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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 883/2022

ECLI:EU:C:2022:197
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CC0713

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 17 marzo 2022 ( 1 ) Causa C‑713/20 [OSCURATO:PERSONA] van bestuur van de [OSCURATO:PERSONA] verzekeringsbank contro X e Y [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] van Beroep (Corte d’appello in materia di previdenza sociale e di funzione pubblica, [OSCURATO:PERSONA])] «Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 11, paragrafo 3, lettere a) ed e) – Persona che risiede in uno Stato membro e che esercita un’attività subordinata in un altro Stato membro – Rapporti di lavoro con un’agenzia interinale – Determinazione della legislazione applicabile negli intervalli tra i rapporti di lavoro»

1. Negli intervalli temporali nei quali il lavoratore non presta la propria attività lavorativa e non è in vigore alcun contratto di lavoro, la legge applicabile ad un lavoratore interinale, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] da quello in cui presta abitualmente la propria attività lavorativa, è la legge dello Stato di occupazione, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004 ( 2 ), oppure la legge dello Stato di residenza, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del citato regolamento?

2. È questa, in sostanza, la questione a cui deve rispondere la Corte nella presente causa, la quale ha ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] van Beroep (Corte d’appello in materia di previdenza sociale e di funzione pubblica, [OSCURATO:PERSONA]) nell’ambito di due giudizi riuniti che vedono contrapposti, da un lato, il [OSCURATO:PERSONA] van Bestuur van de [OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di amministrazione della cassa di previdenza sociale, [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il «SVB») e, dall’altro, X e Y.

3. La presente causa offre l’occasione alla Corte di precisare il significato della disposizione contenuta all’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004 e di fornire un ulteriore contributo alla definizione dell’impianto sistematico delle norme sul conflitto di leggi previste dal titolo II del citato regolamento.

I. Quadro giuridico A. Diritto dell’Unione

4. Il regolamento n. 883/2004 (in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004») ha abrogato, con effetto dal 1 o maggio 2010, il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71») ( 3 ).

5. L’articolo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 883/2004 recita: «Ai fini del presente regolamento si intende per: a) “attività subordinata”, qualsiasi attività o situazione assimilata considerata tale ai fini dell’applicazione della legislazione di sicurezza sociale dello Stato membro in cui è esercitata l’attività in questione o in cui esiste detta situazione; b) “attività autonoma”, qualsiasi attività o situazione assimilata considerata tale ai fini dell’applicazione della legislazione di sicurezza sociale dello Stato membro in cui è esercitata l’attività in questione o in cui esiste detta situazione».

6. Il titolo II del regolamento n. 883/2004, intitolato «Determinazione della legislazione applicabile», contiene gli articoli da 11 a 16.

7. Sotto il titolo «Norme generali», l’articolo 11 di detto regolamento dispone quanto segue: «1.

Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro.

Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo.

2. Ai fini dell’applicazione del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un’attività subordinata o di un’attività lavorativa autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività.

Ciò non si applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità né alle rendite per infortunio sul lavoro, malattie professionali, né alle prestazioni in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata.

3. Fatti salvi gli articoli da 12 a 16: a) una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro; b) un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l’amministrazione da cui egli dipende; c) una persona che riceva indennità di disoccupazione a norma dell’articolo 65 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza è soggetta alla legislazione di detto Stato membro; d) una persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro; e) qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento che le garantiscono l’erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri».

8. Gli articoli da 12 a 16 del regolamento n. 883/2004 prevedono le norme particolari applicabili alle persone oggetto di distacco (articolo 12), alle persone che esercitano attività lavorativa in due o più Stati membri (articolo 13), alle persone che hanno optato per un’assicurazione volontaria o un’assicurazione facoltativa continuata (articolo 14), agli agenti contrattuali delle istituzioni europee (articolo 15), nonché le deroghe agli articoli da 11 a 15 del regolamento medesimo (articolo 16).

B. Diritto dei [OSCURATO:PERSONA]

9. L’articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA] (legge sull’assicurazione generale per la vecchiaia; in prosieguo: l’«AOW») prevede: «1.

Secondo le disposizioni della presente legge è assicurata una persona che non ha ancora raggiunto l’età pensionabile e a) è residente; b) non è residente ma è soggetta all’imposta sul reddito per il lavoro svolto nei [OSCURATO:PERSONA] o sulla piattaforma continentale. (...)

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la categoria delle persone assicurate può essere ampliata o limitata da una misura amministrativa generale».

10. L’articolo 6a dell’AOW afferma: «Eventualmente in deroga all’articolo 6 e alle disposizioni che ne derivano, a) è considerata assicurata la persona la cui assicurazione ai sensi della presente legge deriva dall’applicazione delle disposizioni di un trattato o di una decisione di un’organizzazione internazionale; b) è considerata non assicurata la persona alla quale, in forza di un trattato o di una decisione di un’organizzazione internazionale, si applica la normativa di un altro Stato».

11. L’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), dell’AOW prevede che all’importo della pensione venga applicata una riduzione pari al 2% per ciascun anno civile in cui il titolare della pensione non sia stato assicurato dopo il compimento del 15° e prima del compimento del 65° anno di età.

12. L’articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA] (legge generale sugli assegni familiari; in prosieguo: l’AKW) riproduce la formulazione dell’articolo 6 dell’AOW in termini identici.

13. L’articolo 6a dell’AKW afferma: «Eventualmente in deroga all’articolo 6 e alle disposizioni che ne derivano: a) è considerata assicurata anche la persona la cui assicurazione ai sensi della presente legge deriva dall’applicazione delle disposizioni di un trattato o di una decisione di un’organizzazione internazionale; b) ai fini del capo 3 della presente legge, è considerata “assicurata” anche una persona che non è assicurata e che ha acquisito un diritto a prestazioni familiari ai sensi del regolamento n. 883/2004; c) una persona che è soggetta alla legislazione di un altro Stato in virtù di un trattato o di una decisione di un’organizzazione internazionale non è considerata come assicurata».

14. Secondo l’articolo 11, paragrafo 1, dell’AKW: «Solo una persona che è assicurata il primo giorno di un trimestre civile ha diritto agli assegni familiari per un figlio ai sensi della presente legge».

15. L’articolo 6 del Besluit uitbreiding en beperking kring van verzekerden volksverzekeringen 1999 del 24 dicembre 1998 (decreto sull’estensione e la limitazione della cerchia delle persone assicurate nel regime di assicurazione sociale 1999; in prosieguo: il «BUB»), intitolato «Interruzione temporanea del lavoro nei [OSCURATO:PERSONA]», prevede: «Rimane assicurata con l’assicurazione sociale una persona che non risiede nei [OSCURATO:PERSONA], ma che lavora esclusivamente nei [OSCURATO:PERSONA] e il cui lavoro è temporaneamente interrotto: a) per malattia, infermità, gravidanza, maternità o disoccupazione; o b) per motivi di congedo, sciopero o serrata».

II. Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali A. Causa tra il SVB e X

16. X, cittadina olandese, ha trasferito la propria residenza in Germania nel 2012.

Senza mai aver lavorato in Germania, X, a partire dal 2013, ha prestato attività lavorativa nei [OSCURATO:PERSONA], in modo intermittente, per il tramite di un’agenzia interinale ( 4 ).

17. In particolare, a quanto risulta dal fascicolo, tale attività era svolta sulla base di contratti di lavoro interinale a tempo determinato contenenti una «clausola di agenzia» ( 5 ), ossia una clausola in virtù della quale il rapporto di lavoro con l’agenzia aveva inizio nel momento in cui il lavoratore cominciava a svolgere la propria attività presso l’impresa utilizzatrice e terminava alla cessazione di tale attività.

18. Durante gli intervalli tra i diversi rapporti di lavoro – aventi una durata variabile, compresa tra i sei giorni ed i cinque mesi – X è rimasta iscritta presso varie agenzie interinali dei [OSCURATO:PERSONA] e vi ha ivi svolto attività di volontariato ed attività di lavoro domestico in favore del figlio in cambio di una retribuzione minima.

19. Il 6 luglio 2015, il SVB ha fornito a X un prospetto delle prestazioni pensionistiche a lei spettanti.

Da tale prospetto emergeva che la sua pensione, in forza dell’AOW, era stata ridotta all’82%, in quanto X era stata ritenuta assicurata ai sensi della normativa previdenziale dei [OSCURATO:PERSONA] soltanto nei periodi in cui aveva effettivamente esercitato il proprio lavoro interinale in quello Stato.

Viceversa, negli intervalli tra un lavoro e l’altro, non essendovi alcun rapporto di lavoro e nessuna attività effettiva, si sarebbe dovuta applicare la legislazione dello Stato di residenza, ossia quella tedesca.

20. Dalla decisione di rinvio, risulta altresì che X non ha diritto ad una pensione di vecchiaia in Germania perché non avrebbe completato alcun periodo di assicurazione.

21. X, proponendo reclamo, ha chiesto al SVB che gli intervalli tra le attività esercitate in virtù del rapporto di lavoro interinale fossero considerati periodi assicurati ai sensi dell’AOW.

22. A seguito del rigetto del proprio reclamo, X ha avanzato la stessa domanda dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) il quale, con sentenza del 3 ottobre 2016, l’ha accolta.

In particolare il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), invocando a sostegno delle proprie conclusioni anche la sentenza Franzen e a. ( 6 ), ha affermato che gli intervalli dovevano essere considerati come periodi di ferie o di disoccupazione ai sensi della normativa nazionale e, in particolare, dell’articolo 6 del BUB, e dunque periodi nel corso dei quali X era assicurata ai sensi della normativa dei [OSCURATO:PERSONA].

23. Il SVB ha impugnato tale sentenza dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] van Beroep (Corte d’appello in materia di previdenza sociale e di funzione pubblica, [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio.

B. Causa tra il SVB e Y

24. Y risiede stabilmente con la propria famiglia in Polonia e, a partire dal 2007, ha lavorato nei [OSCURATO:PERSONA], con talune interruzioni, in forza di vari contratti di lavoro temporaneo stipulati con un’agenzia interinale.

25. Per quanto maggiormente rileva in questa sede, Y ha stipulato con l’agenzia un contratto di lavoro interinale a tempo determinato per un periodo di otto mesi, efficace a far data dal 20 luglio 2015.

Y, tuttavia, non ha lavorato nel periodo compreso tra il 1 o gennaio 2016 e il 7 febbraio 2016 e, a partire dall’8 febbraio 2016, ha stipulato con la stessa agenzia interinale un nuovo contratto di lavoro.

26. Con decisione del 29 marzo 2016, il SVB ha informato Y che, ai sensi dell’AKW, non aveva diritto agli assegni familiari per i mesi di gennaio e di febbraio 2016, in quanto non aveva esercitato alcuna attività nei [OSCURATO:PERSONA] il primo giorno lavorativo di tali mesi ( 7 ).

27. Y, proponendo reclamo, ha chiesto al SVB che gli venissero riconosciuti gli assegni famigliari anche per i mesi di gennaio e febbraio 2016, sostenendo che nel suddetto periodo era in congedo e che dunque il rapporto di lavoro era ancora in vigore.

28. A seguito del rigetto del reclamo, Y ha reiterato la propria domanda dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) che, con sentenza del 5 gennaio 2017, l’ha respinta, confermando le valutazioni effettuate dal SVB.

29. Avverso tale sentenza, Y ha proposto appello dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] van Beroep (Corte d’appello in materia di previdenza sociale e di funzione pubblica, [OSCURATO:PERSONA]) giudice del rinvio.

C. La decisione di rinvio pregiudiziale

30. [OSCURATO:PERSONA] van Beroep (Corte d’appello in materia di previdenza sociale e di funzione pubblica, [OSCURATO:PERSONA]) dopo aver riunito le due cause all’udienza del 29 maggio 2020, ha emesso la decisione di rinvio pregiudiziale in data 17 dicembre 2020.

31. Per quanto riguarda la vicenda di X, il giudice del rinvio afferma che – poiché il contratto di lavoro si caratterizzava per la presenza della menzionata clausola di agenzia, in base alla quale il rapporto di lavoro cessava automaticamente al termine dell’attività svolta presso l’impresa utilizzatrice – negli intervalli tra un’attività lavorativa ed un’altra non era in vigore alcun rapporto di lavoro.

32. Il giudice del rinvio evidenzia inoltre che le attività svolte da X a titolo di volontariato ed in ambito famigliare dietro retribuzione minima esulavano da un contesto di tipo economico ed erano prive di finalità reddituali.

Perciò, esse, non potevano essere considerate come attività lavorative subordinate o assimilate.

33. Quanto a Y, la [OSCURATO:PERSONA] van Beroep (Corte d’appello in materia di previdenza sociale e di funzione pubblica, [OSCURATO:PERSONA]) osserva che il predetto non ha mai contestato il mancato pagamento delle retribuzioni nel periodo dal 1 o gennaio 2016 al 7 febbraio 2016 e che il nuovo contratto di lavoro è stato stipulato in data antecedente alla scadenza prevista per il precedente contratto.

Tali circostanze inducono a ritenere che dal 1 o gennaio 2016 al 7 febbraio 2016 non fosse in vigore alcun rapporto di lavoro tra Y e l’agenzia interinale.

34. Il giudice del rinvio afferma dunque che entrambe le controversie vertono sulla questione se X e Y – soggetti che svolgono abitualmente la propria attività lavorativa nei [OSCURATO:PERSONA] ma risiedono in un altro Stato membro – siano rimasti assicurati ai sensi della disciplina previdenziale ed assistenziale dei [OSCURATO:PERSONA] durante gli intervalli tra i descritti rapporti di lavoro interinale.

35. Il quesito che viene posto, allora, è se tali intervalli possano costituire situazioni equiparate alle attività subordinate o autonome di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004 e, dunque, giustificare l’applicazione della legislazione dei [OSCURATO:PERSONA].

36. Essendo pacifico che i casi in esame non rientrano nelle fattispecie previste dall’articolo 11, paragrafo 3, lettere b), c) e d) del regolamento n. 883/2004, una risposta negativa al predetto quesito imporrebbe di concludere che durante gli intervalli la legislazione applicabile era quella dello Stato di residenza, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento stesso, ossia la Germania per quanto riguarda X e la Polonia per quanto riguarda Y.

37. Nel sottolineare la problematicità della questione, il giudice del rinvio richiama la già citata sentenza del 23 aprile 2015, Franzen e a., che, sebbene riguardi l’interpretazione del regolamento n. 1408/71, è ritenuta trasponibile anche al regolamento n. 883/2004.

38. Da una possibile lettura di tale sentenza – fondata essenzialmente sul tenore letterale del suo punto 50 ( 8 ) – emergerebbe che le persone che svolgono abitualmente la loro attività professionale in uno Stato membro rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004 finché non abbiano cessato definitivamente o temporaneamente tale attività.

Per accertare l’esistenza di tale cessazione sarebbe tuttavia irrilevante l’esistenza di un rapporto di lavoro.

A tal fine andrebbero invece individuati dei criteri diversi, legati alle caratteristiche del lavoro, alla durata del periodo durante il quale gli interessati lo hanno svolto, alla durata degli intervalli, all’orientamento verso un unico mercato del lavoro nazionale.

39. Da altra possibile interpretazione della citata sentenza risulterebbe invece che, ai fini dell’applicazione della legge dello Stato di occupazione, sarebbe necessaria l’esistenza di un rapporto di lavoro.

Sicché una persona diverrebbe automaticamente soggetta alla legislazione dello Stato di residenza nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato anche solo temporaneamente ed a prescindere dall’entità di tale interruzione.

40. Il giudice del rinvio evidenzia, inoltre, che la soluzione che limita l’applicabilità dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004 alle sole ipotesi in cui un rapporto di lavoro è in vigore, consente di individuare la legislazione applicabile con certezza al momento del verificarsi degli eventi.

Tale soluzione, tuttavia, applicata a casi come quelli in esame, può comportare un mutamento molto frequente della legislazione applicabile e notevoli complicazioni amministrative, rivelandosi dunque un potenziale ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori.

41. Secondo il giudice del rinvio, anche la soluzione che impone di verificare, a prescindere dall’esistenza di un rapporto di lavoro, l’effettività dell’interruzione dell’attività – in base ad indici quali quelli indicati al precedente paragrafo 38 – sarebbe foriera di vantaggi e svantaggi.

Quanto ai vantaggi, essa consentirebbe di evitare il mutamento della legislazione applicabile nel caso in cui le interruzioni tra i rapporti di lavoro siano di lieve entità.

Quanto agli svantaggi, essa, basandosi su una valutazione retrospettiva dei fatti da effettuare ex post , sarebbe caratterizzata da un maggior margine di incertezza.

42. Alla luce di quanto sopra, la [OSCURATO:PERSONA] van Beroep (Corte d’appello in materia di previdenza sociale e di funzione pubblica, [OSCURATO:PERSONA]) ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1.

Se l’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 debba essere interpretato nel senso che un lavoratore che vive in uno Stato membro e lavora nel territorio di un altro Stato membro in forza di un contratto di lavoro interinale, ai sensi del quale il contratto di lavoro cessa appena ha fine il lavoro interinale e successivamente torna in essere, nei periodi intermedi resti assoggettato alla legislazione di quest’ultimo Stato membro fintantoché non abbia temporaneamente posto fine a detto lavoro».

«2.

Quali fattori siano rilevanti per valutare in siffatti casi se si configura o meno una cessazione temporanea delle attività lavorative».

«3.

Dopo quale periodo di tempo si debba presumere che un lavoratore, che non ha più un rapporto di lavoro contrattuale, abbia temporaneamente posto fine alle sue attività lavorative nel paese di occupazione, tranne nel caso di indicazioni concrete in senso diverso».

III. Analisi giuridica

43. Ritengo che le tre questioni pregiudiziali possano essere trattate congiuntamente, in quanto il quesito che da esse emerge è sostanzialmente unitario.

44. È pacifico che, nel caso di specie, sia X che Y rientrano nell’ambito di applicazione personale del regolamento n. 883/2004 e che le prestazioni di cui si tratta – vale a dire la pensione di vecchiaia e l’assegno familiare – ricadono nell’ambito di applicazione materiale del regolamento stesso.

45. Per quanto riguarda la vicenda di X, come già evidenziato sopra ai paragrafi 31 e 32, va osservato che i contratti di lavoro subordinato con l’agenzia interinale si caratterizzavano per la presenza di una «clausola di agenzia», in base alla quale il rapporto cessava automaticamente al termine dell’attività svolta presso l’impresa utilizzatrice.

Per tale ragione, secondo quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] van Beroep (Corte d’appello in materia di previdenza sociale e di funzione pubblica, [OSCURATO:PERSONA]) tali rapporti di lavoro non erano in vigore negli intervalli tra un’attività lavorativa e l’altra.

Il giudice del rinvio ha inoltre escluso che le attività svolte da X a titolo di volontariato ed in ambito familiare dietro retribuzione minima possano essere considerate come attività lavorative subordinate o assimilate.

46. Quanto a Y, come già specificato al paragrafo 33, il giudice del rinvio ha dichiarato che nel periodo compreso tra il 1 o gennaio 2016 ed il 7 febbraio 2016 non era in vigore alcun rapporto di lavoro.

47. Le vicende riguardanti X e Y possono allora essere accomunate, poiché entrambe riferite a periodi in cui nessun rapporto di lavoro era in vigore ed i predetti soggetti – [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] quello di abituale occupazione – non svolgevano alcuna attività lavorativa.

48. È possibile perciò affermare che con le sue questioni pregiudiziali, da trattare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza alla Corte di chiarire se ad X e Y – soggetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] da quello in cui, in base a rapporti di lavoro interinale, prestavano abitualmente la propria attività lavorativa – nei periodi di intervallo in cui nessuna attività lavorativa era da loro svolta e tali rapporti di lavoro erano cessati, si applichi la legge dello Stato di occupazione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004, ovvero la legge dello Stato di residenza, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del medesimo regolamento.

A favore della prima soluzione si è espressa la Commissione europea; SVB ed il governo dei [OSCURATO:PERSONA] hanno sostenuto invece la seconda.

49. Per rispondere al quesito, considero opportuno svolgere preliminarmente un breve inquadramento del regolamento n. 883/2004.

50. Lo scopo di tale regolamento – che ha modernizzato e semplificato le norme contenute nel regolamento n. 1408/71, mantenendone lo stesso obiettivo – è coordinare i sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri, onde garantire l’esercizio effettivo della libera circolazione delle persone ( 9 ).

51. Esso non predispone un regime comune di sicurezza sociale, ma lascia sussistere regimi nazionali distinti ( 10 ), stabilendo una serie di principi comuni che le normative in materia di sicurezza sociale di tutti gli Stati membri devono rispettare.

In tal modo, si vuole assicurare che le persone che esercitano la libertà di circolazione e di soggiorno all’interno dell’Unione non siano pregiudicate dai diversi sistemi nazionali per essersi avvalse di tale libertà ( 11 ).

52. In tale contesto, il titolo II del regolamento n. 883/2004 – intitolato «Determinazione della legge applicabile» – contiene appunto norme sul conflitto di leggi che permettono di determinare la normativa applicabile alle fattispecie ricadenti nell’ambito di applicazione del regolamento.

53. Si tratta di norme sul conflitto di leggi basate su criteri di collegamento analoghi a quelli esistenti nel diritto internazionale privato.

Il loro scopo, infatti, è determinare la normativa applicabile a fattispecie che presentano elementi di collegamento con diversi Stati membri, in quanto relative, appunto, a lavoratori subordinati o autonomi che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione nel territorio dell’Unione ( 12 ).

54. La Corte ha chiarito in varie occasioni che le disposizioni del titolo II del regolamento n. 883/2004 costituiscono un sistema completo e uniforme di norme sul conflitto di leggi intese ad impedire la simultanea applicazione di più normative nazionali e a far sì che i soggetti rientranti nella sfera di applicazione del predetto regolamento non restino senza tutela in materia di sicurezza sociale per mancanza di una normativa cui far ricorso nel loro caso ( 13 ).

In altri termini, si mira ad evitare, da un lato, che a causa di un conflitto negativo tra normative nazionali i lavoratori migranti siano lasciati senza protezione sociale e, dall’altro, che a causa di un conflitto positivo essi accumulino identici benefici ovvero siano assoggettati a contribuzione ai sensi della normativa di diversi Stati membri.

