CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 24249/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 13-09-2022 del Tribunale della libertà di Campobasso; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' impugnata l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Campobasso ha respinto l'appello cautelare proposto dalla ricorrente avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale monocratico aveva rigettato l'istanza di dissequestro della quota di partecipazione sociale dell'appellante nella società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] imputata, in concorso con altri, dei reati di falsità ideologica in relazione all'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 (capo A), di sostituzione di persona (capo B), nonché dei reati tributari relativi all'annualità 2016 di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (capo F) e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (capo G.) 2. Il ricorso è affidato a tre motivi con i quali si deduce: la violazione di legge per avere erroneamente il Tribunale cautelare eccepito la formazione del giudicato cautelare affermando che, in difetto di sopravvenienze giuridicamente rilevanti, non poteva farsi luogo alla revoca del sequestro (primo motivo); la violazione di legge per aver il tribunale cautelare disatteso l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato l'impossibilità di procedere al sequestro delle quote di società di persone in virtù del principio del favor creditoris ed in ragione della immaterialità delle quote (secondo motivo); la violazione di legge e l'omessa motivazione per insussistenza dei presupposti normativi e degli elementi di fatto del disposto sequestro non ché per l'assenza di motivazione, anche sotto il profilo della motivazione apparente, in ordine alla valutazione del periculum in mora (terzo motivo). 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, in larga parte, inammissibile. 2. Quanto al primo motivo, la ricorrente muove da un presupposto giuridico errato perché non considera che il provvedimento genetico di applicazione della misura cautelare reale fu impugnato con il riesame, la cui ordinanza fu gravata con il ricorso per cassazione che, con sentenza del 28 ottobre 2020 (depositata il 29 marzo 2021) n. 11804, respinse l'impugnazione ritenendo pienamente legittimo il sequestro operato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla quota di partecipazione alla società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], con fondamento, il Collegio cautelare ha ritenuto che si sia formata una preclusione processuale (cd. giudicato cautelare) e che, quindi, fosse precluso l'appello avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro che, non fondato su elementi nuovi e sopravvenuti, aveva meramente riproposto una questione già decisa. Costituisce, infatti, principio consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità quello per il quale le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (ex multis, Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908 - 01). Il primo motivo di ricorso è pertanto infondato. 3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono inammissibili perché proposti per la prima volta nel corso del giudizio di legittimità. Infatti, sia nelle impugnazioni cautelari che nelle impugnazioni ordinarie, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione del provvedimento di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo del giudice di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631 - 01). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagame