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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 17961/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27662/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 104, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1255/2018 depositata il23/07/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Bari, con sentenza n.1255/2018, ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso lasentenza di primo grado che accogliendo la domanda di [OSCURATO:PERSONA] condannava la convenuta [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ad inquadrare il ricorrente nel livello B, nonché alla corresponsione degli arretrati dovuti a titolo di differenze retributive tra la retribuzione corrispondente alla categoria B e quella effettivamente percepita, a far tempo dal 01/08/2011, oltre accessori e spese legali.

Contro la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con tre motivi ai qu ali ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con tempestivo controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 51 [OSCURATO:PERSONA]-ARIS personale non medico del 02/02/2005, e correlata violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la Corte d'appello accordato all’appellato, già inquadrato in categoria A (commesso-portiere recte telefonista) del contratto collettivo cit., a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], l'inquadramento nella categoria B del medesimo CCNL (portiere- centralinista), sulla base di un’erronea interpretazione delle declaratorie contrattuali che non teneva conto né dell'ordinamento gerarchico delle figure professionali, né delle specifiche mansioni che qualificano la categoria superiore. 2.-Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 2103 e art. 2697 c.c.; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per aver omesso, sia in prime che in seconde cure, la doverosa indagine sull'effettivo svolgimento delle mansioni superiori tipiche del livello B, rispetto a quello del livello A, e della valutazione della prevalenza quali-quantitativa delle prime rispetto alle seconde, versandosi in tema di mansioni promiscue.

Viene altresì denunciata la violazione dei criteri in tema di ripartizione dell'onere probatorio e il sostanziale esonero nei confronti del lavoratore della prova in ordine all'effettivo svolgimento di mansioni rientranti nella categoria contrattuale superiore. 4.- I primi due motivi possono essere trattati insieme per la connessione delle censure sollevate.

Essi sono infondati non avendo la Corte omesso alcuno degli accertamenti necessari per il corretto riconoscimento della mansione superiore di cui si discorre.

Ed invero la Corte ha affermato testualmente, richiamando le deposizioni testimoniali acquisite nel giudizio, anzitutto che fossero state confermate le mansioni dedotte dall'appellato, essendo stato accertato in particolare “che egli è dotato di una autonoma postazione, fornita di scrivania, e che indirizza le persone verso medici e reparti a mezzo dell'apparecchiatura telefonica posizionata sulla scrivania dellapostazione di lavoro”.

5. Inoltre, rispondendo alla specifica doglianza del motivo di appello, relativa alla indicazione delle competenze professionali e tecniche che avrebbero giustificato l'inquadramento nel superiore categoria B, la Corte d'appello si è confrontata espressamente con la declaratoria relativa alla categoria superiore richiesta dal ricorrente, in relazione al tipico profilo professionale contenuto nella medesima declaratoria del CCNL, e ne ha individuato le caratteristiche professionali qualificanti essendo "compito del portiere centralinista quello di accogliere il flusso di persone e indirizzarlo verso i vari reparti nonché smistare le telefonate, con il telefono in dotazione verso i reparti e medici richiesti”.

Al contrario di quanto affermato in ricorso, questo accertamento soddisfa l’accertamento trifasico necessario ai fini del corretto inquadramento professionale secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, dal momento che la Corte di merito ha accertato in fatto le mansioni svolte, ha valutato le caratteristiche professionali della categoria rivendicata e del profilo professionale tipizzato ed ha effettuato la valutazione di conformità delle prime ai secondi sussumendo coerentemente la fattispecie concreta all’interno della regolamentazione contrattuale astratta. 6.Non solo; la Corte ha pure escluso testualmente che le mansioni svolte dal Savoia potessero ricondursi al diverso livello A di partenza ed in particolare al profilo professionale di telefonista commesso avendo individuato “come elemento differenziale dedotto dall'appellato e non contestato dalla società, che mentre il telefonista commesso è addetto a ricevere telefonate dall'esterno e a dare informazioni agli utenti, è il portiere centralinista che ha il compito di accogliere il flusso di persone che si recano presso il reparto e a smistare le telefonate verso i reparti e/o medici richiesti”.

