CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 22108/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. [OSCURATO:PERSONA]; Udito il pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il difensore di fiducia dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 settembre 2022, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza emessa il 19 maggio 2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], a seguito di giudizio immediato, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 99, 110 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 perché, in concorso con altri soggetti rimasti ignoti, coltivava una piantagione di canapa indiana, alimentata da un sistema di irrigazione, costituita da 740 piantine, tutte interrate da pochi giorni, di altezza variabile tra i 5 e i 20 centimetri, che al momento del rinvenimento e sequestro contenevano un principio attivo medio di THC pari al 2,8%, valore suscettibile di variazione in aumento in caso di maturazione delle piante. 2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, affidandosi a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo la difesa deduce la inosservanza o erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, nonché la nullità della sentenza ex art. 185 cod. proc. pen. In particolare, la difesa lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'omessa notificazione al difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] del decreto di giudizio immediato emesso dal Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Evidenzia che l'imputato, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], prima dell'emissione del decreto di giudizio immediato (4.12.2020, così da intendersi la data "4.12.2021" erroneamente riportata in ricorso), aveva formalizzato dal carcere la nomina del suddetto difensore di fiducia, al quale, dunque, spettava l'avviso di fissazione del dibattimento. Richiamava, a supporto della eccepita nullità, da ritenersi assoluta ed insanabile ex art. 178 cod. proc. pen. e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, il principio espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza del 26/03/2015, n. 24630 (Rv. 263598) in un caso di nullità per omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato, non eccepita dal difensore nominato d'ufficio, in cui si afferma che il diritto alla difesa tecnica non può soffrire alcuna limitazione. 2.2. Con il secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione, per contraddittorietà e carenza, della sentenza impugnata ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc, pen. in relazione alle contraddizioni in cui i giudici di merito sarebbero incorsi nella valutazione della prova ed in particolare del compendio indiziario connesso alla attribuibilità all'imputato del sistema di irrigazione predisposto per alimentare la piantagione. Eccepisce, inoltre, la inutilizzabilità delle video riprese delle telecamere di sorveglianza acquisite dalla polizia giudiziaria e la scarsa chiarezza delle immagini registrate, riproduttive del continuo andirivieni del Mangiola e di operai da lui incaricati sul luogo ove era in atto la coltivazione delle piante di canapa indiana, anche alla luce delle contraddizioni emerse dalla deposizione del teste verbalizzante Brig. Morello. 2.3. Con il terzo motivo denuncia la carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed in particolare l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche ed indicazione dei criteri di cui agli art. 132 e 133 cod. pen. per la modulazione complessiva della pena, superiore alla media edittale prevista per il reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Infondato è il primo motivo. Giova in via preliminare rilevare che l'omessa comunicazione dell'avviso di fissazione a uno dei due difensori di fiducia dell'interessato integra una nullità a regime intermedio che, ove non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente o, in sua assenza, dal difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è sanata, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. La nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall'onnesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia, deve essere eccepita a opera dell'altro difensore, al più tardi, immediatamente dopo gli atti preliminari e prima delle conclusioni qualora il procedimento non importi altri atti, in quanto il suo svolgersi (in udienza preliminare, riesame cautelare o giudizio) presume la rinuncia all'eccezione (Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244188 - 01, ove in motivazione si è ulteriormente affermato che non è possibile far valere successivamente l'interesse dell'imputato non comparso ad essere assistito anche dal difensore non avvisato, in quanto tale interesse non è riconoscibile in sede di impugnazione del provvedimento conclusivo del giudice). Il principio, nei termini espressi dalle Sezioni Unite, ha portata generale e ha trovato applicazione con riferimento all'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari al codifensore dell'imputato (Sez. 2, n. 4641 del 2/10/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280636 - 01, che ha ritenuto tale nullità di ordine generale a regime intermedio, tale da non poter essere eccepita oltre il termine di cui agli artt. 180 e 182 cod. proc. pen., comportante un onere: a) del difensore, presente all'atto di interrogatorio di oA:»- garanzia, successivo al deposito dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., eccepire detta nullità, stante gli obblighi di collaborazione e cooperazione nell'esercizio della difesa; b) dell'imputato, informare il difensore presente della nomina di un codifensore, sicché il mancato rinvenimento nel fascicolo dell'atto di nomina non giustificava la mancata tempestiva eccezione di nullità); con riferimento al procedimento camerale (Sez. 1, n. 11232 del 18/02/2020, Iannetti, Rv. 278815 - 01, in caso di omesso avviso di fissazione dell'udienza ad uno di due difensori di fiducia dell'interessato nel procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza); nel procedimento camerale in sede di appello (Sez. 5, n. 11756 del 14/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279037 - 01, secondo cui l'omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per la celebrazione del giudizio abbreviato di appello determina una nullità di ordine generale intermedio che non è sanata dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del sostituto d'ufficio, ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., del difensore non avvisato; conf. Sez. 2, n. 44363 del 26/11/2010, D'Aria, Rv. 249184 - 01). 