CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2022
Cassazione n. 17801/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Potenza, con la sentenza emessa il 1 aprile 2022, riformava parzialmente, escludendo la continuazione interna, la sentenza del Tribunale di Matera, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il delitto previsto dall'art. 455 cod. pen., per aver detenuto in concorso, al fine di metterle in circolazione, nove banconote contraffatte del valore di 100 euro ciascuna.2. I ricorsi per cassazione proposti con unico atto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] constano di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo e il secondo motivo, rispettivamente nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducono violazione dell'art. 455 cod. pen. e il terzo motivo per Marino anche vizio di motivazione. La Corte di appello non avrebbe dato conto delle ragioni della sussistenza dell'ipotesi in contestazione e non di quella prevista dall'art. 457 cod. pen., non essendo comprovato, oltre ogni ragionevole dubbio, che Sabato avesse contezza della natura contraffatta delle banconote al momento della ricezione da parte di Marino. Quanto a Marino, la prova della consapevolezza della contraffazione verrebbe dedotta dalla Corte di appello sulla scorta di indici sintomatici, senza valutare che Marino sporse querela nei confronti di coloro che gli consegnarono tali banconote, il che integra vizio di motivazione. Anche in questo caso sarebbe da riqualificarsi la condotta in quella prevista dall'art. 457 cod. pen. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I motivi strettamente connessi possono essere trattati unitariamente. 2.1 La Corte territoriale enumera gli indici sintomatici dai quali trarre la prova del dolo di Marino all'atto della ricezione delle banconote, individuandoli in primo luogo nelle dichiarazioni di un amico del ricorrente, che riferiva di aver visto Marino 'acquistare' le nove banconote al complessivo prezzo di cinquanta euro in data 8 febbraio 2015: due giorni dopo Marino e Sabato venivano trovati in possesso delle banconote false, delle quali sette furono trovate nella borsa della donna, le ulteriori due nel portafoglio di ciascuno dei ricorrenti. Solo il 12 febbraio 2015 Marino sporgeva querela, due giorni dopo. La Corte con motivazione non manifestamente illogica rileva come il numero delle banconote rinvenute a disposizione, dopo l'acquisto di appena due giorni precedente, le modalità di conservazione, con due banconote pronte alla messa in circolazione e le altre conservate, come anche le modalità di acquisto, siano tutti elementi che comprovino il dolo richiesto dall'art. 455 cod. pen. Deve rilevarsi come la Corte abbia fatto buon governo del principio per cui, ai fini della configurabilità del reato di detenzione di monete contraffatte, per metterle in circolazione, è necessario il dolo specifico - sub specie di intenzione del soggetto agente di mettere in circolazione le banconote contraffatte, ricevute in malafede - che può essere liberamente, purché logicamente, desunto da qualsiasi elemento sintomatico; pertanto, è, a tal fine, rilevante il difetto di qualsiasi indicazione, da parte dell'imputato, in ordine alla provenienza delle dette banconote nonché di un qualunque diverso lecito fine della detenzione, trattandosi di elementi sintomatici e convergenti, e, quindi, valutabili, in concorso di altri elementi, nel riconoscimento del dolo (Sez. 5, n. 10539 del 31/10/2014, dep. 2015, Iandolo, Rv. 262684 - 01; Sez. 5, n. 32914 del 12/07/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250946 - 01). A tal riguardo, in merito alla destinazione delle banconote, rileva la Corte come gli imputati non abbiano reso alcuna dichiarazione. Pertanto la motivazione della Corte territoriale è sul punto assolutamente corretta e congrua e anche il riferimento alla querela, contenuto nel ricorso, che non sarebbe stata valutata dalla Corte territoriale, deve leggersi in uno alla sentenza di primo grado, alla quale la Corte di appello rinvia, ove emerge che Marino rimise poi la querela. 2.2. Quanto ai motivi di ricorso della Sabato, oltre a quanto fin qui osservato, la Corte di appello rileva come la stessa fosse la fidanzata di Marino all'epoca dei fatti e che le modalità di conservazione delle banconote, come su evidenziato, ben sette nella borsa di Sabato, pur avendo Marino 'acquistato' le stesse, abbiano dimostrato la consapevolezza anche da parte della donna, fermata in auto con Marino. In questo caso il numero di banconote e il rapporto confidenziale, come anche le modalità di conservazione, risultano elementi sintomatici non affetti da manifesta illogicità quanto alla sussistenza del dolo specifico. 2.3 Pertanto la Corte di appello fa buon governo dei principi consolidati, per cui in tema di detenzione di monete contraffatte al fine di metterle in circolazione, di cui all'art. 455 cod. pen., la consapevolezza della falsità del denaro al momento della sua ricezione, che vale a distinguere il reato dalla diversa ipotesi di buona fede prevista dall'art. 457 cod. pen., può essere desunta dalla pluralità delle banconote contraffatte detenute nonché dal difetto di una qualsiasi indicazione, da parte dell'imputato, sia della provenienza del denaro che di un qualunque diverso e lecito fine della sua detenzione (Sez. 5, n. 40994 del 19/05/2014, Zappia, Rv. 261246 - 01), risultando, quanto al profilo oggettivo, integrata la consumazione del delitto - non essendo configurabile il tentativo di spendita di moneta falsa — trattandosi di reato di pericolo che si consuma con la mera detenzione al fine di mettere in circolazione la moneta falsa, senza la necessità che si dia ad esso concreta attuazione (Sez. 5, n. 14002 del 03/03/2021, Cristiano, Rv. 281025 - 01; [OSCURATO:PERSONA]. 5, n. 8605 del 1982, Rv. 155364-01; Sez. 5, n. 451 del 1967, Rv. 104563-01). 3. Ne consegue la complessiva inammissibilità dei ricorsi con la condanna delle parti ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende