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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 giugno 2021

Cassazione n. 29611/2021

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15993-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro COMUNE di PECCIOLI; - intimato - avverso la sentenza n. 2029/4/18 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 15/11/2018; ( udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 n. 15993 sez.

MT - ud. 16-06-2021 -2- Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Pisa , con sentenza n. 25/2016 , rigettava il ricorso proposto dalla Edilca*di [OSCURATO:PERSONA] & c. s.a.s. avverso gli avvisi d'accertamento 1216, 1217 e 1218 rispettivamente per ICI 2008,2009 e 2010.

Avverso detta decisione la contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Toscana che, con sentenza 3886/18/2017,rigettava l'impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la società contribuente sulla base di un unico motivo.

L'Amministrazione non ha resistito con controricorso .

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi delPart- 380 bis cpc Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso la contribuente deduce il carattere apodittico e meramente apparente della motivazione della sentenza che non offrirebbe alcun elemento per chiarire perché i terreni prima delle opere di urbanizzazione avevano un valore di 50 euro al mq.

Il motivo è manifestamente fondato.

Occorre rammentare che questa Corte ha ritenuto che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass 24452/18 ;Cass.

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017; Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Nel caso di specie la motivazione ha affermato che successivamente alle opere di urbanizzazione " come previsto dal regolamento comunale ha rideterminato i valori delle aree fabbricabili considerando l'incremento ,già quantificato in convenzione per le opere di urbanizzazione in euro 501.000,00 e addivenendo legittimamente al valore di euro 110,00 al mq ai fini della valorizzazione per l'applicazione dell 'IC1".

Tale motivazione non risulta esplicativa delle ragioni per cui si è pervenuto alla determinazione del valore di 110,00 euro al metro quadro.

Il dato di 501 mila euro non si rinviene infatti nel corpo della sentenza e non è dato sapere come tale somma si rapporti al metro quadro dei terreni.

Inoltre nella parte narrativa della sentenza si è fatto riferimento a diversi dati laddove si è affermato quanto segue.

"Dall'osservanza delle obbligazioni previste dalla convenzione è conseguita, per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria un incidenza di 45 euro mq dal quale si evince un prezzo unitario finito del terreno edificabile pari a euro 19,00+45,00 mq = euro 64,00 mq Quanto alore conseguente all'analisi estimativa fondata sul valore iniziale del terreno e dei costi sostenuti ( euro 64,00) è stato sempre applicato a questa aree nel corso della Lottizzazione la cui convenzione decennale doveva andare a scadenza il 27.9.12 ( vedasi convenzione).

A far data dal secondo semestre del 2008, e ,cioè, quattro anni prima della scadenza naturale della Convenzione, l'Amministrazione comunale ha applicato il valore unitario delle stesse aree ricadenti ancora nell'ambito AT] da euro 60/mq ad euro 110,00/mq ( valore unitario per le aree ricadenti nell'Ambito AT2- zona di completamento)".

Tale narrazione non si raccorda con la motivazione fornita nella parte motivazionale della sentenza perché, ribadito il valore iniziale del terreno in euro 64,00 mq ( senza riportare in alcun modo i termini della Convenzione) ,si afferma che il valore predetto, riferito ad aree ricadenti in ambito AT1, sia stato aumentato a 110,00 euro mq ,applicato alle aree ricadenti in ambito AT 2, senza che sia stata fornita alcuna ragione di ciò e senza neppure che sia indicato a cosa si riferiscano le aree AT 1 ed AT 2 e soprattutto senza che, successivamente nella già citata motivazione, si sia fatto riferimento e si sia dato conto dei predetti dati che sono diversi rispetto a quelli dianzi richiamati contenuti nella parte motiva ove, come riportato, si è affermato che i valori venali , rideterminati come previsto dal regolamento comunale (di cui non vengono forniti elementi ) e considerato l'incremento già quantificato in convenzione per le opere di urbanizzazione in euro 501 mila, erano stati legittimamente determinati al valore di 110,00 euro /mq.

Trattasi di una motivazione del tutto perplessa in quanto basata su dati tra loro non coordinati se non addirittura contrastanti di cui non viene fornita spiegazione sulla loro esatta origine e su come gli stessi si rapportino tra loro.

