarcimento dei danni recati al proprio onore, il giudice di primo grado avrebbe dovuto provvedere, in un senso o nell’altro, essendo la facoltà di chiedere la cancellazione delle espressioni ingiuriose espressamente prevista dalla legge, e l’appello sul punto non poteva dirsi inammissibile. Come già affermato da questa Corte, infatti ( v. Cass. n. 17914 del 2022), costituisce vizio di omessa pronuncia, denunciabile anche in sede di legittimità, la mancata decisione sull'istanza di cancellazione di frasi sconvenienti od offensive e di correlativo risarcimento dei danni, il cui esame, ancorché affidato al potere discrezionale del giudice, che può provvedere al riguardo anche d'ufficio, non per questo può essere omesso.Una volta che il giudice sia stato sollecitato dalla parte ad esercitare il suo potere, discrezionale, di disporre la cancellazione delle espressioni ritenute offensive e fuori luogo, ha l’obbligo di prendere posizione su questa come sulle altre domande della parte, sia nel caso in cui ritenga necessario esercitare tale potere, sia se ritiene, al contrario, che le espress ioni utilizzate non raggiungano la soglia de l la offensività o della man c anza di convenienza. Inoltre, alla domanda di cancellazione delle espressioni ritenute ingiuriose il ricorrente nel caso di specie aveva accompagnato una richiesta risarcitoria, della quale è traccia nella sentenza d'appello proprio perché, come segnala il Tummolo, la sentenza d'appello considera più elevato il valore della causa rispetto alla domanda restitutoria, proprio sommando ad essa il valore della domanda di risarcimento chiesto dal Tummolo e non ottenuto in relazione alle espressioni ingiuriose: in tal modo, il giudice d’appello ha implicitamente ed incoerentemente da un lato ritenuto inammissibile l’appello sulla domanda di cancellazione delle espressioni ingiuriose formulata, e dall’altro l’ha presa in considerazione, al solo fine di aumentare, in considerazione di essa , la misura della soccombenza dell’appellante. 7. Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, e sono fondati per quanto di ragione. In relazione al contratto di mutuo, la provaa carico dell’attore che agisce in restituzione è comprensiva della messa a disposizione delle somme e della indicazione del titolo giuridico dal quale derivi il suo obbligo alla restituzione (Cass. n. 35959 del 2021), con la precisazione che allorché una parte, provata la consegna di una somma di denaro all'altra, ne domandi la restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato comunque con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens(Cass. n. 27372 del 2021) . Nel caso di specie, non è contestata la dazione dell’importo per il quale si agisce in restituzione, e neppure che la causale fosse un prestito, finalizzato ad un acquisto immobiliare. A fronte dell’assolvimento degli oneri probatori gravanti sull’attore, fondanti la domanda restitutoria, la sentenza d’appello , che rigetta la domanda ritenendo che la mutuataria abbia dato la prova dell’avvenuta restituzione, peraltro non con un pagamento diretto al mutuante, ma con un pagamento effettuato a mani di un terzo e finalizzato all’acquisto di un diritto reale in capo al mutuante,è assai s uccinta ed assertiva, non con s ente di comprendere appieno la complessiva dinamica dei fattiprocessualmente rilevanti, e ancor meno consente di comprendere le ragioni sulle quali il giudice ha fondato il suo convincimento: la corte d’appello affermache la Stan, che non ha mai contestato di aver ricevuto la somma della quale ilricorrente chiede la restituzione a mutuo, avrebbe fornito la prova della restituzione di essa, avendo eseguito alcuni pagamenti in riferimento ad un atto di acquisto a seguito del quale il Tummolo aveva acquistato il diritto di usufrutto di un immobile. E tuttavia, da un lato la sentenza non esplicita minimamente su quali circostanze fond i il proprio convincimento per cui quei pagamenti sarebbero stati effettuati dalla Stan con denaro proprio, in restituzione della somma mutuata e non piuttosto, come sostenuto dal Tummolo, come semplice sua delegata al pagamento, non disponendo l’intimata di mezzi propri, non consentendo di comprendere come sia giunta a tali conclusioni. Né tanto menoè neppure menzionato un riferimento ad un accordo tra le parti per cui la restituzione dovesse avvenire non con la riconsegna del denaro ricevuto ma con altra modalità estintiva dell’obbligazione. Inoltre, la sentenza impugnata rigetta le molteplici istanze istruttorie formulate dal Tummolo (e riprodotte in questa sede),volte allo scopo di dimostrare che quelle somme, eventualmente versate dalla Stan in relazione ad un acquisto del novembre 2009 dal quale era derivatain capo al Tummolo la costituzione del diritto di usufr utto su un immobile, fossero state eseguite dalla stessa non con denaro proprio e finalizzate alla restituzione del prestito ricevuto ma, come sostenuto dal ricorrente,con denaro del Tummolo, non avendo la Stan risorse proprie ed avendo operato come semplice delegata al pagamento.È ben possibile che le stesse, per come formulate , fossero inammissibili o inconcludenti, e , tuttavia , la laconica ed assertiva valutazione di irrilevanza ai fini del decidere, senza neppure un richiamo al contenuto dei mezzi istruttori e senza una confutazione diretta dei molteplici motivi di appello, non è idonea a sostenere la decisione. In conclusione, il primo, il secondo e il terzo motivo vannoaccolti, il quarto, relativo alla quantificazione delle spese d i lite, rimane assorbito dall’accoglimento dei precedenti. L’impugnata sentenza va pertanto cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame attenendosi ai principi sopra enunciati.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. Accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto. Cassa in relazione la sentenz
Sentenza Cassazione n. 28803/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris