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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18461/2024

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la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 15123/2023R.G. proposto da Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate - Riscossione , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, via Ovidio n. 20, presso lo studio del secondo , giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – enei confronti Camera di [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo gradodel Lazio n. 236 / 1 4 / 20 23 , depositata il 19 .0 1 .20 23 .

Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 20 2 4 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La C GT di primo grado di Roma rigettava il ricors o propost o da lla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’ intimazione di pagamento n. 097200209026081530000, relativa a sei cartelle di pagamento, per imposte dirette, IVA e altro, in relazione agli anni di imposta 2014, 2015 e 2016; - la C GT di secondo grado del Lazio , con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello proposto dall a contribuente , osservando, per quanto qui interessa,che: - era fondata l’eccezione pregiudiziale , riguardante l’inesistenza della notificazione dell’atto impugnato, perché proveniente da un indirizzo PEC non presente in pubblici registri, dovendosi ritenere assorbita ogni altra censura e controdeduzione; - nel caso in esame, l’ente della riscossione non aveva utilizzato l’indirizzo ufficiale presente in Ipa (Indice delle pubbliche amministrazioni) e nei pubblici elenchi, ma l’indirizzo [OSCURATO:EMAIL], sicchè la notifica dell’intimazione di pagamento impugnata, in quanto proveniente da un indirizzo PEC non risultante nei pubblici registri, doveva essere dichiarata priva di effetti giuridici, essendo stata effettuata con modalità contrastanti con la suddetta normativa; - l ’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate - Riscossione impugnavano la sentenza della C GT di secondo grado con ricorso per cassazione, affidato adue motiv i ; -la contribuente resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motivo, l e ricorrenti deduc ono la violazione e falsa applicazionedegli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 6-ter del d.lgs.n. 82 del 2005, 3-bis della l. n. 53 del 1994 e 16-ter del d.l. n. 179 del 2012, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che la notificazione dell’intimazione fosse invalida, in quanto eseguita da un indirizzo PEC dell’ente di riscossione, non presente nei pubblici registri o elenchi, senza considerare che l’inclusione in detti elenchi è prevista solo per l’indirizzo PEC del destinatario dell’atto da notificare, al fine di garantire allo stesso la conoscibilità dell’atto e il suo diritto al contraddittorio e alla difesa, mentre nessuna particolare tutela può derivare al contribuente dalla verifica che l’indirizzo di provenienza sia o meno censito in un qualche pubblico registro, salvo il caso di assoluta incertezza sul mittente, che pacificamente non ricorre nel caso di specie, tenuto conto delle particolari caratteristiche che presenta la notifica a mezzo PEC, rispetto a quella effettuata in modalità analogica, che permettono di risalire con certezza al mittente del documentoe all’Autorità da cui lo stesso proviene, sicchè non poteva sussistere alcun dubbio circa la inequivocabile riferibilità della provenienza del messaggio elettronico e dei relativi contenuti ad ADER, che con tale invio aveva notificato all’odierna controparte, l’atto impugnato; - con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 160 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che la contribuente aveva non solo dimostrato di avere ricevuto l’atto notificato, ma aveva anche provveduto alla sua tempestiva impugnazione ed alla sua allegazione in atti, evocando correttamente in giudizio l’ente della riscossione che lo aveva emesso, con conseguente effetto sanante di ogni supposto vizio attinente alla notificazione dell’atto impugnato;- i predetti motivi, che per connessione vanno esaminati congiuntamente, sono fondati; -come è stato recentemente affermato da questa Corte (Cass.

S. Un.n. 16979 del 18/05/2022), la notifica effettuata a mezzo PEC da una P.A., utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente; - con specifico riferimento alle notificazioni effettuate dall’agente di riscossione, poi, è stato precisato che, “In tema di notificazione a mezzoPEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente dellariscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pecnon inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. n. 18684 del 3/07/2023); - occorre considerare, peraltro, che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, nel caso di eventuale irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass. n. 6417 del 5/03/2019); -nella specie, non solo la ricorrente non ha fornito alcuna indicazione circa l’asserito pregiudizio subito a causa della r icezione della notifica dell’atto opposto da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel pubblico registro (non potendosi sicuramente ritener e tale l’ipotetico rischio di incorrere in un cd.

“ malware ”), ma ha anche proposto tempestivo ricorso avverso detta intimazione, sanando eventuali irregolarità che si dovessero ravvisare con riferimento alla sua notificazione; -la CGT non si è attenuta ai suddetti principi, sicchè, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado territorialmente competente, in diversa composizione, per nuovo esame e per provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia, anche per le spese dei giudizi di legittimità, alla Corte di Giustizia T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 15123/2023R.G. proposto da Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate - Riscossione , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, via Ovidio n. 20, presso lo studio del secondo , giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – enei confronti Camera di [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo gradodel Lazio n. 236 / 1 4 / 20 23 , depositata il 19 .0 1 .20 23 . Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 20 2 4 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La C GT di primo grado di Roma rigettava il ricors o propost o da lla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’ intimazione di pagamento n. 097200209026081530000, relativa a sei cartelle di pagamento, per imposte dirette, IVA e altro, in relazione agli anni di imposta 2014, 2015 e 2016; - la C GT di secondo grado del Lazio , con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello proposto dall a contribuente , osservando, per quanto qui interessa,che: - era fondata l’eccezione pregiudiziale , riguardante l’inesistenza della notificazione dell’atto impugnato, perché proveniente da un indirizzo PEC non presente in pubblici registri, dovendosi ritenere assorbita ogni altra censura e controdeduzione; - nel caso in esame, l’ente della riscossione non aveva utilizzato l’indirizzo ufficiale presente in Ipa (Indice delle pubbliche amministrazioni) e nei pubblici elenchi, ma l’indirizzo [OSCURATO:EMAIL], sicchè la notifica dell’intimazione di pagamento impugnata, in quanto proveniente da un indirizzo PEC non risultante nei pubblici registri, doveva essere dichiarata priva di effetti giuridici, essendo stata effettuata con modalità contrastanti con la suddetta normativa; - l ’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate - Riscossione impugnavano la sentenza della C GT di secondo grado con ricorso per cassazione, affidato adue motiv i ; -la contribuente resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motivo, l e ricorrenti deduc ono la violazione e falsa applicazionedegli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 6-ter del d.lgs.n. 82 del 2005, 3-bis della l. n. 53 del 1994 e 16-ter del d.l. n. 179 del 2012, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che la notificazione dell’intimazione fosse invalida, in quanto eseguita da un indirizzo PEC dell’ente di riscossione, non presente nei pubblici registri o elenchi, senza considerare che l’inclusione in detti elenchi è prevista solo per l’indirizzo PEC del destinatario dell’atto da notificare, al fine di garantire allo stesso la conoscibilità dell’atto e il suo diritto al contraddittorio e alla difesa, mentre nessuna particolare tutela può derivare al contribuente dalla verifica che l’indirizzo di provenienza sia o meno censito in un qualche pubblico registro, salvo il caso di assoluta incertezza sul mittente, che pacificamente non ricorre nel caso di specie, tenuto conto delle particolari caratteristiche che presenta la notifica a mezzo PEC, rispetto a quella effettuata in modalità analogica, che permettono di risalire con certezza al mittente del documentoe all’Autorità da cui lo stesso proviene, sicchè non poteva sussistere alcun dubbio circa la inequivocabile riferibilità della provenienza del messaggio elettronico e dei relativi contenuti ad ADER, che con tale invio aveva notificato all’odierna controparte, l’atto impugnato; - con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 160 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che la contribuente aveva non solo dimostrato di avere ricevuto l’atto notificato, ma aveva anche provveduto alla sua tempestiva impugnazione ed alla sua allegazione in atti, evocando correttamente in giudizio l’ente della riscossione che lo aveva emesso, con conseguente effetto sanante di ogni supposto vizio attinente alla notificazione dell’atto impugnato;- i predetti motivi, che per connessione vanno esaminati congiuntamente, sono fondati; -come è stato recentemente affermato da questa Corte (Cass. S. Un.n. 16979 del 18/05/2022), la notifica effettuata a mezzo PEC da una P.A., utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente; - con specifico riferimento alle notificazioni effettuate dall’agente di riscossione, poi, è stato precisato che, “In tema di notificazione a mezzoPEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente dellariscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pecnon inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. n. 18684 del 3/07/2023); - occorre considerare, peraltro, che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, nel caso di eventuale irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass. n. 6417 del 5/03/2019); -nella specie, non solo la ricorrente non ha fornito alcuna indicazione circa l’asserito pregiudizio subito a causa della r icezione della notifica dell’atto opposto da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel pubblico registro (non potendosi sicuramente ritener e tale l’ipotetico rischio di incorrere in un cd. “ malware ”), ma ha anche proposto tempestivo ricorso avverso detta intimazione, sanando eventuali irregolarità che si dovessero ravvisare con riferimento alla sua notificazione; -la CGT non si è attenuta ai suddetti principi, sicchè, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado territorialmente competente, in diversa composizione, per nuovo esame e per provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia, anche per le spese dei giudizi di legittimità, alla Corte di Giustizia T
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