2.1. Nel caso di specie, come rilevato nella impugnata sentenza, l'atto introduttivo del giudizio fu notificato al solo avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che ha partecipato al giudizio di primo grado senza sollevare alcuna eccezione nonostante il Mangiola avesse effettivamente nominato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in aggiunta al suddetto difensore, sicché la relativa eccezione di nullità per omesso avviso al difensore non è stata tempestivamente formulata e dedotta. Improprio sul punto è il richiamo della difesa al principio espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 -01, paventando un contrasto giurisprudenziale in atto. In realtà, il principio espresso dalla richiamata Sez. U, Maritan, si riferisce al diverso caso dell'omesso avviso dell'udienza al(l'unico) difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato. Tale omissione integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando è obbligatoria la presenza del difensore di fiducia, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. Solo con riferimento a tale specifica fattispecie, le Sezioni Unite evidenziano che, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, ove il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Una siffatta insanabile lesione del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non si verifica, invece, quando, come nel caso che ci occupa, lo stesso sia stato comunque assistito dal proprio difensore di fiducia, che, destinatario di rituale e tempestivo avviso, abbia partecipato alle udienze, nulla eccependo in ordine all'omessa notifica del decreto di giudizio immediato o dell'avviso di fissazione di udienza ad altro difensore di fiducia nominato, verificandosi una nullità di ordine generale intermedio, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, sanata dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del difensore che ha partecipato al giudizio (nel caso di specie, appellante). 3. Infondato, ai limiti della inammissibilità per genericità, è il secondo motivo di ricorso, meramente reiterativo di censure volte ad una alternativa ricostruzione del fatto, oggetto di motivo di appello, disattese con motivazione logicamente congrua e lineare dalla Corte di merito. 3.1. Nel caso di specie, peraltro caratterizzato da c.d. «doppia conforme», nella struttura argomentativa della sentenza di appello sono esposti gli elementi che fondano la riferibilità della coltivazione della piantagione di canapa indiana all'imputato. Tali elementi sono individuati nelle videoriprese delle telecamere di sorveglianza, nelle dichiarazioni rese dai testi verbalizzanti in ordine alla riscontrata presenza in loco del Mangiola e di operai da lui inviati, emergente dalla visione dei filmati all'esito del sopralluogo, nell'alimentazione della cisterna che riforniva di acqua l'impianto di l'irrigazione della piantagione, il cui circuito si interrompeva proprio nei pressi dell'ingresso del terreno riferibile al Mangiola, nonché nelle caratteristiche orografiche del luogo ove era stata messa in opera la piantagione, situato in una zona impervia e di difficile accesso, ove non vi era altro sistema di raccolta dell'acqua oltre a quello nella disponibilità del Mangiola, dotato di proprio autonomo approvvigionamento idrico da un invaso artificiale. Nella sentenza si analizzano, poi, in modo puntuale le alternative deduzioni dell'appellante in ordine alla struttura e funzionamento dell'impianto continuo di videosorveglianza nonché alla accessibilità al fondo da parte di terzi. 3.2. A fronte di tale compiuta ricostruzione dei fatti, le deduzioni difensive in ordine a possibili diverse ragioni giustificative della presenza del Mangiola sul luogo della coltivazione appaiono meramente confutative e prive di forza logica antagonista. La prospettazione difensiva si fonda, in realtà, su sillogismi logici privi di concreto fondamento, opponendo note di dissenso, sostanzialmente dirette a contestare la valutazione espressa dai giudici di merito, proponendo una lettura diversa, ovviamente riduttiva, degli elementi oggettivi sui quali la stessa è fondata, in tal modo sollecitando una non consentita rivalutazione del quadro probatorio. 3.4. Infondata è, del resto, l'eccezione di inutilizzabilità delle riprese formulata dalla difesa del Mangiola, trattandosi di prova documentale e non di attività irripetibile (ex multis, Sez. 1, n. 27850 del 02/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281638 - 01, che ha ritenuto utilizzabili i filmati degli impianti di videosorveglianza posti a presidio della sicurezza di una caserma). 4. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso in ordine alla determinazione della pena. 4.1. Va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). 4.2. Tanto premesso, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati laddove non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce della gravità della condotta, della recidiva contestata, nonché del coinvolgimento del Mangiola in un altro procedimento penale per reato associativo, in ordine al quale era stato destinatario di misura cautelare. 4.3. Quanto al più generale profilo della dosimetria della pena, giova evidenziare che, come più volte precisato da questa Corte di legittimità, la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso - che peraltro non è quello che ci occupa - in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Tau rasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596). E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243). 5. Si impone, dunque, il