CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 febbraio 2022
Cassazione n. 08170/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11052-2018 proposto da: COMUNE di OLBIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 330/8/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della SARDEGNA, SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 04/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che il Comune di Olbia ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sardegna, sez. di Sassari, che ha riformato la pronuncia della CTP di Sassari, ove erano rigettate le ragioni della parte contribuente in tema di TARSU su area industriale; che la parte contribuente ha spiegato tempestivo controricorso; che, in prossimità dell'udienza la parte privata a depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni; CONSIDERATO che la causa è stata sospesa ex art. 6 del D.L. 119/2018 fino al 10.6.2019 e che la parte interessata non ha presentato l'istanza di trattazione entro il 31.12.2020, si deve dichiarare l'estinzione del giudizio; PQM La Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma tredicesimo, d.l. n. 119/2018. Così deciso in Roma, 11 22 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ente Mauro M [OSCURATO:PERSONA] I 444AR 202