CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 14949/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 febbraio 2020 la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta restrizione in custodia cautelare in carcere impostagli nella ritenuta ricorrenza del reato di cui all'art. 416 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA], infatti: era stato sottoposto in data 28 novembre 2011 alla misura custodiale in quanto ritenuto partecipe di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di contraffazione, indebito utilizzo di carte di credito ed ulteriori reati scopo; nel successivo interrogatorio di garanzia del 2 dicembre 2011 si era avvalso della facoltà di non rispondere; il 22 dicembre 2011 aveva ottenuto la revoca della misura cautelare, a seguito di annullamento disposto dal Tribunale per il riesame di L'Aquila per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; con sentenza del 7 novembre 2016 era stato assolto dal Tribunale di Roma per non aver commesso il fatto. La Corte di appello di Roma, quale giudice della riparazione, ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. sul presupposto che il Detto, pur assolto dall'imputazione ex art. 416 cod. pen., era stato comunque componente di un gruppo delinquenziale dedito allo svolgimento di attività criminose, per lo più consistenti nell'illecito utilizzo sul territorio foggiano di codici di altre carte di credito emesse da istituti bancari esteri, previa clonazione di carte di credito. Il rigetto della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione ha trovato, in particolare, fondamento nel fatto che: l'istante, per come emerso dalle conversazioni captate e da controlli effettuati, aveva avuto stabili frequentazioni con soggetti pericolosi ed ambigui (in particolare [OSCURATO:PERSONA] e il di lui padre Mauro), aventi un ruolo di spicco nell'attività di donazione delle carte di credito; il Detto si era avvalso nell'interrogatorio di garanzia della facoltà di non rispondere, rinunciando a chiarire la propria posizione e contribuendo a garantire la protrazione della misura. In base agli evidenziati aspetti, pertanto, il Detto aveva tenuto una condotta connotata da colpa grave, che aveva svolto un ruolo sinergico nell'induzione alla configurazione di gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Tale aspetto è apparso decisivo alla Corte di appello per escludere, ai sensi dell'art.314 cod. proc. pen., il possibile accoglimento dell'avanzata domanda riparatoria.2. Avverso l'ordinanza del giudice della riparazione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un'unica doglianza, inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale. Lamenta, in particolare, il ricorrente l'erroneità dell'ordinanza gravata per aver desunto la sussistenza di elementi ostativi al suo diritto alla riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. dalla mera frequentazione avuta con altri coimputati, senza, peraltro, che fosse stata in alcun modo comprovata la consumazione, da parte sua, di un qualche reato fine. Il compendio probatorio sarebbe, in particolare, lacunoso perché del tutto privo di intercettazioni di conversazioni avute direttamente dal Detto con altri coimputati, a riprova di come costui fosse totalmente estraneo alla vicenda criminosa. Non gli sarebbe, perciò, imputabile nessuna condotta di colpa grave ostativa al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione in suo favore. Sarebbe, poi, del tutto illegittima la motivazione con cui la Corte territoriale ha rigettato la sua domanda ex art. 314 cod. proc. pen. per il fatto di aver deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Ciò, infatti, sarebbe in palese contrasto con l'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale il ricorso alla suddetta facoltà costituisce un legittimo esercizio del diritto di difesa, inidoneo a pregiudicare il riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero, in subordine, che lo stesso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per cui deve essere disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 2. Deve essere osservato, infatti, in termini generali, che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà o abbiano "concorso a darvi causa", sicché è ineludibile l'accertamento del rapporto causale, eziologico, tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà personale. A tale riguardo deve essere rilevato che è sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione di escludere il suddetto diritto in base a dati di fatto certi, cioè ad elementi «accertati o non negati» (cfr. Sez. U n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636-01); tale valutazione, quindi, non può essere operata sulla scorta di dati congetturali, non definitivamente comprovati non solo nella loro ontologica esistenza, ma anche nel rapporto eziologico tra la condotta tenuta e la sua idoneità a porsi come elemento determinativo dello stato di privazione della libertà, in riferimento alla fattispecie di reato per la quale il provvedimento restrittivo venne adottato (così anche, in motivazione, Sez. 4, n. 10684 del 26/01/2010, Morra, non mass.). È altrettanto evidente che giammai, in sede di riparazione per ingiusta detenzione, potrà essere attribuita decisiva importanza, considerandole ostative al diritto all'indennizzo, a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate (in senso accusatorio) con la sentenza di assoluzione (cfr., in tal senso, Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350-01). 3. Orbene, applicando i superiori principi al caso in esame, il Collegio rileva come il giudice della riparazione non abbia fatto buon governo di essi, non avendo motivato in maniera adeguata il provvedimento reiettivo, in particolare per aver ipotizzato la sussistenza di una condotta colposa del Detto, sinergica alla detenzione cautelare, essenzialmente fondata sugli stessi elementi che avevano condotto all'applicazione della misura cautelare, invero già nell'immediato revocata dal Tribunale del riesame per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Nell'impugnata ordinanza, infatti, la Corte territoriale ha espressamente ritenuto che il Detto, con la sua condotta, avesse rilevantennente inciso nella determinazione dell'applicazione e della protrazione della misura custodiale, desumendo ciò dal fatto che costui era stato assolto «solo perché non è stato possibile affermare l'esistenza dell'associazione come contestata formalmente al capo A) [...] e non certo perché sia stato dimostrato che lo stesso non facesse parte di alcun gruppo delinquenziale». La condotta colposa imputabile al Detto, ostativa del riconoscimento in suo favore dell'indennizzo per ingiusta detenzione, sarebbe, pertanto, costituita dal fatto che, comunque, l'istante aveva fatto parte di un gruppo dedito al crimine, e che tale condotta avesse eziologicannente contribuito a "dare causa" all'instaurazione dello stato privativo della sua libertà.Tali aspetti, in verità, non sembrano potersi evincere in modo chiaro, quale fatto storico certo e giudizialmente "accertato", dalla lettura degli atti processuali, in particolar modo osservato che: nell'ordinanza applicativa della misura cautelare il Detto, senza risultare indagato per nessun reato fine, era stato indicato unicamente quale partecipe dell'associazione criminale, in qualità di collaboratore ed esecutore degli ordini impartitigli da [OSCURATO:PERSONA], solo ritenendosi - invero in maniera abbastanza generica e assertiva - l'evidenza della sua «consapevole e volontaria adesione alle finalità comuni ed il carattere essenziale dell'apporto per il compimento di alcuni reati fine»; nessun contributo alle indagini era stato fornito dall'indagato, avvalsosi della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia; il Tribunale del riesame aveva completamente escluso la ricorrenza di ogni addebito a carico del Detto, annullando l'ordinanza cautelare per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; il giudice di primo grado aveva confermato tale prognosi, assolvendo il Detto dall'imputazione ex art. 416 cod. pen. perché il fatto non sussiste. A fronte dell'indicata ricostruzione, allora, risulta evidente come vi sia una carenza motivazionale nel provvedimento della Corte territoriale, che ha individuato la ricorrenza di una condotta ostativa al riconoscimento del beneficio ex art. 314 cod. proc. pen. sulla scorta di un fatto storico non adeguatamente accertato, né riscontrabile dalle risultanze presenti in atti. Peraltro, la facoltà del giudice della riparazione di valutare autonomamente i dati indiziari processualmente emersi, al fine di stabilire l'eventuale sussistenza di fattori ostativi al diritto all'indennizzo, non può spingersi fino al punto di attribuire al richiedente comportamenti che risultano esclusi o comunque non provati da parte del giudice della cognizione, in quanto ciò significherebbe stravolgere il principio solidaristico che è alla base dell'istituto, consentendo di negare l'istanza sulla base di elementi disattesi dalla stessa sentenza di assoluzione, costituente presupposto dell'ingiusta detenzione. 4. Sotto altro profilo, poi, deve essere osservato come la Corte di appello abbia desunto la ricorrenza di un ulteriore elemento di colpa imputabile al Detto, ostativo al riconoscimento in suo favore dell'invocato diritto alla riparazione, dal fatto che costui si sia avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell'interrogatorio di garanzia, così rinunciando a fornire chiarimenti sulla sua posizione e contribuendo alla protrazione della misura cautelare inflittagli. Orbene, rispetto alla superiore argomentazione deve essere osservato come, allo stato, il giudice della riparazione debba tener conto anche di quanto disposto dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 [pubblicato sulla GU n. 284 del 29 novembre 2021, con vigenza dal 14 dicembre 2021], conformemente alla delega ricevuta con la legge 22 aprile 2021, n. 53, con cui il Governo ha emanato "Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali". Per dare corrispondenza alle specifiche indicazioni contenute nei pareri resi dalle Commissioni Giustizia della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, infatti, è stata completata l'attuazione dell'art. 7 della Direttiva, sul diritto al silenzio e sul diritto a non autoincriminarsi, già ampiamente garantito dalla disciplina contenuta nell'art. 64 cod. proc. pen., operando uno specifico intervento sulla disposizione dell'art. 314 cod. proc. pen., nella quale è stato espressamente specificato che la condotta dell'indagato che in sede di interrogatorio si sia avvalso della facoltà di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione. L'attuale formulazione del primo comma di tale articolo prevede, infatti, il conclusivo incisivo per cui «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo». E' chiaro, pertanto, che trattasi di innovazione normativa, introdotta nella disciplina primaria, di cui la Corte territoriale dovrà tener conto nel nuovo giudizio, ai fini della rivalutazione dell'istanza di riparazione proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 5. Deve, conclusivamente, essere disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma, cui si demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma, cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese .2t di questo giudizio di le