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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2021

Cassazione n. 41208/2021

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a seguente ORDINANZA VLL sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2019 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle paH7iTi udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha applicato, ex art. 444 c.p.p., la pena concordata tra le parti nei confronti dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui alli art 493 ter cp.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore lamentando, con un unico motivo l'errata determinazione della pena.

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge.

Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, introdotto con la Legge del 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso di specie il ricorrente lamenta genericamente l'errore di calcolo della pena, ponendosi, dunque, al di fuori dei limiti consentiti dalla norma suddetta.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato de plano inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende.

Deciso il 19.05.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] de Gregorio 1 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA VLL sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2019 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle paH7iTi udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha applicato, ex art. 444 c.p.p., la pena concordata tra le parti nei confronti dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui alli art 493 ter cp. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore lamentando, con un unico motivo l'errata determinazione della pena. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge. Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, introdotto con la Legge del 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso di specie il ricorrente lamenta genericamente l'errore di calcolo della pena, ponendosi, dunque, al di fuori dei limiti consentiti dalla norma suddetta. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato de plano inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 19.05.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] de Gregorio 1 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41208/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris