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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 269/2006

ECLI:EU:T:2006:293
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 4 ottobre 2006 – [OSCURATO:SOCIETA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]) (Causa T–96/05) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] – Marchio nazionale figurativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Prova dell’uso del marchio anteriore – Art. 15, n. 2, lett. a), e art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94» Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore (Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 15, n. 1, e 43, nn. 2 e 3) (v. punti 26‑27) Oggetto Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 24 novembre 2004 (procedimento R 269/2004‑1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. e la J.M. [OSCURATO:PERSONA] mbH.

Dati relativi alla causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]» per prodotti della classe 32 – Domanda n. 2029726 Titolare del marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione: J.M. [OSCURATO:PERSONA] mbH Marchio o segno distintivo fatto valere nel procedimento di opposizione: marchio denominativo tedesco «[OSCURATO:PERSONA]» per prodotti della classe 33 Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione Decisione della commissione di ricorso: ricorso accolto Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La ricorrente è condannata alle spese sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e dall’interveniente.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 4 ottobre 2006 – [OSCURATO:SOCIETA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]) (Causa T–96/05) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] – Marchio nazionale figurativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Prova dell’uso del marchio anteriore – Art. 15, n. 2, lett. a), e art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94» Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore (Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 15, n. 1, e 43, nn. 2 e 3) (v. punti 26‑27) Oggetto Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 24 novembre 2004 (procedimento R 269/2004‑1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. e la J.M. [OSCURATO:PERSONA] mbH. Dati relativi alla causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]» per prodotti della classe 32 – Domanda n. 2029726 Titolare del marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione: J.M. [OSCURATO:PERSONA] mbH Marchio o segno distintivo fatto valere nel procedimento di opposizione: marchio denominativo tedesco «[OSCURATO:PERSONA]» per prodotti della classe 33 Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione Decisione della commissione di ricorso: ricorso accolto Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La ricorrente è condannata alle spese sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e dall’interveniente.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 269/2006 — Fons Iuris — Fons Iuris