CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 23749/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata ENNA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania - quale giudice del riesame - ha annullato il sequestro preventivo disposto dal GIP presso il Tribunale di Catania nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato previsto dall'art.648-ter cod.pen., limitatamente all'immobile sito in Viagrande, via [OSCURATO:PERSONA] n.18, foglio 6, p.11a 185 - sub.1, confermando nel resto la misura cautelare reale, con specifico riferimento alla [OSCURATO:SOCIETA]., di cui la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è socia unica e legale rappresentante. Nella motivazione dell'ordinanza il Tribunale ha premesso che il sequestro era stato emesso ai sensi dell'art.240-bis cod.proc.pen., sul .presupposto che il [OSCURATO:SOCIETA] (convivente della Urania) avesse impiegato e riciclato - nella [OSCURATO:SOCIETA]. e nella ditta individuale omonima - i proventi derivanti dal reato previsto dall'art.74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, commesso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non avendo l'indagato medesimo e il suo nucleo familiare la capacità economica per acquistare lecitamente gli immobili e le aziende sottoposti a sequestro. Il Tribunale ha quindi ritenuto non fondata l'eccezione di nullità del provvedimento di sequestro sotto il profilo del difetto di motivazione anche in riferimento al presupposto rappresentato dal periculum in mora. In punto di fumus dei contestati reati di riciclaggio e autoriciclaggio contestati al [OSCURATO:SOCIETA] nonché a Franco e [OSCURATO:PERSONA] e posti alla base del provvedimento ha richiamato gli esiti delle acquisizioni documentali in atti e delle intercettazioni, ritenendo che tali elementi evidenziassero che gli stessi Franco e [OSCURATO:PERSONA] avevano impiegato i proventi illeciti dell'attività di traffico di sostanze stupefacenti nella [OSCURATO:SOCIETA]., con cui avevano tenuto una dettagliata contabilità. In ordine al requisito della sproporzione tra valore dei beni sequestrati e redditi dichiarati dalla Urania, il Tribunale ha rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA]. risultava collegata anche fisicamente alle altre sedi e attività commerciali del Florìo nel ramo della compravendita e autonoleggi di autovettura e motocicli e come la stessa società dovesse essere ritenersi uno degli schermi dietro il quale l'indagato esercitava la propria attività economica. Il Tribunale ha poi rilevato che la Urania era titolare di redditi legittimi e dichiarati ai fini delle imposte sul reddito in misura modestissima e non sufficienti neanche per il sostentamento vitale, emergendo pertanto in modo chiaro il dato della sperequazione dei redditi medesimi rispetto al valore dei beni oggetto del sequestro. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. per la motivazione apparente ovvero assente del provvedimento impugnato. Ha dedotto che il Tribunale si sarebbe limitato a rigettare con clausole di stile l'eccezione di nullità del provvedimento emesso dal GIP in punto di sussistenza del periculum in mora, senza neanche nulla argomentare in punto di nesso di pertinenzialità tra il bene in sequestro e il reato commesso 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato. 2. Nell'unitario motivo di ricorso, il difensore dell'indagato ha sollevato un unico profilo di doglianza; ovvero ha censurato il provvedimento del Tribunale del riesame nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di motivazione del provvedimento di sequestro preventivo in punto di sussistenza del presupposto del periculum in mora. 3. In ordine a tale censura, va dunque richiamato l'arresto espresso da Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789, in base al quale - nei procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro - le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma 9 dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma 7, dello stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa. Altresì, con specifico riferimento alla sussistenza del presupposto del periculum in mora, le Sezioni Unite hanno ritenuto - anche in riferimento alla necessità del rispetto del principio di proporzionalità, ripetutamente enunciato pure dalla giurisprudenza europea - che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848). Mentre analogo principio è stato enunciato a proposito della confisca c.d. allargata ora regolata dall'art.240-bis cod.pen., in relazione alla quale Sez. 5, n. 44221 del 29/09/2022, Poerio, Rv. 283810, ha rilevato che il relativo provvedimento deve contenere una concisa motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora, illustrando, nel rispetto dei criteri di adeguatezza e di proporzionalità della misura reale, le ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio; chiarendo in motivazione che tra le ragioni anticipatorie, sufficienti a sostenere l'onere motivazionale richiesto, rientrano quelle attinenti al fatto che il bene potrebbe essere, nelle more del giudizio, modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato. 4. Ciò premesso, deve ritenersi come nell'originario provvedimento ablatorio - confermato sul punto dal Tribunale del riesame - fossero adeguatamente esplicitati i motivi sottesi alla sussistenza del presupposto del periculum in mora, avendo il GIP argomentato proprio in riferimento al ragionevole e concreto pericolo che i beni sottoposti a vincolo potessero - attesa la loro agevole commerciabilità e in considerazione della complessità del giudizio e della presumibile non brevità del relativo accertamento - essere dispersi ovvero alienati a terzi e quindi sottratti alla eventuale confisca; argomentando, specificamente, come [OSCURATO:PERSONA]° avesse dimostrato una particolare versatilità e spregiudicatezza nel provvedere a modifiche soggettive delle compagini societarie e delle ditte individuali a lui riconducibili. 5. Altresì, in ordine a ulteriore punto sollevato dalla difesa, va ricordato che - in tema di confisca c.d. allargata - non è richiesto alcun nesso di strumentalità tra il bene sottoposto a vincolo e il reato ipotizzato, potendo quindi essere oggetto del sequestro anche beni acquisiti anteriormente rispetto al reato (Sez. 5, n. 19358. 21/02/2013, Rao, Rv. 255381; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269657). 6. Deve quindi ritenersi che il provvedimento di sequestro preventivo fosse rispettoso dei necessari oneri motivazionali, come desumibili, dai predetti principi, con conseguente infondatezza della relativa argomentazione difensiva. 7. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagament