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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 giugno 2025

Cassazione n. 20909/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20461/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica legale -ricorrenti- nonché sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica legale -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica legale -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 1151/2023 depositata il 22/09/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. agiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo che: - aveva ottenuto la condanna giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] ad arretrare un proprio corpo di fabbrica in quanto realizzato in violazione di distanze legali, e a rimborsare le spese di lite in suo favore; - aveva notificato atto di precetto recante l’intimazione ad adempiere l’obbligo di arretramento di cui alla richiamata sentenza e a pagare la somma di 8.775,07 euro a titolo di spese giudiziali; - successivamente alla notifica dell’atto di precetto, [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato di non essere più proprietario dell’immobile per averlo donato, in nuda proprietà, ai figli; - pertanto il debitore aveva posto in essere la donazione con frode, nel duplice intento, da un lato di sottrarre il proprio patrimonio a possibili iniziative volte al recupero dell’importo intimato e, dall’altro, di rendere più difficile l’attività esecutiva per gli adempimenti in ordine alla costruzione abusiva; la società attrice chiedeva perciò la declaratoria d’inefficacia dell’atto di donazione exart. 2901 cod. civ.; il Tribunale respingeva la domanda osservando che l’obbligazione di facere non era tutelabile con l’azione pauliana, mentre quanto al credito pecuniario il patrimonio residuo, per usufrutto e pensione di cui era titolare il debitore, era sufficiente a garantire il credito quale quantificato; la Corte di appello confermava la decisione di prime cure eccetto che in ordine alla liquidazione delle spese, osservando che non era stato rispettato, per eccesso, lo scaglione di riferimento, da individuare, per la revocatoria, con riferimento all’entità del credito, ferma la omogenea condanna alla rifusione degli oneri di lite di secondo grado a carico della stessa parte originariamente attrice in quanto soccombente nel merito; avverso questa decisione ricorrono per cassazione, con distinti gravami di cui il secondo successivo e quindi incidentale, Raffaele, Michelina e [OSCURATO:PERSONA], da una parte, articolando due motivi, [OSCURATO:PERSONA] e la moglie [OSCURATO:PERSONA], dall’altra, prospettando due omogenei motivi; resiste con controricorso e interpone ulteriore ricorso incidentale, fondato anch’esso su due motivi, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che ha depositato altresì memoria; resistono a tale ricorso incidentale, con controricorso, i ricorrenti principali e successivi incidentali.

Rilevato che con il primo motivo di entrambi i ricorsi dei Russo e Marcone si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91, cod. proc. civ., e dell’art. 5, d.m. n. 55 del 2014, come successivamente modificato, poiché la sentenza di appello avrebbe errato mancando di considerare che lo scaglione di riferimento era quello di valore indeterminabile tenuto conto della obbligazione di facere; con il secondo motivo dei suddetti ricorsi si prospetta, in linea subordinata, la violazione e falsa applicazione degli art. 91, cod. proc. civ., 2333, cod. civ., 4, d.m. n. 55 del 2014, poiché la Corte di appello avrebbe comunque errato anche considerato lo scaglione ancorato al credito pecuniario, violando al ribasso i minimi pur tenendo conto della riduzione fino a un massimo della metà, e 70% per la fase istruttoria, per l’assenza di particolari questioni di fatto o diritto; con il primo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], s.r.l., si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2902, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che non è prevista una soglia minima del credito tutelabile con l’azione pauliana, che avrebbero dovuto considerarsi le spese future per l’esecuzione dell’obbligo di facere, che la pensione era pignorabile limitatamente, e che l’usufrutto non era utile, ai fini in questione, attesa l’abitazione dell’immobile al primo piano dai coniugi e al secondo dai figli in comodato gratuito, senza che sul punto fossero risultate contestazioni né vi fossero motivazioni specifiche; con il secondo motivo di tale ricorso si prospetta la violazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe omesso di esaminare la difficoltà e la lungaggine del recupero del credito prospettato con il residuo patrimonio.

