CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 02318/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.LOCONTE Simone ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la decisione del Tribunale di Como che lo aveva riconosciuto responsabile dei reato di furto di autoveicolo con l'aggravante della esposizione alla pubblica fede e del reato di inosservanza alle prescrizioni relative a misura di sicurezza personale e, ritenuta la recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni due mesi quattro di reclusione ed euro 400 di ammenda in continuazione con i fatti giudicati dal Tri- bunale di Como con sentenza in data 19 Maggio 2017. 2. Lamenta il ricorrente la misura del trattamento sanzionatorio con particolare riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione del comportamento processuale improntato alla confessione. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato il quale fornisce adeguata contezza delle ragioni del trattamento san- zionatorio e in particolare del mancato riconoscimento delle circostanze atte- nuanti generiche, facendo riferimento alla gravità della condotta, alla ricorrenza di precedenti specifici e all'assenza di profili di meritevolezza, laddove la confes- sione del reato, come riqualificata la originaria contestazione, rispondeva ad una scelta strategica difensiva in ragione del fatto che il delitto di furto mono- aggravato é punito meno severamente rispetto alla ipotesi in origine contestata. Va rilevato in proposito che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero al giudi- zio di equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rile- vanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale). 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente • [OSCURATO:PERSONA] ncescØ' aria Ciampi