55. Le disposizioni in questione non hanno tuttavia lo scopo di stabilire le condizioni sostanziali per l’iscrizione ad un regime di sicurezza sociale o per l’esistenza del diritto alle relative prestazioni.

Spetta in linea di principio alla legislazione degli Stati membri determinare tali condizioni ( 14 ).

56. Le norme sui conflitti di leggi previste dal regolamento n. 883/2004 s’impongono imperativamente agli Stati membri e questi ultimi non dispongono della facoltà di stabilire in che misura sia applicabile la propria normativa oppure quella di un altro Stato membro ( 15 ).

Non possono, perciò, escludere dall’applicazione della propria normativa i soggetti ai quali quella normativa deve essere applicata in forza del regolamento ( 16 ).

57. Per risolvere i potenziali conflitti – positivi o negativi – di leggi nazionali, le disposizioni del titolo II del regolamento n. 883/2004 mirano a far sì che gli interessati siano soggetti al regime previdenziale di un solo Stato membro.

58. L’articolo 11 del regolamento n. 883/2004 – che è rubricato «Norme generali» e costituisce la «pietra angolare» del sistema – enuncia infatti al paragrafo 1 il principio di unicità della legislazione applicabile.

59. Pertanto, se una persona rientra nell’ambito di «applicazione ratione personae » del regolamento n. 883/2004, come definito all’articolo 2 di quest’ultimo, trova applicazione, in linea di massima, la legislazione di un singolo Stato membro, determinata in base alle disposizioni del titolo II dello stesso regolamento ( 17 ).

60. Per quanto poi in questa sede maggiormente interessa, l’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004, enuncia il principio della lex loci laboris , stabilendo che «una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro» ( 18 ).

61. I termini «attività subordinata o autonoma» sono definiti dall’articolo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 883/2004.

Questa disposizione stabilisce che, ai fini di detto regolamento, si intende per «attività subordinata o autonoma»«qualsiasi attività o situazione assimilata considerata tale ai fini dell’applicazione della legislazione di sicurezza sociale dello Stato membro in cui è esercitata l’attività in questione o in cui esiste detta situazione».

62. Dunque, dalla lettura combinata di tali disposizioni risulta che l’applicazione della lex loci laboris è soggetta alla condizione che la persona stia esercitando un’attività considerata «subordinata o autonoma» dalla legislazione di sicurezza sociale dello Stato in questione ( 19 ).

Ritengo, dunque, che l’esistenza di un rapporto di lavoro – qualificato come tale ai sensi della normativa ove esso si svolge – sia essenziale al fine dell’applicazione della legislazione dello Stato di occupazione.

63. L’esistenza di un rapporto di lavoro diviene ininfluente solo nell’ipotesi, eccezionale, contemplata dall’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, che equipara alle persone che esercitano un’attività subordinata o autonoma quelle che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di tale attività.

64. Il giudice del rinvio ha già espressamente dichiarato che la situazione di X e Y durante i periodi che intercorrono tra i rapporti di lavoro temporaneo non è considerata, secondo la legislazione dei [OSCURATO:PERSONA], come un’attività lavorativa subordinata o autonoma ( 20 ).

65. D’altra parte, è pacifico che i predetti soggetti, nei periodi in questione, non hanno ricevuto i benefici contemplati dall’articolo 11, paragrafo 2 del regolamento n. 883/2004.

66. Quanto esposto ai precedenti paragrafi impone di escludere nel caso di specie l’applicabilità della legge dello Stato di occupazione, tanto ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a) del regolamento n. 883/2004, quanto ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento stesso.

67. Tale soluzione appare la più idonea a perseguire gli scopi del regolamento n. 883/2004.

Infatti, ancorando la competenza dello Stato di occupazione alla sussistenza di un rapporto di lavoro, è possibile identificare con immediatezza, al momento del verificarsi degli eventi, e con la dovuta sicurezza la legge nazionale applicabile.

68. Si preserva, così, la certezza giuridica, che costituisce un valore essenziale in un sistema che, come sopra ricordato, mira a consentire il coordinamento e ad evitare conflitti tra le normative nazionali secondo gli schemi tipici del diritto internazionale privato.

69. Del resto, come già accennato, il regolamento in esame non persegue la finalità di assicurare la sussistenza dei diritti alle prestazioni previdenziali e assistenziali, la cui disciplina è rimessa agli Stati membri.

70. Il diritto dell’Unione non garantisce ad un lavoratore che il trasferimento in uno Stato membro diverso dal proprio Stato di origine resti neutrale in materia previdenziale: un tale trasferimento, in considerazione delle disparità tra i regimi e le normative degli Stati membri, può, a seconda dei casi, risultare più o meno favorevole per l’interessato sotto tale profilo ( 21 ).

71. Perciò, il fatto che le persone interessate non abbiano diritto alla prestazione sociale in questione nel loro Stato membro di residenza è del tutto ininfluente rispetto all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi previste dal titolo II del regolamento n. 883/2004.

Fermo restando peraltro che, in astratto, la legge dello Stato di residenza ben potrebbe essere più favorevole di quella dello Stato di occupazione.

72. Una interpretazione fondata sui criteri – quali quelli prospettati dalla Commissione nelle sue osservazioni – relativi alle caratteristiche del rapporto di lavoro, alla durata del periodo durante il quale gli interessati hanno svolto tale lavoro, alla durata degli intervalli, all’orientamento verso un unico mercato, sarebbe causa di maggiore opinabilità ed incertezza e rischierebbe di agevolare il sorgere di conflitti tra normative nazionali.

73. Peraltro, la durata degli intervalli e l’eventuale ritorno nel precedente Stato di occupazione sono circostanze determinabili solo ex post , sicché durante tali periodi non sarebbe possibile determinare la legislazione nazionale applicabile, con conseguenti problemi pratici, in particolare per l’erogazione di prestazioni – quali sono ad esempio gli assegni famigliari – che non sono condizionate alla cessazione tendenzialmente definitiva dell’attività lavorativa.

74. In considerazione di quanto esposto, mi pare che la necessità di non frammentare eccessivamente la normativa applicabile ad un unico lavoratore ( 22 ) sia recessiva rispetto alle esigenze di certezza giuridica sottese al sistema normativo in esame.

75. In proposito osservo anche che il legislatore dell’Unione, ove ha voluto impedire una simile frammentazione, lo ha fatto espressamente.

76. Il riferimento è alla disciplina di cui all’articolo 12 del regolamento n. 883/2004 in materia di distacco, secondo cui la persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro «che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i ventiquattro mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un’altra persona distaccata».

77. Tale disposizione – che ha la finalità di evitare che un’impresa con sede nel territorio di uno Stato membro sia costretta ad iscrivere i suoi dipendenti, normalmente soggetti alla normativa previdenziale di tale Stato membro, al regime previdenziale di un altro Stato membro nel quale siano inviati per svolgere lavori di durata limitata nel tempo ( 23 ) – ha evidentemente natura derogatoria ed eccezionale, ed è pertanto insuscettibile di essere applicata analogicamente al di fuori delle ipotesi da essa espressamente previste.

Essa, peraltro, si riferisce ad ipotesi che – al contrario dei casi oggetto del procedimento principale – si caratterizzano per la sussistenza di rapporti di lavoro continuativi.

78. Nessun elemento poi può, a mio avviso, ricavarsi dalla citata sentenza Franzen a favore dell’applicazione della normativa dello Stato membro di occupazione anche a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

79. Il punto 50 della citata sentenza indica come presupposto dell’applicazione dello Stato membro di occupazione il fatto che la persona interessata svolga «la sua attività professionale nel territorio di tale Stato membro».

80. Inoltre, ai punti 51 e 52 della menzionata sentenza, la Corte ha distinto il caso allora in esame da quelli, oggetto di talune precedenti sentenze ( 24 ), in cui vi era stata una cessazione, definitiva o temporanea, del rapporto di lavoro.

81. In particolare, si legge al citato punto 52 che «il periodo durante il quale non sono svolte le attività nell’ambito del lavoro occasionale non può essere considerato come una cessazione temporanea dell’attività» giacché «dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che il rapporto di lavoro (…) è durato cinque anni senza interruzioni».

82. Da ciò si desume che la Corte ha considerato essenziale la sussistenza continuativa di un rapporto di lavoro, ritenendo invece irrilevante – al pari della sentenza del 3 maggio 1990, Kits van Hejningen ( 25 ) – le concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ben potendo la legge dello Stato di occupazione applicarsi anche a rapporti di lavoro occasionali e part-time .

83. È perciò comprensibile che la Corte, in tale occasione, abbia ritenuto applicabile l’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004, anche nei giorni in cui la prestazione occasionale non era svolta, atteso che il caso ad essa sottoposto, al contrario di quello che qui ci occupa, si caratterizzava per un rapporto di lavoro che era sempre rimasto vigente.

84. Una ulteriore conferma della tesi da me proposta si rinviene anche nella sentenza del 13 settembre 2017, X ( 26 ) – anch’essa relativa al regolamento n. 1408/71 ma trasponibile, come detto, al regolamento n. 883/2004 – riguardante una persona che lavorava nei [OSCURATO:PERSONA], che aveva concordato con il suo datore di lavoro un periodo di congedo non retribuito e che, nel corso di tale congedo, aveva svolto un’ulteriore attività lavorativa in un altro Stato membro.

85. Al punto 24 di tale sentenza si legge che «nei limiti in cui una persona conserva la qualità di lavoratore subordinato durante il periodo di congedo non retribuito accordatogli dal suo datore di lavoro, si può ritenere che essa eserciti un’attività subordinata ai sensi del titolo II del regolamento n. 1408/71 nonostante la sospensione dei principali obblighi derivanti dal rapporto di lavoro per tale periodo di tempo determinato».

86. Tal affermazione, a mio avviso, conferma che, ai fini dell’applicazione della lex loci laboris , è sempre necessaria l’esistenza di un rapporto di lavoro, a prescindere dall’eventuale sospensione degli obblighi concreti che da essa derivano ( 27 ).

87. Ritengo, in conclusione, che la situazione in cui versavano X e Y durante gli intervalli non possa essere ricondotta nell’ambito dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004 (così come in quella di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento stesso) e che debba pertanto escludersi che a tali situazioni sia applicabile la legge dello Stato di occupazione.

88. È pacifico, inoltre, che le persone interessate non si trovavano nelle situazioni di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettere b), c) e d), del regolamento n. 883/2004, le quali si riferiscono ai pubblici dipendenti, alle persone che ricevono un’indennità di disoccupazione ed alle persone chiamate o richiamate alle armi o al servizio civile.

89. Ciò premesso, deve concludersi nel senso che le ipotesi in questione rientrano nell’ambito della disposizione residuale contenuta alla lettera e) del citato articolo 11, paragrafo 3, la quale si applica a tutte le persone non contemplate dalle lettere da a) a d) di tale disposizione ( 28 ) e, in particolare, sia alle persone che hanno cessato definitivamente qualsiasi attività professionale sia a quelle che hanno cessato solo temporaneamente la loro attività ( 29 ).

90. Tale conclusione, ribadisco, è conforme all’obiettivo delle disposizioni del titolo II del regolamento n. 883/2004, le quali mirano a far sì che le persone interessate siano soggette alla legislazione sociale di un solo Stato membro e non a garantire l’erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, la quale resta invece subordinata alla sussistenza delle condizioni sostanziali previste dallo Stato membro la cui legislazione nel caso di specie è applicabile.

91. Sarà, ovviamente, in concreto, il giudice nazionale a far applicazione dei suddetti principi, applicandoli al caso di specie e interpretando la legislazione nazionale in conformità al diritto dell’Unione.

IV. Conclusione

92. Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] van Beroep (Corte d’appello in materia di previdenza sociale e di funzione pubblica, [OSCURATO:PERSONA]) come segue.

«L’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004, deve essere interpretato nel senso che un lavoratore [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], che svolga abitualmente la propria attività lavorativa in un altro Stato membro, non rimane soggetto alla legislazione dello Stato di occupazione durante i periodi in cui, ai sensi della legislazione di sicurezza sociale di tale Stato, non ha un contratto di lavoro vigente e non svolge alcuna prestazione lavorativa, considerabile, ai sensi della legislazione dello Stato membro, attività subordinata o autonoma.

Durante i suddetti intervalli, conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004, è invece applicabile la legislazione dello Stato di residenza». ( 1 ) Lingua originale: l’italiano. ( 2 ) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ( GU 2004, L 166, pag. 1 , e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (UE) n. 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che istituisce l’autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n o 883/2004, (UE) n o 492/2011 et (UE) 2016/589, e che abroga la decisione (UE) 2016/344 ( GU 2019, L 186, pag. 21 ). ( 3 ) Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità ( GU 1971, L 149, pag. 2 ), come modificato dal Regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio del 2 dicembre 1996 che modifica e aggiorna il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 ( GU 1997, L 28, pag. 1 ). ( 4 ) Evidenzio fin d’ora che entrambe le vicende oggetto del procedimento principale riguardano rapporti di lavoro interinale.

Come noto, si tratta di una tipologia di lavoro – disciplinata a livello dell’Unione dalla direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale – a cui partecipano tre soggetti: l’agenzia interinale, il lavoratore e l’impresa utilizzatrice.

Tali rapporti sono contraddistinti da uno schema triangolare, basato sulla contemporanea esistenza di due contratti: un contratto di lavoro subordinato tra l’agenzia ed il lavoratore; un contratto in forza del quale l’agenzia fornisce all’impresa utilizzatrice uno o più lavoratori.

Questi ultimi, dunque, restano formalmente assunti e retribuiti dalla stessa agenzia, prestando tuttavia la loro opera lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore utilizzatore.

Il contratto di lavoro subordinato tra agenzia e lavoratore può essere stipulato a tempo indeterminato o a tempo determinato.

Solo nel primo caso, il lavoratore ha diritto a percepire un’indennità di disponibilità, per i periodi in cui resta in attesa di essere inviato presso un’impresa utilizzatrice. ( 5 ) Questo schema contrattuale è contemplato dall’articolo 7:691, paragrafo 2, del [OSCURATO:PERSONA] (codice civile dei [OSCURATO:PERSONA]). ( 6 ) Sentenza del 23 aprile 2015, Franzen e a. ( C‑382/13 , EU:C:2015:261 ). ( 7 ) In proposito, come osservato dal SVB nelle sue osservazioni (punto 19), rileva anche l’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ( GU 2009, L 284, pag. 1 ), ai sensi del quale «[s]e la legislazione applicabile e/o la competenza a concedere prestazioni familiari cambia da uno Stato membro all’altro nel corso di un mese civile, quali che siano le scadenze per il versamento delle prestazioni familiari previste dalla legislazione di tali Stati membri, l’istituzione che ha erogato le prestazioni familiari in applicazione della legislazione ai sensi della quale le prestazioni sono state concesse all’inizio di tale mese sostiene tale onere fino alla fine del mese in corso». ( 8 ) Al punto 50 della sentenza Franzen, la Corte ha affermato che «la normativa dello Stato membro di occupazione continua ad applicarsi sino a quando la persona interessata svolge la sua attività professionale nel territorio di tale Stato membro.

A tal fine, l’esistenza di un rapporto di lavoro e il tipo di rapporto di lavoro, a tempo parziale o occasionale, oppure il numero di ore svolte dal lavoratore, sono privi di rilevanza » (il corsivo è mio). ( 9 )

V. i considerando 1, 3, 4 e 45 del regolamento n. 883/2004.

V., anche, sentenza del 30 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv) ( C‑285/20 , EU:C:2021:785 , punto 42 ), sentenza del 29 ottobre 2020, Veselības ministrija ( C‑243/19 , EU:C:2020:872 , punto 22 ) e sentenza del 21 marzo 2018, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑551/16 , EU:C:2018:200 , punto 31 ). ( 10 )

V. sentenza del 25 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Assegni familiari per cooperanti) ( C‑372/20 , EU:C:2021:962 , punto 71 ), sentenza del 14 giugno 2016, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑308/14 , EU:C:2016:436 , punto 67 ) e sentenza del 21 marzo 2018, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑551/16 , EU:C:2018:200 , punto 44 ). ( 11 )

V. conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa Commissione/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑308/14 , EU:C:2015:666 , paragrafo 49 ), oltre alle mie conclusioni nella causa SF ( C‑631/17 , EU:C:2019:10 , paragrafo 21 ). ( 12 )

V. le conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Franzen e a. ( C‑382/13 , EU:C:2014:2190 , paragrafo 63 ). ( 13 )

V. sentenza del 3 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑784/19 , EU:C:2021:427 , punto 32 ) e sentenza del 16 luglio 2020, AFMB ( C‑610/18 , EU:C:2020:565 , punto 40 e giurisprudenza ivi citata). ( 14 )

V. sentenza del 15 luglio 2021, A (Assistenza sanitaria pubblica) ( C‑535/19 , EU:C:2021:595 , punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

V. anche sentenza dell’11 giugno 1998, Kuusijärvi ( C‑275/96 , EU:C:1998:279 , punto 29 ). ( 15 )

V. sentenza del 15 luglio 2021, A (Assistenza sanitaria pubblica) ( C‑535/19 , EU:C:2021:595 , punto 48 ) e sentenza del 25 ottobre 2018, Walltopia ( C‑451/17 , EU:C:2018:861 , punto 48 ). ( 16 )

V. sentenza dell’11 giugno 1998, Kuusijärvi ( C‑275/96 , EU:C:1998:279 , punto 30 ). ( 17 )

V. sentenza del 3 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑784/19 , EU:C:2021:427 , punto 33 ) e sentenza del 16 luglio 2020, AFMB ( C‑610/18 , EU:C:2020:565 , punto 41 e giurisprudenza ivi citata). ( 18 ) Tale principio generale mira a garantire che tutti i lavoratori che lavorano nel medesimo paese rientrino nell’ambito di applicazione della stessa legislazione in materia di sicurezza sociale e ricevano le medesime prestazioni sociali (v. sentenza del 6 settembre 2018, Alpenrind e a., C‑527/16 , EU:C:2018:669 , punti 97 e 98 ).

In questo modo è possibile prevenire forme indesiderate di concorrenza sul piano dei costi salariali e, di conseguenza, una pressione sui regimi previdenziali nazionali.

V. conclusioni dell’avvocato generale Pikamäe nella causa AFMB ( C‑610/18 , EU:C:2019:1010 , paragrafo 29 ). ( 19 ) Si veda, in relazione a ciò, la sentenza del 13 settembre 2017, X ( C‑569/15 , EU:C:2017:673 , punti da 23 a 26 ). ( 20 )

V. punti da 4.3 a 4.7 della decisione di rinvio. ( 21 )

V. sentenza del 19 settembre 2019, van den Berg e a. ( C‑95/18 e C‑96/18 , EU:C:2019:767 , punto 64 ).

Da tale sentenza – che ha ad oggetto un rinvio pregiudiziale emesso dall’[OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte Suprema dei [OSCURATO:PERSONA]), nell’ambito dello stesso procedimento, giunto però al grado di legittimità, che aveva condotto alla menzionata sentenza del 23 aprile 2015, Franzen e a. – si desume che lo Stato di occupazione non è tenuto ad ammettere il lavoratore [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] nel suo regime assicurativo per periodi nel corso dei quali la legislazione dello Stato di residenza è applicabile in forza del titolo II del regolamento n. 883/2004. ( 22 ) Si veda, in proposito, la sentenza del 17 dicembre 1970, Manpower ( C‑35/70 , EU:C:1970:120 ).

È vero che tale sentenza ha affermato che è nell’interesse dei lavoratori migranti non essere soggetti per brevi periodi alle legislazioni di diversi [OSCURATO:PERSONA], in quanto essi sarebbero il più delle volte danneggiati dal fatto che le legislazioni nazionali escludono generalmente brevi periodi per il beneficio di alcune prestazioni sociali.

Tuttavia, tale sentenza – che aveva ad oggetto una domanda pregiudiziale vertente sull’articolo 13, lettera a) del regolamento n. 3 del Consiglio CEE del 25 settembre 1958, relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti – riguardava il dipendente di un’agenzia di lavoro interinale francese che veniva invitato a svolgere la propria attività lavorativa presso un’impresa tedesca.

Si trattava dunque di un unico rapporto di lavoro subordinato, stabile e continuativo, instaurato tra il lavoratore e l’agenzia interinale (cfr. punti da 17 a 19 di tale sentenza), che – al contrario dei casi oggi alla nostra attenzione – era privo di interruzioni.

È comprensibile che, in una situazione siffatta, la Corte, interpretando estensivamente l’articolo 13, lettera a) del regolamento da ultimo citato, il quale si riferiva espressamente alle sole ipotesi di distacco, ha ritenuto che dovesse essere applicata la normativa dello Stato membro ove era situata l’agenzia interinale. ( 23 )

V. sentenza del 3 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑784/19 , EU:C:2021:427 , punto 60 ) e sentenza del 25 ottobre 2018, Walltopia ( C‑451/17 , EU:C:2018:861 , punto 39 e giurisprudenza ivi citata). ( 24 ) Il riferimento era alla sentenza dell’11 giugno 1998, Kuusijärvi ( C‑275/96 , EU:C:1998:279 , punti 39 e 40 ) e alla sentenza dell’11 novembre 2004, Adanez-Vega ( C‑372/02 , EU:C:2004:705 , punto 24 ). ( 25 )

V. sentenza del 3 maggio 1990, Kits van Heijningen ( C‑2/89 , EU:C:1990:183 ).

Ai punti 14 e 15 di tale sentenza, la Corte ha rilevato che l’articolo 13, paragrafo 2, lettera a) del regolamento n. 1408/71 non distingueva «fra attività subordinata svolta a tempo pieno e attività subordinata svolta a tempo parziale».