Considerato che il primo motivo di entrambi i ricorsi di Russo e Marcone è fondato con assorbimento logico del secondo; la domanda di revocatoria era diretta, in chiave attorea, a tutelare due obbligazioni attive, una per obbligazione passiva di facere e un’altra per debito pecuniario, ed entrambi i capi di domanda sono stati respinti, il primo per inammissibilità, sicché il valore della causa era e dev’essere considerato indeterminato; il ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, poiché depositato tardivamente (il 1° dicembre 2023) oltre i 40 giorni dalla notifica del ricorso principale (consegna telematica 19 ottobre 2023), anche se notificato prima (27 novembre 2023), applicandosi la disciplina degli artt. 370, 371, cod. proc. civ., quale modificata dal d.lgs. n. 149 del 2022 (art. 35); alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo dei ricorsi diRaffaele Russo , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AlfonsinaMarcone - assorbito il secondo motivo dei medesimi ricorsi e inammissibile l’incidentale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - consegue l’accoglimento dei detti ricorsi e la cassazione in relazione del impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, e pronuncerà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dichiaraassorbito il secondo motivo dei medesimi ricorsi ; dichiara inammissibile il ricorso incidentale della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] assa in relazione l’ impugnata sentenza e rinvia , anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., al competente ufficio di merito, se dovuto e nell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20461/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica legale -ricorrenti- nonché sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica legale -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica legale -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 1151/2023 depositata il 22/09/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. agiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo che: - aveva ottenuto la condanna giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] ad arretrare un proprio corpo di fabbrica in quanto realizzato in violazione di distanze legali, e a rimborsare le spese di lite in suo favore; - aveva notificato atto di precetto recante l’intimazione ad adempiere l’obbligo di arretramento di cui alla richiamata sentenza e a pagare la somma di 8.775,07 euro a titolo di spese giudiziali; - successivamente alla notifica dell’atto di precetto, [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato di non essere più proprietario dell’immobile per averlo donato, in nuda proprietà, ai figli; - pertanto il debitore aveva posto in essere la donazione con frode, nel duplice intento, da un lato di sottrarre il proprio patrimonio a possibili iniziative volte al recupero dell’importo intimato e, dall’altro, di rendere più difficile l’attività esecutiva per gli adempimenti in ordine alla costruzione abusiva; la società attrice chiedeva perciò la declaratoria d’inefficacia dell’atto di donazione exart. 2901 cod. civ.; il Tribunale respingeva la domanda osservando che l’obbligazione di facere non era tutelabile con l’azione pauliana, mentre quanto al credito pecuniario il patrimonio residuo, per usufrutto e pensione di cui era titolare il debitore, era sufficiente a garantire il credito quale quantificato; la Corte di appello confermava la decisione di prime cure eccetto che in ordine alla liquidazione delle spese, osservando che non era stato rispettato, per eccesso, lo scaglione di riferimento, da individuare, per la revocatoria, con riferimento all’entità del credito, ferma la omogenea condanna alla rifusione degli oneri di lite di secondo grado a carico della stessa parte originariamente attrice in quanto soccombente nel merito; avverso questa decisione ricorrono per cassazione, con distinti gravami di cui il secondo successivo e quindi incidentale, Raffaele, Michelina e [OSCURATO:PERSONA], da una parte, articolando due motivi, [OSCURATO:PERSONA] e la moglie [OSCURATO:PERSONA], dall’altra, prospettando due omogenei motivi; resiste con controricorso e interpone ulteriore ricorso incidentale, fondato anch’esso su due motivi, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che ha depositato altresì memoria; resistono a tale ricorso incidentale, con controricorso, i ricorrenti principali e successivi incidentali. Rilevato che con il primo motivo di entrambi i ricorsi dei Russo e Marcone si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91, cod. proc. civ., e dell’art. 5, d.m. n. 55 del 2014, come successivamente modificato, poiché la sentenza di appello avrebbe errato mancando di considerare che lo scaglione di riferimento era quello di valore indeterminabile tenuto conto della obbligazione di facere; con il secondo motivo dei suddetti ricorsi si prospetta, in linea subordinata, la violazione e falsa applicazione degli art. 91, cod. proc. civ., 2333, cod. civ., 4, d.m. n. 55 del 2014, poiché la Corte di appello avrebbe comunque errato anche considerato lo scaglione ancorato al credito pecuniario, violando al ribasso i minimi pur tenendo conto della riduzione fino a un massimo della metà, e 70% per la fase istruttoria, per l’assenza di particolari questioni di fatto o diritto; con il primo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], s.r.l., si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2902, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che non è prevista una soglia minima del credito tutelabile con l’azione pauliana, che avrebbero dovuto considerarsi le spese future per l’esecuzione dell’obbligo di facere, che la pensione era pignorabile limitatamente, e che l’usufrutto non era utile, ai fini in questione, attesa l’abitazione dell’immobile al primo piano dai coniugi e al secondo dai figli in comodato gratuito, senza che sul punto fossero risultate contestazioni né vi fossero motivazioni specifiche; con il secondo motivo di tale ricorso si prospetta la violazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe omesso di esaminare la difficoltà e la lungaggine del recupero del credito prospettato con il residuo patrimonio. Considerato che il primo motivo di entrambi i ricorsi di Russo e Marcone è fondato con assorbimento logico del secondo; la domanda di revocatoria era diretta, in chiave attorea, a tutelare due obbligazioni attive, una per obbligazione passiva di facere e un’altra per debito pecuniario, ed entrambi i capi di domanda sono stati respinti, il primo per inammissibilità, sicché il valore della causa era e dev’essere considerato indeterminato; il ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, poiché depositato tardivamente (il 1° dicembre 2023) oltre i 40 giorni dalla notifica del ricorso principale (consegna telematica 19 ottobre 2023), anche se notificato prima (27 novembre 2023), applicandosi la disciplina degli artt. 370, 371, cod. proc. civ., quale modificata dal d.lgs. n. 149 del 2022 (art. 35); alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo dei ricorsi diRaffaele Russo , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AlfonsinaMarcone - assorbito il secondo motivo dei medesimi ricorsi e inammissibile l’incidentale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - consegue l’accoglimento dei detti ricorsi e la cassazione in relazione del impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, e pronuncerà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dichiaraassorbito il secondo motivo dei medesimi ricorsi ; dichiara inammissibile il ricorso incidentale della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] assa in relazione l’ impugnata sentenza e rinvia , anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., al competente ufficio di merito, se dovuto e nell
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