Si tratta di una valutazione di merito relativa al contenuto caratterizzante delle declaratorie contrattuali che si sottrae a censura per la sua logicità e conformità agli stessi canoni legali di interpretazione, considerata pure la promiscuità dei compiti descritti nella declaratoria in oggetto e persino delle figure professionali di riferimento (centralinista e portiere-centralinista); ciò rende evidente, quindi, che nella complessiva valutazione il giudice d’appello non ha soltanto individuato una particolare tipologia di mansioni concrete (peraltro in consonanza con la valutazione già effettuata dal giudice di primo grado), ma ha pure effettuato una corretta valutazione del diverso valore professionale insito nelle due declaratorie contrattuali dedotte in giudizio, in considerazione della maggiore complessità ed autonomia della mansione concretamente svolta in conformità al livello B del CCNL : il commesso telefonista si limita a dare informazioni agli utenti, il centralinista portiere accoglie gli utenti, smista il traffico telefonico, ha cognizione della intera rete dei collegamenti telefonici necessari per la funzionalità dell’azienda.

Tanto emerge, nel caso di specie, dall’ulteriore accertamento di fatto, messo in evidenza dalla sentenza gravata, secondo cui il lavoratore aveva prodotto in giudizio l'elenco in suo possesso completo di tutti i numeri telefonici dei reparti presenti all'interno del Policlinico e dei medici in esso operanti, sul quale il ricorrente interveniva frequentemente con cura al fine di aggiornarlo; emerge infatti dall'esame di tale documento che il Savoia di suo pugno correggeva a penna i numeri telefonici in disuso, aggiungeva numeri telefonici nuovi, inseriva i vari numeri delle ambulanze, annotava i numeri verdi utili, aggiornava gli orari di prenotazione al Cup, aggiornava i numeri interni dei vari reparti con indicazione dei nomi dei medici, inseriva tutti i numeri utili, e cioè, i recapiti dei vigili del fuoco, dei vigili urbani, dei taxi, della polizia, del metronotte, del pronto soccorso, ecc.”

7. Tutto ciò si traduce, secondo questa Corte, in un accertamento esaustivo del più elevato valore professionale operato dal giudice di appello tanto con riferimento alle mansioni effettivamente disimpegnate dal lavoratore, tanto della declaratoria riconosciuta; secondo una valutazione di merito che, essendo stata operata senza vizi logici e giuridici, si sottrae alle censure svolte nel ricorso per cassazione avendo la Corte d’appello tenuto conto della qualità delle mansioni e delle caratteristiche professionali più qualificanti delle declaratorie poste a confronto; senza omettere alcun necessario accertamento e senza sollevare il lavoratore da nessun onere della prova, dato che, come risulta dalla stessa sentenza sopra riportata, la Corte ha valutato il materiale probatorio dedotto in giudizio dallo stesso lavoratore gravato dall’onere della prova.

8. Infine, considerati l’articolazione e l’apprezzamento concreto delle mansioni svolte, nella particolare situazione di fatto accertata in giudizio, non è possibile sostenere che la Corte d’appello abbia finito per confondere figure professionali gerarchicamente distinte e sovraordinate (il centralinista, col commesso telefonista) avendo all’opposto riscontrato nelle mansioni svolte dal lavoratore i contenuti professionali caratterizzanti individuati nella declaratoria e nel profilo professionale più elevato.

9. Appaiono invece inammissibili, a tale proposito, le valutazioni, che si vorrebbero introdurre in questo giudizio di legittimità, in ordine alle asserite modalità ( lavorative ed organizzative) con cui sarebbero state in concreto disimpegnate le stesse mansioni in oggetto (come il fatto che il lavoratore controricorrente ricevesse persone o telefonate “già smistate a monte” ), in difformità delle premesse di fatto e dal contesto concreto ricostruiti dalla sentenza di merito (“è dotato di una autonoma postazione, fornita di scrivania e indirizza le persone verso medici e reparti a mezzo dell'apparecchiatura telefonica posizionata sulla scrivania della postazione di lavoro”), e senza indicare neppure, nei limiti posti da Cass.

SS.UU. n. 8053 e 8054 del 2014, fatti realmente decisivi, discussi dalle parti e che sarebbero stati trascurati dai giudici di appello, ai quali la ricostruzione della quaestio facti compete ( in violazione dell’art.360 n. 5 c.p.c.); a ciò si aggiunga che, secondo la stessa sentenza impugnata, non era neppure contestato tra le parti il parametro di giudizio dal momento “che mentre il telefonista commesso è addetto a ricevere telefonate dall'esterno e a dare informazioni agli utenti, è il portiere centralinista che ha il compito di accogliere il flusso di persone che si recano presso il reparto e a smistare le telefonate verso i reparti e/o medici richiesti”; infine, dal punto di vista fattuale , ogni doglianza sarebbe comunque del tutto preclusa ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. versandosi pure in ipotesi di doppia conforme. 10.- Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 47 e 51 del [OSCURATO:PERSONA] - ARIS personale non medico del 02/02/2005 sotto altro profilo; omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (mancata acquisizione di maggiori competenze professionali ex art. 47 CCNL ai fini del passaggio all'inquadramento superiore) ai sensi dell'art. 360 n. 5; violazione art. 2697 c.c.ai sensi dell'articolo 360 n. 3. c.p.c.; viene censurata la statuizione della Corte d'appello di Bari nella parte in cui, nonostante la questione dell'acquisizione delle maggiori competenze necessarie all’espletamento delle mansioni della categoria B fosse stata oggetto di discussione tra le parti (v. il terzo motivo di appello), era stata poi totalmente omessa l'indagine su tali fatti decisivi per l'esito del giudizio.

L'indagine sulle competenze acquisite dal lavoratore si rendeva necessaria in ragione di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento in tema di progressione professionale e in particolare dall'art. 47 CNNL richiamato in rubrica; tale omissione ha concretizzato anche un sostanziale esonero del lavoratore dal fornire la prova delle maggiori competenze professionali prescritte dall'art. 47 per accedere al superiore inquadramento richiesto, con ulteriore violazione dell'art. 2697 c.c.

Il terzo motivo è in parte inammissibile, versandosi in un caso di doppia conforme, ed in parte infondato atteso che il citato articolo 47 del CCNL si riferisce testualmente al diverso tema della progressione nelle posizioni economiche superiori della medesima categoria, ove il lavoratore abbia acquisito maggiori professionalità anche attraverso attestati di aggiornamento professionale e/o specifiche competenze.

Ai fini del riconoscimento del corretto inquadramento di partenza dovuto al lavoratore nella categoria superiore, da A a B, in forza del lavoro svolto, ai sensi dell’art 2103 c.c., non viene in applicazione tale normativa né occorre effettuare altro accertamento, oltre quello canonico relativo alle mansioni concretamente svolte dal lavoratore,ai fini dell'individuazione delle qualifiche previste dal contratto collettivo di categoria e al raffronto fra il risultato della prima indagine e le classificazioni contenute nella normativa contrattuale applicabile.

10. In definitiva il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo. 11.- Deve darsi atto ino ltre che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 5200 di cui € 5000 per compensi professionali oltre al 15% di spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater D.P.R. n.115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo un