Per tale ragione, la Corte ha affermato che, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, una persona rientrante nella sfera d’applicazione del regolamento, la quale svolga un’attività subordinata a tempo parziale nel territorio di uno Stato membro, è soggetta alla normativa di detto Stato sia durante i giorni in cui svolge detta attività sia nei giorni in cui non la svolge. ( 26 )

V. sentenza del 13 settembre 2017, X ( C‑569/15 , EU:C:2017:673 ). ( 27 ) Si vedano, in questo senso, anche le conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa X ( C‑569/15 , EU:C:2017:181 , paragrafi da 31 a 36 ). ( 28 ) Si veda sentenza dell’8 maggio 2019, SF ( C‑631/17 , EU:C:2019:381 , punto 40 ). ( 29 ) Si veda sentenza dell’11 novembre 2004, Adanez-Vega ( C‑372/02 , EU:C:2004:705 , punto 24 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CC0713 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 17 marzo 2022 ( 1 ) Causa C‑713/20 [OSCURATO:PERSONA] van bestuur van de [OSCURATO:PERSONA] verzekeringsbank contro X e Y [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] van Beroep (Corte d’appello in materia di previdenza sociale e di funzione pubblica, [OSCURATO:PERSONA])] «Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 11, paragrafo 3, lettere a) ed e) – Persona che risiede in uno Stato membro e che esercita un’attività subordinata in un altro Stato membro – Rapporti di lavoro con un’agenzia interinale – Determinazione della legislazione applicabile negli intervalli tra i rapporti di lavoro» 1. Negli intervalli temporali nei quali il lavoratore non presta la propria attività lavorativa e non è in vigore alcun contratto di lavoro, la legge applicabile ad un lavoratore interinale, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] da quello in cui presta abitualmente la propria attività lavorativa, è la legge dello Stato di occupazione, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004 ( 2 ), oppure la legge dello Stato di residenza, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del citato regolamento? 2. È questa, in sostanza, la questione a cui deve rispondere la Corte nella presente causa, la quale ha ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] van Beroep (Corte d’appello in materia di previdenza sociale e di funzione pubblica, [OSCURATO:PERSONA]) nell’ambito di due giudizi riuniti che vedono contrapposti, da un lato, il [OSCURATO:PERSONA] van Bestuur van de [OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di amministrazione della cassa di previdenza sociale, [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il «SVB») e, dall’altro, X e Y. 3. La presente causa offre l’occasione alla Corte di precisare il significato della disposizione contenuta all’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004 e di fornire un ulteriore contributo alla definizione dell’impianto sistematico delle norme sul conflitto di leggi previste dal titolo II del citato regolamento. I. Quadro giuridico A. Diritto dell’Unione 4. Il regolamento n. 883/2004 (in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004») ha abrogato, con effetto dal 1 o maggio 2010, il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71») ( 3 ). 5. L’articolo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 883/2004 recita: «Ai fini del presente regolamento si intende per: a) “attività subordinata”, qualsiasi attività o situazione assimilata considerata tale ai fini dell’applicazione della legislazione di sicurezza sociale dello Stato membro in cui è esercitata l’attività in questione o in cui esiste detta situazione; b) “attività autonoma”, qualsiasi attività o situazione assimilata considerata tale ai fini dell’applicazione della legislazione di sicurezza sociale dello Stato membro in cui è esercitata l’attività in questione o in cui esiste detta situazione». 6. Il titolo II del regolamento n. 883/2004, intitolato «Determinazione della legislazione applicabile», contiene gli articoli da 11 a 16. 7. Sotto il titolo «Norme generali», l’articolo 11 di detto regolamento dispone quanto segue: «1.   Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo. 2.   Ai fini dell’applicazione del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un’attività subordinata o di un’attività lavorativa autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità né alle rendite per infortunio sul lavoro, malattie professionali, né alle prestazioni in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata. 3.   Fatti salvi gli articoli da 12 a 16: a) una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro; b) un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l’amministrazione da cui egli dipende; c) una persona che riceva indennità di disoccupazione a norma dell’articolo 65 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza è soggetta alla legislazione di detto Stato membro; d) una persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro; e) qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento che le garantiscono l’erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri». 8. Gli articoli da 12 a 16 del regolamento n. 883/2004 prevedono le norme particolari applicabili alle persone oggetto di distacco (articolo 12), alle persone che esercitano attività lavorativa in due o più Stati membri (articolo 13), alle persone che hanno optato per un’assicurazione volontaria o un’assicurazione facoltativa continuata (articolo 14), agli agenti contrattuali delle istituzioni europee (articolo 15), nonché le deroghe agli articoli da 11 a 15 del regolamento medesimo (articolo 16). B. Diritto dei [OSCURATO:PERSONA] 9. L’articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA] (legge sull’assicurazione generale per la vecchiaia; in prosieguo: l’«AOW») prevede: «1.   Secondo le disposizioni della presente legge è assicurata una persona che non ha ancora raggiunto l’età pensionabile e a) è residente; b) non è residente ma è soggetta all’imposta sul reddito per il lavoro svolto nei [OSCURATO:PERSONA] o sulla piattaforma continentale. (...) 3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, la categoria delle persone assicurate può essere ampliata o limitata da una misura amministrativa generale». 10. L’articolo 6a dell’AOW afferma: «Eventualmente in deroga all’articolo 6 e alle disposizioni che ne derivano, a) è considerata assicurata la persona la cui assicurazione ai sensi della presente legge deriva dall’applicazione delle disposizioni di un trattato o di una decisione di un’organizzazione internazionale; b) è considerata non assicurata la persona alla quale, in forza di un trattato o di una decisione di un’organizzazione internazionale, si applica la normativa di un altro Stato». 11. L’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), dell’AOW prevede che all’importo della pensione venga applicata una riduzione pari al 2% per ciascun anno civile in cui il titolare della pensione non sia stato assicurato dopo il compimento del 15° e prima del compimento del 65° anno di età. 12. L’articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA] (legge generale sugli assegni familiari; in prosieguo: l’AKW) riproduce la formulazione dell’articolo 6 dell’AOW in termini identici. 13. L’articolo 6a dell’AKW afferma: «Eventualmente in deroga all’articolo 6 e alle disposizioni che ne derivano: a) è considerata assicurata anche la persona la cui assicurazione ai sensi della presente legge deriva dall’applicazione delle disposizioni di un trattato o di una decisione di un’organizzazione internazionale; b) ai fini del capo 3 della presente legge, è considerata “assicurata” anche una persona che non è assicurata e che ha acquisito un diritto a prestazioni familiari ai sensi del regolamento n. 883/2004; c) una persona che è soggetta alla legislazione di un altro Stato in virtù di un trattato o di una decisione di un’organizzazione internazionale non è considerata come assicurata». 14. Secondo l’articolo 11, paragrafo 1, dell’AKW: «Solo una persona che è assicurata il primo giorno di un trimestre civile ha diritto agli assegni familiari per un figlio ai sensi della presente legge». 15. L’articolo 6 del Besluit uitbreiding en beperking kring van verzekerden volksverzekeringen 1999 del 24 dicembre 1998 (decreto sull’estensione e la limitazione della cerchia delle persone assicurate nel regime di assicurazione sociale 1999; in prosieguo: il «BUB»), intitolato «Interruzione temporanea del lavoro nei [OSCURATO:PERSONA]», prevede: «Rimane assicurata con l’assicurazione sociale una persona che non risiede nei [OSCURATO:PERSONA], ma che lavora esclusivamente nei [OSCURATO:PERSONA] e il cui lavoro è temporaneamente interrotto: a) per malattia, infermità, gravidanza, maternità o disoccupazione; o b) per motivi di congedo, sciopero o serrata». II. Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali A. Causa tra il SVB e X 16. X, cittadina olandese, ha trasferito la propria residenza in Germania nel 2012. Senza mai aver lavorato in Germania, X, a partire dal 2013, ha prestato attività lavorativa nei [OSCURATO:PERSONA], in modo intermittente, per il tramite di un’agenzia interinale ( 4 ). 17. In particolare, a quanto risulta dal fascicolo, tale attività era svolta sulla base di contratti di lavoro interinale a tempo determinato contenenti una «clausola di agenzia» ( 5 ), ossia una clausola in virtù della quale il rapporto di lavoro con l’agenzia aveva inizio nel momento in cui il lavoratore cominciava a svolgere la propria attività presso l’impresa utilizzatrice e terminava alla cessazione di tale attività. 18. Durante gli intervalli tra i diversi rapporti di lavoro – aventi una durata variabile, compresa tra i sei giorni ed i cinque mesi – X è rimasta iscritta presso varie agenzie interinali dei [OSCURATO:PERSONA] e vi ha ivi svolto attività di volontariato ed attività di lavoro domestico in favore del figlio in cambio di una retribuzione minima. 19. Il 6 luglio 2015, il SVB ha fornito a X un prospetto delle prestazioni pensionistiche a lei spettanti. Da tale prospetto emergeva che la sua pensione, in forza dell’AOW, era stata ridotta all’82%, in quanto X era stata ritenuta assicurata ai sensi della normativa previdenziale dei [OSCURATO:PERSONA] soltanto nei periodi in cui aveva effettivamente esercitato il proprio lavoro interinale in quello Stato. Viceversa, negli intervalli tra un lavoro e l’altro, non essendovi alcun rapporto di lavoro e nessuna attività effettiva, si sarebbe dovuta applicare la legislazione dello Stato di residenza, ossia quella tedesca. 20. Dalla decisione di rinvio, risulta altresì che X non ha diritto ad una pensione di vecchiaia in Germania perché non avrebbe completato alcun periodo di assicurazione. 21. X, proponendo reclamo, ha chiesto al SVB che gli intervalli tra le attività esercitate in virtù del rapporto di lavoro interinale fossero considerati periodi assicurati ai sensi dell’AOW. 22. A seguito del rigetto del proprio reclamo, X ha avanzato la stessa domanda dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) il quale, con sentenza del 3 ottobre 2016, l’ha accolta. In particolare il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), invocando a sostegno delle proprie conclusioni anche la sentenza Franzen e a. ( 6 ), ha affermato che gli intervalli dovevano essere considerati come periodi di ferie o di disoccupazione ai sensi della normativa nazionale e, in particolare, dell’articolo 6 del BUB, e dunque periodi nel corso dei quali X era assicurata ai sensi della normativa dei [OSCURATO:PERSONA]. 23. Il SVB ha impugnato tale sentenza dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] van Beroep (Corte d’appello in materia di previdenza sociale e di funzione pubblica, [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio. B. Causa tra il SVB e Y 24. Y risiede stabilmente con la propria famiglia in Polonia e, a partire dal 2007, ha lavorato nei [OSCURATO:PERSONA], con talune interruzioni, in forza di vari contratti di lavoro temporaneo stipulati con un’agenzia interinale. 