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra ,con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Toscana per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Toscana ,in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15993-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro COMUNE di PECCIOLI; - intimato - avverso la sentenza n. 2029/4/18 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 15/11/2018; ( udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 15993 sez. MT - ud. 16-06-2021 -2- Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Pisa , con sentenza n. 25/2016 , rigettava il ricorso proposto dalla Edilca*di [OSCURATO:PERSONA] & c. s.a.s. avverso gli avvisi d'accertamento 1216, 1217 e 1218 rispettivamente per ICI 2008,2009 e 2010. Avverso detta decisione la contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Toscana che, con sentenza 3886/18/2017,rigettava l'impugnazione. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la società contribuente sulla base di un unico motivo. L'Amministrazione non ha resistito con controricorso . La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi delPart- 380 bis cpc Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso la contribuente deduce il carattere apodittico e meramente apparente della motivazione della sentenza che non offrirebbe alcun elemento per chiarire perché i terreni prima delle opere di urbanizzazione avevano un valore di 50 euro al mq. Il motivo è manifestamente fondato. Occorre rammentare che questa Corte ha ritenuto che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass 24452/18 ;Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017; Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Nel caso di specie la motivazione ha affermato che successivamente alle opere di urbanizzazione " come previsto dal regolamento comunale ha rideterminato i valori delle aree fabbricabili considerando l'incremento ,già quantificato in convenzione per le opere di urbanizzazione in euro 501.000,00 e addivenendo legittimamente al valore di euro 110,00 al mq ai fini della valorizzazione per l'applicazione dell 'IC1". Tale motivazione non risulta esplicativa delle ragioni per cui si è pervenuto alla determinazione del valore di 110,00 euro al metro quadro. Il dato di 501 mila euro non si rinviene infatti nel corpo della sentenza e non è dato sapere come tale somma si rapporti al metro quadro dei terreni. Inoltre nella parte narrativa della sentenza si è fatto riferimento a diversi dati laddove si è affermato quanto segue. "Dall'osservanza delle obbligazioni previste dalla convenzione è conseguita, per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria un incidenza di 45 euro mq dal quale si evince un prezzo unitario finito del terreno edificabile pari a euro 19,00+45,00 mq = euro 64,00 mq Quanto alore conseguente all'analisi estimativa fondata sul valore iniziale del terreno e dei costi sostenuti ( euro 64,00) è stato sempre applicato a questa aree nel corso della Lottizzazione la cui convenzione decennale doveva andare a scadenza il 27.9.12 ( vedasi convenzione). A far data dal secondo semestre del 2008, e ,cioè, quattro anni prima della scadenza naturale della Convenzione, l'Amministrazione comunale ha applicato il valore unitario delle stesse aree ricadenti ancora nell'ambito AT] da euro 60/mq ad euro 110,00/mq ( valore unitario per le aree ricadenti nell'Ambito AT2- zona di completamento)". Tale narrazione non si raccorda con la motivazione fornita nella parte motivazionale della sentenza perché, ribadito il valore iniziale del terreno in euro 64,00 mq ( senza riportare in alcun modo i termini della Convenzione) ,si afferma che il valore predetto, riferito ad aree ricadenti in ambito AT1, sia stato aumentato a 110,00 euro mq ,applicato alle aree ricadenti in ambito AT 2, senza che sia stata fornita alcuna ragione di ciò e senza neppure che sia indicato a cosa si riferiscano le aree AT 1 ed AT 2 e soprattutto senza che, successivamente nella già citata motivazione, si sia fatto riferimento e si sia dato conto dei predetti dati che sono diversi rispetto a quelli dianzi richiamati contenuti nella parte motiva ove, come riportato, si è affermato che i valori venali , rideterminati come previsto dal regolamento comunale (di cui non vengono forniti elementi ) e considerato l'incremento già quantificato in convenzione per le opere di urbanizzazione in euro 501 mila, erano stati legittimamente determinati al valore di 110,00 euro /mq. Trattasi di una motivazione del tutto perplessa in quanto basata su dati tra loro non coordinati se non addirittura contrastanti di cui non viene fornita spiegazione sulla loro esatta origine e su come gli stessi si rapportino tra loro. Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra ,con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Toscana per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado. PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Toscana ,in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spe
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