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27662/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 104, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1255/2018 depositata il23/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Bari, con sentenza n.1255/2018, ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso lasentenza di primo grado che accogliendo la domanda di [OSCURATO:PERSONA] condannava la convenuta [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ad inquadrare il ricorrente nel livello B, nonché alla corresponsione degli arretrati dovuti a titolo di differenze retributive tra la retribuzione corrispondente alla categoria B e quella effettivamente percepita, a far tempo dal 01/08/2011, oltre accessori e spese legali. Contro la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con tre motivi ai qu ali ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con tempestivo controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 51 [OSCURATO:PERSONA]-ARIS personale non medico del 02/02/2005, e correlata violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la Corte d'appello accordato all’appellato, già inquadrato in categoria A (commesso-portiere recte telefonista) del contratto collettivo cit., a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], l'inquadramento nella categoria B del medesimo CCNL (portiere- centralinista), sulla base di un’erronea interpretazione delle declaratorie contrattuali che non teneva conto né dell'ordinamento gerarchico delle figure professionali, né delle specifiche mansioni che qualificano la categoria superiore. 2.-Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 2103 e art. 2697 c.c.; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per aver omesso, sia in prime che in seconde cure, la doverosa indagine sull'effettivo svolgimento delle mansioni superiori tipiche del livello B, rispetto a quello del livello A, e della valutazione della prevalenza quali-quantitativa delle prime rispetto alle seconde, versandosi in tema di mansioni promiscue. Viene altresì denunciata la violazione dei criteri in tema di ripartizione dell'onere probatorio e il sostanziale esonero nei confronti del lavoratore della prova in ordine all'effettivo svolgimento di mansioni rientranti nella categoria contrattuale superiore. 4.- I primi due motivi possono essere trattati insieme per la connessione delle censure sollevate. Essi sono infondati non avendo la Corte omesso alcuno degli accertamenti necessari per il corretto riconoscimento della mansione superiore di cui si discorre. Ed invero la Corte ha affermato testualmente, richiamando le deposizioni testimoniali acquisite nel giudizio, anzitutto che fossero state confermate le mansioni dedotte dall'appellato, essendo stato accertato in particolare “che egli è dotato di una autonoma postazione, fornita di scrivania, e che indirizza le persone verso medici e reparti a mezzo dell'apparecchiatura telefonica posizionata sulla scrivania dellapostazione di lavoro”. 5. Inoltre, rispondendo alla specifica doglianza del motivo di appello, relativa alla indicazione delle competenze professionali e tecniche che avrebbero giustificato l'inquadramento nel superiore categoria B, la Corte d'appello si è confrontata espressamente con la declaratoria relativa alla categoria superiore richiesta dal ricorrente, in relazione al tipico profilo professionale contenuto nella medesima declaratoria del CCNL, e ne ha individuato le caratteristiche professionali qualificanti essendo "compito del portiere centralinista quello di accogliere il flusso di persone e indirizzarlo verso i vari reparti nonché smistare le telefonate, con il telefono in dotazione verso i reparti e medici richiesti”. Al contrario di quanto affermato in ricorso, questo accertamento soddisfa l’accertamento trifasico necessario ai fini del corretto inquadramento professionale secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, dal momento che la Corte di merito ha accertato in fatto le mansioni svolte, ha valutato le caratteristiche professionali della categoria rivendicata e del profilo professionale tipizzato ed ha effettuato la valutazione di conformità delle prime ai secondi sussumendo coerentemente la fattispecie concreta all’interno della regolamentazione contrattuale astratta. 6.Non solo; la Corte ha pure escluso testualmente che le mansioni svolte dal Savoia potessero ricondursi al diverso livello A di partenza ed in particolare al profilo professionale di telefonista commesso avendo individuato “come elemento differenziale dedotto dall'appellato e non contestato dalla società, che mentre il telefonista commesso è addetto a ricevere telefonate dall'esterno e a dare informazioni agli utenti, è il portiere centralinista che ha il compito di accogliere il flusso di persone che si recano presso il reparto e a smistare le telefonate verso i reparti e/o medici richiesti”. Si tratta di una valutazione di merito relativa al contenuto caratterizzante delle declaratorie contrattuali che si sottrae a censura per la sua logicità e conformità agli stessi canoni legali di interpretazione, considerata pure la promiscuità dei compiti descritti nella declaratoria in oggetto e persino delle figure professionali di riferimento (centralinista e portiere-centralinista); ciò rende evidente, quindi, che nella complessiva valutazione il giudice d’appello non ha soltanto individuato una particolare tipologia di mansioni concrete (peraltro in consonanza con la valutazione già effettuata dal giudice di primo grado), ma ha pure effettuato una corretta valutazione del diverso valore professionale insito nelle due declaratorie contrattuali dedotte in giudizio, in considerazione della maggiore complessità ed autonomia della mansione concretamente svolta in conformità al livello B del CCNL : il commesso telefonista si limita a dare informazioni agli utenti, il centralinista portiere accoglie gli utenti, smista il traffico telefonico, ha cognizione della intera rete dei collegamenti telefonici necessari per la funzionalità dell’azienda. Tanto emerge, nel caso di specie, dall’ulteriore accertamento di fatto, messo in evidenza dalla sentenza gravata, secondo cui il lavoratore aveva prodotto in giudizio l'elenco in suo possesso completo di tutti i numeri telefonici dei reparti presenti