25. Per quanto maggiormente rileva in questa sede, Y ha stipulato con l’agenzia un contratto di lavoro interinale a tempo determinato per un periodo di otto mesi, efficace a far data dal 20 luglio 2015. Y, tuttavia, non ha lavorato nel periodo compreso tra il 1 o gennaio 2016 e il 7 febbraio 2016 e, a partire dall’8 febbraio 2016, ha stipulato con la stessa agenzia interinale un nuovo contratto di lavoro. 26. Con decisione del 29 marzo 2016, il SVB ha informato Y che, ai sensi dell’AKW, non aveva diritto agli assegni familiari per i mesi di gennaio e di febbraio 2016, in quanto non aveva esercitato alcuna attività nei [OSCURATO:PERSONA] il primo giorno lavorativo di tali mesi ( 7 ). 27. Y, proponendo reclamo, ha chiesto al SVB che gli venissero riconosciuti gli assegni famigliari anche per i mesi di gennaio e febbraio 2016, sostenendo che nel suddetto periodo era in congedo e che dunque il rapporto di lavoro era ancora in vigore. 28. A seguito del rigetto del reclamo, Y ha reiterato la propria domanda dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) che, con sentenza del 5 gennaio 2017, l’ha respinta, confermando le valutazioni effettuate dal SVB. 29. Avverso tale sentenza, Y ha proposto appello dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] van Beroep (Corte d’appello in materia di previdenza sociale e di funzione pubblica, [OSCURATO:PERSONA]) giudice del rinvio. C. La decisione di rinvio pregiudiziale 30. [OSCURATO:PERSONA] van Beroep (Corte d’appello in materia di previdenza sociale e di funzione pubblica, [OSCURATO:PERSONA]) dopo aver riunito le due cause all’udienza del 29 maggio 2020, ha emesso la decisione di rinvio pregiudiziale in data 17 dicembre 2020. 31. Per quanto riguarda la vicenda di X, il giudice del rinvio afferma che – poiché il contratto di lavoro si caratterizzava per la presenza della menzionata clausola di agenzia, in base alla quale il rapporto di lavoro cessava automaticamente al termine dell’attività svolta presso l’impresa utilizzatrice – negli intervalli tra un’attività lavorativa ed un’altra non era in vigore alcun rapporto di lavoro. 32. Il giudice del rinvio evidenzia inoltre che le attività svolte da X a titolo di volontariato ed in ambito famigliare dietro retribuzione minima esulavano da un contesto di tipo economico ed erano prive di finalità reddituali. Perciò, esse, non potevano essere considerate come attività lavorative subordinate o assimilate. 33. Quanto a Y, la [OSCURATO:PERSONA] van Beroep (Corte d’appello in materia di previdenza sociale e di funzione pubblica, [OSCURATO:PERSONA]) osserva che il predetto non ha mai contestato il mancato pagamento delle retribuzioni nel periodo dal 1 o gennaio 2016 al 7 febbraio 2016 e che il nuovo contratto di lavoro è stato stipulato in data antecedente alla scadenza prevista per il precedente contratto. Tali circostanze inducono a ritenere che dal 1 o gennaio 2016 al 7 febbraio 2016 non fosse in vigore alcun rapporto di lavoro tra Y e l’agenzia interinale. 34. Il giudice del rinvio afferma dunque che entrambe le controversie vertono sulla questione se X e Y – soggetti che svolgono abitualmente la propria attività lavorativa nei [OSCURATO:PERSONA] ma risiedono in un altro Stato membro – siano rimasti assicurati ai sensi della disciplina previdenziale ed assistenziale dei [OSCURATO:PERSONA] durante gli intervalli tra i descritti rapporti di lavoro interinale. 35. Il quesito che viene posto, allora, è se tali intervalli possano costituire situazioni equiparate alle attività subordinate o autonome di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004 e, dunque, giustificare l’applicazione della legislazione dei [OSCURATO:PERSONA]. 36. Essendo pacifico che i casi in esame non rientrano nelle fattispecie previste dall’articolo 11, paragrafo 3, lettere b), c) e d) del regolamento n. 883/2004, una risposta negativa al predetto quesito imporrebbe di concludere che durante gli intervalli la legislazione applicabile era quella dello Stato di residenza, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento stesso, ossia la Germania per quanto riguarda X e la Polonia per quanto riguarda Y. 37. Nel sottolineare la problematicità della questione, il giudice del rinvio richiama la già citata sentenza del 23 aprile 2015, Franzen e a., che, sebbene riguardi l’interpretazione del regolamento n. 1408/71, è ritenuta trasponibile anche al regolamento n. 883/2004. 38. Da una possibile lettura di tale sentenza – fondata essenzialmente sul tenore letterale del suo punto 50 ( 8 ) – emergerebbe che le persone che svolgono abitualmente la loro attività professionale in uno Stato membro rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004 finché non abbiano cessato definitivamente o temporaneamente tale attività. Per accertare l’esistenza di tale cessazione sarebbe tuttavia irrilevante l’esistenza di un rapporto di lavoro. A tal fine andrebbero invece individuati dei criteri diversi, legati alle caratteristiche del lavoro, alla durata del periodo durante il quale gli interessati lo hanno svolto, alla durata degli intervalli, all’orientamento verso un unico mercato del lavoro nazionale. 39. Da altra possibile interpretazione della citata sentenza risulterebbe invece che, ai fini dell’applicazione della legge dello Stato di occupazione, sarebbe necessaria l’esistenza di un rapporto di lavoro. Sicché una persona diverrebbe automaticamente soggetta alla legislazione dello Stato di residenza nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato anche solo temporaneamente ed a prescindere dall’entità di tale interruzione. 40. Il giudice del rinvio evidenzia, inoltre, che la soluzione che limita l’applicabilità dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004 alle sole ipotesi in cui un rapporto di lavoro è in vigore, consente di individuare la legislazione applicabile con certezza al momento del verificarsi degli eventi. Tale soluzione, tuttavia, applicata a casi come quelli in esame, può comportare un mutamento molto frequente della legislazione applicabile e notevoli complicazioni amministrative, rivelandosi dunque un potenziale ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori. 41. Secondo il giudice del rinvio, anche la soluzione che impone di verificare, a prescindere dall’esistenza di un rapporto di lavoro, l’effettività dell’interruzione dell’attività – in base ad indici quali quelli indicati al precedente paragrafo 38 – sarebbe foriera di vantaggi e svantaggi. Quanto ai vantaggi, essa consentirebbe di evitare il mutamento della legislazione applicabile nel caso in cui le interruzioni tra i rapporti di lavoro siano di lieve entità. Quanto agli svantaggi, essa, basandosi su una valutazione retrospettiva dei fatti da effettuare ex post , sarebbe caratterizzata da un maggior margine di incertezza. 42. Alla luce di quanto sopra, la [OSCURATO:PERSONA] van Beroep (Corte d’appello in materia di previdenza sociale e di funzione pubblica, [OSCURATO:PERSONA]) ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1. Se l’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 debba essere interpretato nel senso che un lavoratore che vive in uno Stato membro e lavora nel territorio di un altro Stato membro in forza di un contratto di lavoro interinale, ai sensi del quale il contratto di lavoro cessa appena ha fine il lavoro interinale e successivamente torna in essere, nei periodi intermedi resti assoggettato alla legislazione di quest’ultimo Stato membro fintantoché non abbia temporaneamente posto fine a detto lavoro». «2. Quali fattori siano rilevanti per valutare in siffatti casi se si configura o meno una cessazione temporanea delle attività lavorative». «3. Dopo quale periodo di tempo si debba presumere che un lavoratore, che non ha più un rapporto di lavoro contrattuale, abbia temporaneamente posto fine alle sue attività lavorative nel paese di occupazione, tranne nel caso di indicazioni concrete in senso diverso». III. Analisi giuridica 43. Ritengo che le tre questioni pregiudiziali possano essere trattate congiuntamente, in quanto il quesito che da esse emerge è sostanzialmente unitario. 44. È pacifico che, nel caso di specie, sia X che Y rientrano nell’ambito di applicazione personale del regolamento n. 883/2004 e che le prestazioni di cui si tratta – vale a dire la pensione di vecchiaia e l’assegno familiare – ricadono nell’ambito di applicazione materiale del regolamento stesso. 45. Per quanto riguarda la vicenda di X, come già evidenziato sopra ai paragrafi 31 e 32, va osservato che i contratti di lavoro subordinato con l’agenzia interinale si caratterizzavano per la presenza di una «clausola di agenzia», in base alla quale il rapporto cessava automaticamente al termine dell’attività svolta presso l’impresa utilizzatrice. Per tale ragione, secondo quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] van Beroep (Corte d’appello in materia di previdenza sociale e di funzione pubblica, [OSCURATO:PERSONA]) tali rapporti di lavoro non erano in vigore negli intervalli tra un’attività lavorativa e l’altra. Il giudice del rinvio ha inoltre escluso che le attività svolte da X a titolo di volontariato ed in ambito familiare dietro retribuzione minima possano essere considerate come attività lavorative subordinate o assimilate. 46. Quanto a Y, come già specificato al paragrafo 33, il giudice del rinvio ha dichiarato che nel periodo compreso tra il 1 o gennaio 2016 ed il 7 febbraio 2016 non era in vigore alcun rapporto di lavoro. 47. Le vicende riguardanti X e Y possono allora essere accomunate, poiché entrambe riferite a periodi in cui nessun rapporto di lavoro era in vigore ed i predetti soggetti – [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] quello di abituale occupazione – non svolgevano alcuna attività lavorativa. 48. È possibile perciò affermare che con le sue questioni pregiudiziali, da trattare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza alla Corte di chiarire se ad X e Y – soggetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] da quello in cui, in base a rapporti di lavoro interinale, prestavano abitualmente la propria attività lavorativa – nei periodi di intervallo in cui nessuna attività lavorativa era da loro svolta e tali rapporti di lavoro erano cessati, si applichi la legge dello Stato di occupazione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004, ovvero la legge dello Stato di residenza, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del medesimo regolamento. A favore della prima soluzione si è espressa la Commissione europea; SVB ed il governo dei [OSCURATO:PERSONA] hanno sostenuto invece la seconda. 49. Per rispondere al quesito, considero opportuno svolgere preliminarmente un breve inquadramento del regolamento n. 883/2004. 50. Lo scopo di tale regolamento – che ha modernizzato e semplificato le norme contenute nel regolamento n. 1408/71, mantenendone lo stesso obiettivo – è coordinare i sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri, onde garantire l’esercizio effettivo della libera circolazione delle persone ( 9 ). 51. Esso non predispone un regime comune di sicurezza sociale, ma lascia sussistere regimi nazionali distinti ( 10 ), stabilendo una serie di principi comuni che le normative in materia di sicurezza sociale di tutti gli Stati membri devono rispettare. In tal modo, si vuole assicurare che le persone che esercitano la libertà di circolazione e di soggiorno all’interno dell’Unione non siano pregiudicate dai diversi sistemi nazionali per essersi avvalse di tale libertà ( 11 ). 52. In tale contesto, il titolo II del regolamento n. 883/2004 – intitolato «Determinazione della legge applicabile» – contiene appunto norme sul conflitto di leggi che permettono di determinare la normativa applicabile alle fattispecie ricadenti nell’ambito di applicazione del regolamento. 53. Si tratta di norme sul conflitto di leggi basate su criteri di collegamento analoghi a quelli esistenti nel diritto internazionale privato. Il loro scopo, infatti, è determinare la normativa applicabile a fattispecie che presentano elementi di collegamento con diversi Stati membri, in quanto relative, appunto, a lavoratori subordinati o autonomi che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione nel territorio dell’Unione ( 12 ). 