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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12273/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna, ha confermato la penale responsabilità dei suddetti imputati, condannando [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi tre di reclusione e concedendo a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della non menzione della condanna per il reato di rissa, commesso in data 17.12.2014; Rilevato preliminarmente che i ricorsi propongono censure largamente sovrapponibili e, pertanto, esaminabili congiuntamente in relazione ai primi quattro motivi; Considerato che il primo motivo, che denunzia l'omessa risposta in ordine alla violazione dell'art. 34 cod.proc.pen. (incompatibilità del giudicante per avere pronunciato sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. nei confronti di un corrissante, giudicato separatamente), è manifestamente infondato, non avendo i ricorrenti proposto istanza di ricusazione nel relativo giudizio di merito (Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, Rv. 273852, secondo la quale l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 34 cod. proc. pen. non è deducibile come motivo di nullità della decisione in sede di gravame, ma può costituire motivo di ricusazione del giudice, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, propone doglianze in fatto ed è meramente reiterativo delle censure svolte in sede di appello; Considerato che il terzo motivo di ricorso, di censura della motivazione con la quale è stata esclusa la configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, omette il confronto con la pronuncia impugnata, la quale ha evidenziato (in disparte i profili di rito su cui si appunta il motivo di ricorso) come il fatto non possa essere ritenuto di particolare tenuità, alla luce della gravità delle conseguenze che ne sono derivate, con apprezzamento insindacabile nella presente sede (pag. 5 della sentenza); Considerato che il quarto motivo, che lamenta per [OSCURATO:PERSONA] il diniego delle attenuanti generiche e per [OSCURATO:PERSONA] il giudizio di bilanciamento operato, non si confronta con la motivazione della sentenza di appello: quanto al primo profilo la doglianza è manifestamente infondata in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; quanto al motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, ne va rilevata la manifesta infondatezza implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Considerato che il quinto motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], il quale denuncia il vizio di motivazione in riferimento al diniego della sospensione condizionale, omette il confronto con la sentenza del giudice di appello, il quale ha esplicitato le ragioni del diniego con motivazione congrua ed esente da vizi logici; Rilevato, dunque, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 nove

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna, ha confermato la penale responsabilità dei suddetti imputati, condannando [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi tre di reclusione e concedendo a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della non menzione della condanna per il reato di rissa, commesso in data 17.12.2014; Rilevato preliminarmente che i ricorsi propongono censure largamente sovrapponibili e, pertanto, esaminabili congiuntamente in relazione ai primi quattro motivi; Considerato che il primo motivo, che denunzia l'omessa risposta in ordine alla violazione dell'art. 34 cod.proc.pen. (incompatibilità del giudicante per avere pronunciato sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. nei confronti di un corrissante, giudicato separatamente), è manifestamente infondato, non avendo i ricorrenti proposto istanza di ricusazione nel relativo giudizio di merito (Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, Rv. 273852, secondo la quale l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 34 cod. proc. pen. non è deducibile come motivo di nullità della decisione in sede di gravame, ma può costituire motivo di ricusazione del giudice, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, propone doglianze in fatto ed è meramente reiterativo delle censure svolte in sede di appello; Considerato che il terzo motivo di ricorso, di censura della motivazione con la quale è stata esclusa la configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, omette il confronto con la pronuncia impugnata, la quale ha evidenziato (in disparte i profili di rito su cui si appunta il motivo di ricorso) come il fatto non possa essere ritenuto di particolare tenuità, alla luce della gravità delle conseguenze che ne sono derivate, con apprezzamento insindacabile nella presente sede (pag. 5 della sentenza); Considerato che il quarto motivo, che lamenta per [OSCURATO:PERSONA] il diniego delle attenuanti generiche e per [OSCURATO:PERSONA] il giudizio di bilanciamento operato, non si confronta con la motivazione della sentenza di appello: quanto al primo profilo la doglianza è manifestamente infondata in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; quanto al motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, ne va rilevata la manifesta infondatezza implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Considerato che il quinto motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], il quale denuncia il vizio di motivazione in riferimento al diniego della sospensione condizionale, omette il confronto con la sentenza del giudice di appello, il quale ha esplicitato le ragioni del diniego con motivazione congrua ed esente da vizi logici; Rilevato, dunque, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 nove
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