all'interno del Policlinico e dei medici in esso operanti, sul quale il ricorrente interveniva frequentemente con cura al fine di aggiornarlo; emerge infatti dall'esame di tale documento che il Savoia di suo pugno correggeva a penna i numeri telefonici in disuso, aggiungeva numeri telefonici nuovi, inseriva i vari numeri delle ambulanze, annotava i numeri verdi utili, aggiornava gli orari di prenotazione al Cup, aggiornava i numeri interni dei vari reparti con indicazione dei nomi dei medici, inseriva tutti i numeri utili, e cioè, i recapiti dei vigili del fuoco, dei vigili urbani, dei taxi, della polizia, del metronotte, del pronto soccorso, ecc.” 7. Tutto ciò si traduce, secondo questa Corte, in un accertamento esaustivo del più elevato valore professionale operato dal giudice di appello tanto con riferimento alle mansioni effettivamente disimpegnate dal lavoratore, tanto della declaratoria riconosciuta; secondo una valutazione di merito che, essendo stata operata senza vizi logici e giuridici, si sottrae alle censure svolte nel ricorso per cassazione avendo la Corte d’appello tenuto conto della qualità delle mansioni e delle caratteristiche professionali più qualificanti delle declaratorie poste a confronto; senza omettere alcun necessario accertamento e senza sollevare il lavoratore da nessun onere della prova, dato che, come risulta dalla stessa sentenza sopra riportata, la Corte ha valutato il materiale probatorio dedotto in giudizio dallo stesso lavoratore gravato dall’onere della prova. 8. Infine, considerati l’articolazione e l’apprezzamento concreto delle mansioni svolte, nella particolare situazione di fatto accertata in giudizio, non è possibile sostenere che la Corte d’appello abbia finito per confondere figure professionali gerarchicamente distinte e sovraordinate (il centralinista, col commesso telefonista) avendo all’opposto riscontrato nelle mansioni svolte dal lavoratore i contenuti professionali caratterizzanti individuati nella declaratoria e nel profilo professionale più elevato. 9. Appaiono invece inammissibili, a tale proposito, le valutazioni, che si vorrebbero introdurre in questo giudizio di legittimità, in ordine alle asserite modalità ( lavorative ed organizzative) con cui sarebbero state in concreto disimpegnate le stesse mansioni in oggetto (come il fatto che il lavoratore controricorrente ricevesse persone o telefonate “già smistate a monte” ), in difformità delle premesse di fatto e dal contesto concreto ricostruiti dalla sentenza di merito (“è dotato di una autonoma postazione, fornita di scrivania e indirizza le persone verso medici e reparti a mezzo dell'apparecchiatura telefonica posizionata sulla scrivania della postazione di lavoro”), e senza indicare neppure, nei limiti posti da Cass. SS.UU. n. 8053 e 8054 del 2014, fatti realmente decisivi, discussi dalle parti e che sarebbero stati trascurati dai giudici di appello, ai quali la ricostruzione della quaestio facti compete ( in violazione dell’art.360 n. 5 c.p.c.); a ciò si aggiunga che, secondo la stessa sentenza impugnata, non era neppure contestato tra le parti il parametro di giudizio dal momento “che mentre il telefonista commesso è addetto a ricevere telefonate dall'esterno e a dare informazioni agli utenti, è il portiere centralinista che ha il compito di accogliere il flusso di persone che si recano presso il reparto e a smistare le telefonate verso i reparti e/o medici richiesti”; infine, dal punto di vista fattuale , ogni doglianza sarebbe comunque del tutto preclusa ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. versandosi pure in ipotesi di doppia conforme. 10.- Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 47 e 51 del [OSCURATO:PERSONA] - ARIS personale non medico del 02/02/2005 sotto altro profilo; omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (mancata acquisizione di maggiori competenze professionali ex art. 47 CCNL ai fini del passaggio all'inquadramento superiore) ai sensi dell'art. 360 n. 5; violazione art. 2697 c.c.ai sensi dell'articolo 360 n. 3. c.p.c.; viene censurata la statuizione della Corte d'appello di Bari nella parte in cui, nonostante la questione dell'acquisizione delle maggiori competenze necessarie all’espletamento delle mansioni della categoria B fosse stata oggetto di discussione tra le parti (v. il terzo motivo di appello), era stata poi totalmente omessa l'indagine su tali fatti decisivi per l'esito del giudizio. L'indagine sulle competenze acquisite dal lavoratore si rendeva necessaria in ragione di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento in tema di progressione professionale e in particolare dall'art. 47 CNNL richiamato in rubrica; tale omissione ha concretizzato anche un sostanziale esonero del lavoratore dal fornire la prova delle maggiori competenze professionali prescritte dall'art. 47 per accedere al superiore inquadramento richiesto, con ulteriore violazione dell'art. 2697 c.c. Il terzo motivo è in parte inammissibile, versandosi in un caso di doppia conforme, ed in parte infondato atteso che il citato articolo 47 del CCNL si riferisce testualmente al diverso tema della progressione nelle posizioni economiche superiori della medesima categoria, ove il lavoratore abbia acquisito maggiori professionalità anche attraverso attestati di aggiornamento professionale e/o specifiche competenze. Ai fini del riconoscimento del corretto inquadramento di partenza dovuto al lavoratore nella categoria superiore, da A a B, in forza del lavoro svolto, ai sensi dell’art 2103 c.c., non viene in applicazione tale normativa né occorre effettuare altro accertamento, oltre quello canonico relativo alle mansioni concretamente svolte dal lavoratore,ai fini dell'individuazione delle qualifiche previste dal contratto collettivo di categoria e al raffronto fra il risultato della prima indagine e le classificazioni contenute nella normativa contrattuale applicabile. 10. In definitiva il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo. 11.- Deve darsi atto ino ltre che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 5200 di cui € 5000 per compensi professionali oltre al 15% di spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater D.P.R. n.115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo un
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