54. La Corte ha chiarito in varie occasioni che le disposizioni del titolo II del regolamento n. 883/2004 costituiscono un sistema completo e uniforme di norme sul conflitto di leggi intese ad impedire la simultanea applicazione di più normative nazionali e a far sì che i soggetti rientranti nella sfera di applicazione del predetto regolamento non restino senza tutela in materia di sicurezza sociale per mancanza di una normativa cui far ricorso nel loro caso ( 13 ). In altri termini, si mira ad evitare, da un lato, che a causa di un conflitto negativo tra normative nazionali i lavoratori migranti siano lasciati senza protezione sociale e, dall’altro, che a causa di un conflitto positivo essi accumulino identici benefici ovvero siano assoggettati a contribuzione ai sensi della normativa di diversi Stati membri. 55. Le disposizioni in questione non hanno tuttavia lo scopo di stabilire le condizioni sostanziali per l’iscrizione ad un regime di sicurezza sociale o per l’esistenza del diritto alle relative prestazioni. Spetta in linea di principio alla legislazione degli Stati membri determinare tali condizioni ( 14 ). 56. Le norme sui conflitti di leggi previste dal regolamento n. 883/2004 s’impongono imperativamente agli Stati membri e questi ultimi non dispongono della facoltà di stabilire in che misura sia applicabile la propria normativa oppure quella di un altro Stato membro ( 15 ). Non possono, perciò, escludere dall’applicazione della propria normativa i soggetti ai quali quella normativa deve essere applicata in forza del regolamento ( 16 ). 57. Per risolvere i potenziali conflitti – positivi o negativi – di leggi nazionali, le disposizioni del titolo II del regolamento n. 883/2004 mirano a far sì che gli interessati siano soggetti al regime previdenziale di un solo Stato membro. 58. L’articolo 11 del regolamento n. 883/2004 – che è rubricato «Norme generali» e costituisce la «pietra angolare» del sistema – enuncia infatti al paragrafo 1 il principio di unicità della legislazione applicabile. 59. Pertanto, se una persona rientra nell’ambito di «applicazione ratione personae » del regolamento n. 883/2004, come definito all’articolo 2 di quest’ultimo, trova applicazione, in linea di massima, la legislazione di un singolo Stato membro, determinata in base alle disposizioni del titolo II dello stesso regolamento ( 17 ). 60. Per quanto poi in questa sede maggiormente interessa, l’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004, enuncia il principio della lex loci laboris , stabilendo che «una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro» ( 18 ). 61. I termini «attività subordinata o autonoma» sono definiti dall’articolo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 883/2004. Questa disposizione stabilisce che, ai fini di detto regolamento, si intende per «attività subordinata o autonoma»«qualsiasi attività o situazione assimilata considerata tale ai fini dell’applicazione della legislazione di sicurezza sociale dello Stato membro in cui è esercitata l’attività in questione o in cui esiste detta situazione». 62. Dunque, dalla lettura combinata di tali disposizioni risulta che l’applicazione della lex loci laboris è soggetta alla condizione che la persona stia esercitando un’attività considerata «subordinata o autonoma» dalla legislazione di sicurezza sociale dello Stato in questione ( 19 ). Ritengo, dunque, che l’esistenza di un rapporto di lavoro – qualificato come tale ai sensi della normativa ove esso si svolge – sia essenziale al fine dell’applicazione della legislazione dello Stato di occupazione. 63. L’esistenza di un rapporto di lavoro diviene ininfluente solo nell’ipotesi, eccezionale, contemplata dall’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, che equipara alle persone che esercitano un’attività subordinata o autonoma quelle che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di tale attività. 64. Il giudice del rinvio ha già espressamente dichiarato che la situazione di X e Y durante i periodi che intercorrono tra i rapporti di lavoro temporaneo non è considerata, secondo la legislazione dei [OSCURATO:PERSONA], come un’attività lavorativa subordinata o autonoma ( 20 ). 65. D’altra parte, è pacifico che i predetti soggetti, nei periodi in questione, non hanno ricevuto i benefici contemplati dall’articolo 11, paragrafo 2 del regolamento n. 883/2004. 66. Quanto esposto ai precedenti paragrafi impone di escludere nel caso di specie l’applicabilità della legge dello Stato di occupazione, tanto ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a) del regolamento n. 883/2004, quanto ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento stesso. 67. Tale soluzione appare la più idonea a perseguire gli scopi del regolamento n. 883/2004. Infatti, ancorando la competenza dello Stato di occupazione alla sussistenza di un rapporto di lavoro, è possibile identificare con immediatezza, al momento del verificarsi degli eventi, e con la dovuta sicurezza la legge nazionale applicabile. 68. Si preserva, così, la certezza giuridica, che costituisce un valore essenziale in un sistema che, come sopra ricordato, mira a consentire il coordinamento e ad evitare conflitti tra le normative nazionali secondo gli schemi tipici del diritto internazionale privato. 69. Del resto, come già accennato, il regolamento in esame non persegue la finalità di assicurare la sussistenza dei diritti alle prestazioni previdenziali e assistenziali, la cui disciplina è rimessa agli Stati membri. 70. Il diritto dell’Unione non garantisce ad un lavoratore che il trasferimento in uno Stato membro diverso dal proprio Stato di origine resti neutrale in materia previdenziale: un tale trasferimento, in considerazione delle disparità tra i regimi e le normative degli Stati membri, può, a seconda dei casi, risultare più o meno favorevole per l’interessato sotto tale profilo ( 21 ). 71. Perciò, il fatto che le persone interessate non abbiano diritto alla prestazione sociale in questione nel loro Stato membro di residenza è del tutto ininfluente rispetto all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi previste dal titolo II del regolamento n. 883/2004. Fermo restando peraltro che, in astratto, la legge dello Stato di residenza ben potrebbe essere più favorevole di quella dello Stato di occupazione. 72. Una interpretazione fondata sui criteri – quali quelli prospettati dalla Commissione nelle sue osservazioni – relativi alle caratteristiche del rapporto di lavoro, alla durata del periodo durante il quale gli interessati hanno svolto tale lavoro, alla durata degli intervalli, all’orientamento verso un unico mercato, sarebbe causa di maggiore opinabilità ed incertezza e rischierebbe di agevolare il sorgere di conflitti tra normative nazionali. 73. Peraltro, la durata degli intervalli e l’eventuale ritorno nel precedente Stato di occupazione sono circostanze determinabili solo ex post , sicché durante tali periodi non sarebbe possibile determinare la legislazione nazionale applicabile, con conseguenti problemi pratici, in particolare per l’erogazione di prestazioni – quali sono ad esempio gli assegni famigliari – che non sono condizionate alla cessazione tendenzialmente definitiva dell’attività lavorativa. 74. In considerazione di quanto esposto, mi pare che la necessità di non frammentare eccessivamente la normativa applicabile ad un unico lavoratore ( 22 ) sia recessiva rispetto alle esigenze di certezza giuridica sottese al sistema normativo in esame. 75. In proposito osservo anche che il legislatore dell’Unione, ove ha voluto impedire una simile frammentazione, lo ha fatto espressamente. 76. Il riferimento è alla disciplina di cui all’articolo 12 del regolamento n. 883/2004 in materia di distacco, secondo cui la persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro «che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i ventiquattro mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un’altra persona distaccata». 77. Tale disposizione – che ha la finalità di evitare che un’impresa con sede nel territorio di uno Stato membro sia costretta ad iscrivere i suoi dipendenti, normalmente soggetti alla normativa previdenziale di tale Stato membro, al regime previdenziale di un altro Stato membro nel quale siano inviati per svolgere lavori di durata limitata nel tempo ( 23 ) – ha evidentemente natura derogatoria ed eccezionale, ed è pertanto insuscettibile di essere applicata analogicamente al di fuori delle ipotesi da essa espressamente previste. Essa, peraltro, si riferisce ad ipotesi che – al contrario dei casi oggetto del procedimento principale – si caratterizzano per la sussistenza di rapporti di lavoro continuativi. 78. Nessun elemento poi può, a mio avviso, ricavarsi dalla citata sentenza Franzen a favore dell’applicazione della normativa dello Stato membro di occupazione anche a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. 79. Il punto 50 della citata sentenza indica come presupposto dell’applicazione dello Stato membro di occupazione il fatto che la persona interessata svolga «la sua attività professionale nel territorio di tale Stato membro». 80. Inoltre, ai punti 51 e 52 della menzionata sentenza, la Corte ha distinto il caso allora in esame da quelli, oggetto di talune precedenti sentenze ( 24 ), in cui vi era stata una cessazione, definitiva o temporanea, del rapporto di lavoro. 81. In particolare, si legge al citato punto 52 che «il periodo durante il quale non sono svolte le attività nell’ambito del lavoro occasionale non può essere considerato come una cessazione temporanea dell’attività» giacché «dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che il rapporto di lavoro (…) è durato cinque anni senza interruzioni». 82. Da ciò si desume che la Corte ha considerato essenziale la sussistenza continuativa di un rapporto di lavoro, ritenendo invece irrilevante – al pari della sentenza del 3 maggio 1990, Kits van Hejningen ( 25 ) – le concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ben potendo la legge dello Stato di occupazione applicarsi anche a rapporti di lavoro occasionali e part-time . 83. È perciò comprensibile che la Corte, in tale occasione, abbia ritenuto applicabile l’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004, anche nei giorni in cui la prestazione occasionale non era svolta, atteso che il caso ad essa sottoposto, al contrario di quello che qui ci occupa, si caratterizzava per un rapporto di lavoro che era sempre rimasto vigente. 84. Una ulteriore conferma della tesi da me proposta si rinviene anche nella sentenza del 13 settembre 2017, X ( 26 ) – anch’essa relativa al regolamento n. 1408/71 ma trasponibile, come detto, al regolamento n. 883/2004 – riguardante una persona che lavorava nei [OSCURATO:PERSONA], che aveva concordato con il suo datore di lavoro un periodo di congedo non retribuito e che, nel corso di tale congedo, aveva svolto un’ulteriore attività lavorativa in un altro Stato membro. 85. Al punto 24 di tale sentenza si legge che «nei limiti in cui una persona conserva la qualità di lavoratore subordinato durante il periodo di congedo non retribuito accordatogli dal suo datore di lavoro, si può ritenere che essa eserciti un’attività subordinata ai sensi del titolo II del regolamento n. 1408/71 nonostante la sospensione dei principali obblighi derivanti dal rapporto di lavoro per tale periodo di tempo determinato». 86. Tal affermazione, a mio avviso, conferma che, ai fini dell’applicazione della lex loci laboris , è sempre necessaria l’esistenza di un rapporto di lavoro, a prescindere dall’eventuale sospensione degli obblighi concreti che da essa derivano ( 27 ). 87. Ritengo, in conclusione, che la situazione in cui versavano X e Y durante gli intervalli non possa essere ricondotta nell’ambito dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004 (così come in quella di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento stesso) e che debba pertanto escludersi che a tali situazioni sia applicabile la legge dello Stato di occupazione. 88. È pacifico, inoltre, che le persone interessate non si trovavano nelle situazioni di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettere b), c) e d), del regolamento n. 883/2004, le quali si riferiscono ai pubblici dipendenti, alle persone che ricevono un’indennità di disoccupazione ed alle persone chiamate o richiamate alle armi o al servizio civile. 89. Ciò premesso, deve concludersi nel senso che le ipotesi in questione rientrano nell’ambito della disposizione residuale contenuta alla lettera e) del citato articolo 11, paragrafo 3, la quale si applica a tutte le persone non contemplate dalle lettere da a) a d) di tale disposizione ( 28 ) e, in particolare, sia alle persone che hanno cessato definitivamente qualsiasi attività professionale sia a quelle che hanno cessato solo temporaneamente la loro attività ( 29 ). 90. Tale conclusione, ribadisco, è conforme all’obiettivo delle disposizioni del titolo II del regolamento n. 883/2004, le quali mirano a far sì che le persone interessate siano soggette alla legislazione sociale di un solo Stato membro e non a garantire l’erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, la quale resta invece subordinata alla sussistenza delle condizioni sostanziali previste dallo Stato membro la cui legislazione nel caso di specie è applicabile. 91. Sarà, ovviamente, in concreto, il giudice nazionale a far applicazione dei suddetti principi, applicandoli al caso di specie e interpretando la legislazione nazionale in conformità al diritto dell’Unione. IV. Conclusione 92. Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] van Beroep (Corte d’appello in materia di previdenza sociale e di funzione pubblica, [OSCURATO:PERSONA]) come segue. «L’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004, deve essere interpretato nel senso che un lavoratore [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], che svolga abitualmente la propria attività lavorativa in un altro Stato membro, non rimane soggetto alla legislazione dello Stato di occupazione durante i periodi in cui, ai sensi della legislazione di sicurezza sociale di tale Stato, non ha un contratto di lavoro vigente e non svolge alcuna prestazione lavorativa, considerabile, ai sensi della legislazione dello Stato membro, attività subordinata o autonoma. Durante i suddetti intervalli, conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004, è invece applicabile la legislazione dello Stato di residenza». ( 1 ) Lingua originale: l’italiano. ( 2 ) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ( GU 2004, L 166, pag. 1 , e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (UE) n. 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che istituisce l’autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n o 883/2004, (UE) n o 492/2011 et (UE) 2016/589, e che abroga la decisione (UE) 2016/344 ( GU 2019, L 186, pag. 21 ). ( 3 ) Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità ( GU 1971, L 149, pag. 2 ), come modificato dal Regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio del 2 dicembre 1996 che modifica e aggiorna il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 ( GU 1997, L 28, pag. 1 ). ( 4 ) Evidenzio fin d’ora che entrambe le vicende oggetto del procedimento principale riguardano rapporti di lavoro interinale. Come noto, si tratta di una tipologia di lavoro – disciplinata a livello dell’Unione dalla direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale – a cui partecipano tre soggetti: l’agenzia interinale, il lavoratore e l’impresa utilizzatrice. Tali rapporti sono contraddistinti da uno schema triangolare, basato sulla contemporanea esistenza di due contratti: un contratto di lavoro subordinato tra l’agenzia ed il lavoratore; un contratto in forza del quale l’agenzia fornisce all’impresa utilizzatrice uno o più lavoratori. Questi ultimi, dunque, restano formalmente assunti e retribuiti dalla stessa agenzia, prestando tuttavia la loro opera lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore utilizzatore. Il contratto di lavoro subordinato tra agenzia e lavoratore può essere stipulato a tempo indeterminato o a tempo determinato. Solo nel primo caso, il lavoratore ha diritto a percepire un’indennità di disponibilità, per i periodi in cui resta in attesa di essere inviato presso un’impresa utilizzatrice. ( 5 ) Questo schema contrattuale è contemplato dall’articolo 7:691, paragrafo 2, del [OSCURATO:PERSONA] (codice civile dei [OSCURATO:PERSONA]). ( 6 ) Sentenza del 23 aprile 2015, Franzen e a. ( C‑382/13 , EU:C:2015:261 ). ( 7 ) In proposito, come osservato dal SVB nelle sue osservazioni (punto 19), rileva anche l’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ( GU 2009, L 284, pag. 1 ), ai sensi del quale «[s]e la legislazione applicabile e/o la competenza a concedere prestazioni familiari cambia da uno Stato membro all’altro nel corso di un mese civile, quali che siano le scadenze per il versamento delle prestazioni familiari previste dalla legislazione di tali Stati membri, l’istituzione che ha erogato le prestazioni familiari in applicazione della legislazione ai sensi della quale le prestazioni sono state concesse all’inizio di tale mese sostiene tale onere fino alla fine del mese in corso». ( 8 ) Al punto 50 della sentenza Franzen, la Corte ha affermato che «la normativa dello Stato membro di occupazione continua ad applicarsi sino a quando la persona interessata svolge la sua attività professionale nel territorio di tale Stato membro. A tal fine, l’esistenza di un rapporto di lavoro e il tipo di rapporto di lavoro, a tempo parziale o occasionale, oppure il numero di ore svolte dal lavoratore, sono privi di rilevanza » (il corsivo è mio). ( 9 ) V. i considerando 1, 3, 4 e 45 del regolamento n. 883/2004. V., anche, sentenza del 30 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv) ( C‑285/20 , EU:C:2021:785 , punto 42 ), sentenza del 29 ottobre 2020, Veselības ministrija ( C‑243/19 , EU:C:2020:872 , punto 22 ) e sentenza del 21 marzo 2018, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑551/16 , EU:C:2018:200 , punto 31 ). ( 10 ) V. sentenza del 25 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Assegni familiari per cooperanti) ( C‑372/20 , EU:C:2021:962 , punto 71 ), sentenza del 14 giugno 2016, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑308/14 , EU:C:2016:436 , punto 67 ) e sentenza del 21 marzo 2018, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑551/16 , EU:C:2018:200 , punto 44 ). ( 11 ) V. conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa Commissione/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑308/14 , EU:C:2015:666 , paragrafo 49 ), oltre alle mie conclusioni nella causa SF ( C‑631/17 , EU:C:2019:10 , paragrafo 21 ). ( 12 ) V. le conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Franzen e a. ( C‑382/13 , EU:C:2014:2190 , paragrafo 63 ). ( 13 ) V. sentenza del 3 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑784/19 , EU:C:2021:427 , punto 32 ) e sentenza del 16 luglio 2020, AFMB ( C‑610/18 , EU:C:2020:565 , punto 40 e giurisprudenza ivi citata). ( 14 ) V. sentenza del 15 luglio 2021, A (Assistenza sanitaria pubblica) ( C‑535/19 , EU:C:2021:595 , punto 47 e giurisprudenza ivi citata). V. anche sentenza dell’11 giugno 1998, Kuusijärvi ( C‑275/96 , EU:C:1998:279 , punto 29 ). ( 15 ) V. sentenza del 15 luglio 2021, A (Assistenza sanitaria pubblica) ( C‑535/19 , EU:C:2021:595 , punto 48 ) e sentenza del 25 ottobre 2018, Walltopia ( C‑451/17 , EU:C:2018:861 , punto 48 ). ( 16 ) V. sentenza dell’11 giugno 1998, Kuusijärvi ( C‑275/96 , EU:C:1998:279 , punto 30 ). ( 17 ) V. sentenza del 3 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑784/19 , EU:C:2021:427 , punto 33 ) e sentenza del 16 luglio 2020, AFMB ( C‑610/18 , EU:C:2020:565 , punto 41 e giurisprudenza ivi citata). ( 18 ) Tale principio generale mira a garantire che tutti i lavoratori che lavorano nel medesimo paese rientrino nell’ambito di applicazione della stessa legislazione in materia di sicurezza sociale e ricevano le medesime prestazioni sociali (v. sentenza del 6 settembre 2018, Alpenrind e a., C‑527/16 , EU:C:2018:669 , punti 97 e 98 ). In questo modo è possibile prevenire forme indesiderate di concorrenza sul piano dei costi salariali e, di conseguenza, una pressione sui regimi previdenziali nazionali. V. conclusioni dell’avvocato generale Pikamäe nella causa AFMB ( C‑610/18 , EU:C:2019:1010 , paragrafo 29 ). ( 19 ) Si veda, in relazione a ciò, la sentenza del 13 settembre 2017, X ( C‑569/15 , EU:C:2017:673 , punti da 23 a 26 ). ( 20 ) V. punti da 4.3 a 4.7 della decisione di rinvio. ( 21 ) V. sentenza del 19 settembre 2019, van den Berg e a. ( C‑95/18 e C‑96/18 , EU:C:2019:767 , punto 64 ). Da tale sentenza – che ha ad oggetto un rinvio pregiudiziale emesso dall’[OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte Suprema dei [OSCURATO:PERSONA]), nell’ambito dello stesso procedimento, giunto però al grado di legittimità, che aveva condotto alla menzionata sentenza del 23 aprile 2015, Franzen e a. – si desume che lo Stato di occupazione non è tenuto ad ammettere il lavoratore [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] nel suo regime assicurativo per periodi nel corso dei quali la legislazione dello Stato di residenza è applicabile in forza del titolo II del regolamento n. 883/2004. ( 22 ) Si veda, in proposito, la sentenza del 17 dicembre 1970, Manpower ( C‑35/70 , EU:C:1970:120 ). È vero che tale sentenza ha affermato che è nell’interesse dei lavoratori migranti non essere soggetti per brevi periodi alle legislazioni di diversi [OSCURATO:PERSONA], in quanto essi sarebbero il più delle volte danneggiati dal fatto che le legislazioni nazionali escludono generalmente brevi periodi per il beneficio di alcune prestazioni sociali. Tuttavia, tale sentenza – che aveva ad oggetto una domanda pregiudiziale vertente sull’articolo 13, lettera a) del regolamento n. 3 del Consiglio CEE del 25 settembre 1958, relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti – riguardava il dipendente di un’agenzia di lavoro interinale francese che veniva invitato a svolgere la propria attività lavorativa presso un’impresa tedesca. Si trattava dunque di un unico rapporto di lavoro subordinato, stabile e continuativo, instaurato tra il lavoratore e l’agenzia interinale (cfr. punti da 17 a 19 di tale sentenza), che – al contrario dei casi oggi alla nostra attenzione – era privo di interruzioni. È comprensibile che, in una situazione siffatta, la Corte, interpretando estensivamente l’articolo 13, lettera a) del regolamento da ultimo citato, il quale si riferiva espressamente alle sole ipotesi di distacco, ha ritenuto che dovesse essere applicata la normativa dello Stato membro ove era situata l’agenzia interinale. ( 23 ) V. sentenza del 3 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑784/19 , EU:C:2021:427 , punto 60 ) e sentenza del 25 ottobre 2018, Walltopia ( C‑451/17 , EU:C:2018:861 , punto 39 e giurisprudenza ivi citata). ( 24 ) Il riferimento era alla sentenza dell’11 giugno 1998, Kuusijärvi ( C‑275/96 , EU:C:1998:279 , punti 39 e 40 ) e alla sentenza dell’11 novembre 2004, Adanez-Vega ( C‑372/02 , EU:C:2004:705 , punto 24 ). ( 25 ) V. sentenza del 3 maggio 1990, Kits van Heijningen ( C‑2/89 , EU:C:1990:183 ). Ai punti 14 e 15 di tale sentenza, la Corte ha rilevato che l’articolo 13, paragrafo 2, lettera a) del regolamento n. 1408/71 non distingueva «fra attività subordinata svolta a tempo pieno e attività subordinata svolta a tempo parziale». Per tale ragione, la Corte ha affermato che, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, una persona rientrante nella sfera d’applicazione del regolamento, la quale svolga un’attività subordinata a tempo parziale nel territorio di uno Stato membro, è soggetta alla normativa di detto Stato sia durante i giorni in cui svolge detta attività sia nei giorni in cui non la svolge. ( 26 ) V. sentenza del 13 settembre 2017, X ( C‑569/15 , EU:C:2017:673 ). ( 27 ) Si vedano, in questo senso, anche le conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa X ( C‑569/15 , EU:C:2017:181 , paragrafi da 31 a 36 ). ( 28 ) Si veda sentenza dell’8 maggio 2019, SF ( C‑631/17 , EU:C:2019:381 , punto 40 ). ( 29 ) Si veda sentenza dell’11 novembre 2004, Adanez-Vega ( C‑372/02 , EU:C:2004:705 , punto 24 ).
Sentenza Corte di giustizia UE n. 883/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris