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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 aprile 2023

Cassazione n. 26906/2023

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ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29893/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G.B.

Vico 1 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore,AVA di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del socio legale rappresentante pro tempore, quale incorporante per fusione [OSCURATO:SOCIETA], rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e DANIELEVITALE ed elettivamente domiciliate presso lo studio del secondo in [OSCURATO:PERSONA], 15 pec: -controricorrenti– avverso la sentenza n. 2442/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Cons.

ANNAMOSCARINI Rilevato che: Il Tribunale di Padova, pronunciando su cause riunite proposte da [OSCURATO:PERSONA] (poi incorporata da [OSCURATO:PERSONA]) per sentir accertare l’insussistenza dei presupposti per l’escussione di una fideiussione rilasciata dalla banca a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società [OSCURATO:SOCIETA], promittente venditore, in favore delle società [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:SOCIETA], promissari acquirenti di un immobile in costruzione nel comune di Veggiano, rigettò le domande della banca respingendo in particolare l’eccezione di estinzione del diritto alla garanzia ai sensi dell’art. 1957 c.c. per non aver il creditore coltivato l’azione nei confronti del debitore principale entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione; la Corte d’Appello di Venezia, adita dalla banca, con sentenza del 21/9/2020 ha rigettato l’appello, ritenendo, tra le altre statuizioni, infondato il motivo di appello con cui si chiedeva di accertare che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, le richieste del creditore nei confronti del debitore principale erano state tardivamente proposte con il conseguente venir meno dell’obbligo del fideiussore ex art. 1957 c.c.; sul punto la Corte ha ritenuto che “il contratto preliminare di compravendita non ha previsto alcuna clausola risolutiva espressa e di conseguenza il debitore avrebbe potuto eseguire il contratto fintanto che controparte non avesse risolto il contratto per inadempimento o esercitato il diritto di recesso.

Il termine cui fare riferimento ai fini del computo del termine semestrale ex art. 1957 c.c. corrisponde al termine assegnato dai promissari acquirenti al promittente venditore per provvedere all’adempimento.

Pertanto, poiché i promissari acquirenti hanno diffidato la controparte a adempiere entro il 30.4.2011, i promissari venditori non sono incorsi in alcuna decadenza avendo agito per la risoluzione del contratto in data 28.6.2011”; avverso la sentenza la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; hanno resistito [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e AVA di [OSCURATO:PERSONA]. sas con controricorso; la causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis, 1° co. c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che: con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 1957 e dell’art. 12 disp. prel. c.c. per aver la Corte d’Appello ritenuto che gli acquirenti non fossero decaduti dal diritto di attivare la fideiussione prestata dalla banca, pur non avendo coltivato alcuna istanza verso il debitore nel termine decadenziale di sei mesi decorso dalla scadenza dell’obbligazione oggetto di garanzia ex art. 1957 c.c.; secondo la ricorrente l’obbligazione principale garantita dal fideiussore era quella dedotta nel contratto preliminare di vendita avente ad oggetto la consegna dell’immobile in costruzione entro il 30/12/2009, termine prorogato al 31/10/2010, sicchè l’attivazione della garanzia avrebbe dovuto avvenire entro i sei mesi da quella data, mentre l’azione di risoluzione per inadempimento era stata illegittimamente proposta dopo otto mesi, in data 28/6/2011; ne consegue che il giudice del merito avrebbe dovuto dichiarare l’intervenuta decadenza dal diritto di escutere la fideiussionee dunque dichiarare la banca libera dalla propria obbligazione fideiussoria in applicazione dell’art. 1957 c.c.; il motivo è infondato, sebbene la motivazione dell’impugnata sentenza vadacorretta nei termini qui di seguito esposti; nel caso in esame la fideiussione non garantiva l’inadempimento in sé del costruttore ma l’evento della crisi del venditore/costruttore crisi che poteva presentarsi nelle forme elencate in modo tassativo dall’art. 3 delle condizioni generali di garanzia, e cioè fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta, pignoramento immobiliare; essendo correlata non all’adempimento dell’obbligazione del debitore principale ma all’evento crisi, essa sarebbe cessata, sempre alla stregua delle previsioni contenute nelle condizioni generali di contratto, di diritto al momento del trasferimento della proprietà o del diverso diritto reale di godimento sull’immobile o dell’atto definitivo di assegnazione, con l’evidente volontà delleparti di derogare alla regola dell’art. 1957 c.c.; quindi, essendo l’obbligazione del fideiussore completamente sganciata dalla scadenza dell’obbligazione principale, ma essendo correlata all’integrale soddisfacimento della stessa, l’azione del creditore non erasoggetta a termini di decadenza; ne consegue l’infondatezza della lamentata violazione o falsa applicazione dell’art. 1957c.c. alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui, se la durata della fideiussione è correlata non alla scadenza dell’obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l’azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza di cui all’art. 1957 c.c. (Cass., n. 16536 del 2015; Cass., n. 16758 del 2002; Cass., 1, 31569 del 2/12/2019; al più come dalla corte di merito ritenuto ne ll ’ impugnata sentenza, ove si volesse ritenere che nella fattispecie trovava comunque applicazione l’art. 1957 c.c., stante la mancata inserzione nel contratto preliminare di una clausola risolutiva espressa, il decorso della data fissata per la stipula del definitivo non impediva alla promittente venditrice di adempiere la propria obbligazione anche in epoca successiva fintantoché non le fosse stato notificato, ad iniziativa delle società promissarie acquirenti, una citazione diretta ad ottenere la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento; quindi, il dies a quo dal quale calcolare la durata semestrale della fideiussione era da fissarsi con riferimento al momento della presentazione della diffida ad adempiere; ilricorso va pertanto rigettato; la ricorrente va condannata a pagare in favore della parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a l paga mento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.500 (di cui € 200 per esborsi), oltre accessori e spese generali al 15%, in favore della parte controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29893/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G.B. Vico 1 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore,AVA di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del socio legale rappresentante pro tempore, quale incorporante per fusione [OSCURATO:SOCIETA], rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e DANIELEVITALE ed elettivamente domiciliate presso lo studio del secondo in [OSCURATO:PERSONA], 15 pec: -controricorrenti– avverso la sentenza n. 2442/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Cons. ANNAMOSCARINI Rilevato che: Il Tribunale di Padova, pronunciando su cause riunite proposte da [OSCURATO:PERSONA] (poi incorporata da [OSCURATO:PERSONA]) per sentir accertare l’insussistenza dei presupposti per l’escussione di una fideiussione rilasciata dalla banca a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società [OSCURATO:SOCIETA], promittente venditore, in favore delle società [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:SOCIETA], promissari acquirenti di un immobile in costruzione nel comune di Veggiano, rigettò le domande della banca respingendo in particolare l’eccezione di estinzione del diritto alla garanzia ai sensi dell’art. 1957 c.c. per non aver il creditore coltivato l’azione nei confronti del debitore principale entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione; la Corte d’Appello di Venezia, adita dalla banca, con sentenza del 21/9/2020 ha rigettato l’appello, ritenendo, tra le altre statuizioni, infondato il motivo di appello con cui si chiedeva di accertare che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, le richieste del creditore nei confronti del debitore principale erano state tardivamente proposte con il conseguente venir meno dell’obbligo del fideiussore ex art. 1957 c.c.; sul punto la Corte ha ritenuto che “il contratto preliminare di compravendita non ha previsto alcuna clausola risolutiva espressa e di conseguenza il debitore avrebbe potuto eseguire il contratto fintanto che controparte non avesse risolto il contratto per inadempimento o esercitato il diritto di recesso. Il termine cui fare riferimento ai fini del computo del termine semestrale ex art. 1957 c.c. corrisponde al termine assegnato dai promissari acquirenti al promittente venditore per provvedere all’adempimento. Pertanto, poiché i promissari acquirenti hanno diffidato la controparte a adempiere entro il 30.4.2011, i promissari venditori non sono incorsi in alcuna decadenza avendo agito per la risoluzione del contratto in data 28.6.2011”; avverso la sentenza la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; hanno resistito [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e AVA di [OSCURATO:PERSONA]. sas con controricorso; la causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis, 1° co. c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 1957 e dell’art. 12 disp. prel. c.c. per aver la Corte d’Appello ritenuto che gli acquirenti non fossero decaduti dal diritto di attivare la fideiussione prestata dalla banca, pur non avendo coltivato alcuna istanza verso il debitore nel termine decadenziale di sei mesi decorso dalla scadenza dell’obbligazione oggetto di garanzia ex art. 1957 c.c.; secondo la ricorrente l’obbligazione principale garantita dal fideiussore era quella dedotta nel contratto preliminare di vendita avente ad oggetto la consegna dell’immobile in costruzione entro il 30/12/2009, termine prorogato al 31/10/2010, sicchè l’attivazione della garanzia avrebbe dovuto avvenire entro i sei mesi da quella data, mentre l’azione di risoluzione per inadempimento era stata illegittimamente proposta dopo otto mesi, in data 28/6/2011; ne consegue che il giudice del merito avrebbe dovuto dichiarare l’intervenuta decadenza dal diritto di escutere la fideiussionee dunque dichiarare la banca libera dalla propria obbligazione fideiussoria in applicazione dell’art. 1957 c.c.; il motivo è infondato, sebbene la motivazione dell’impugnata sentenza vadacorretta nei termini qui di seguito esposti; nel caso in esame la fideiussione non garantiva l’inadempimento in sé del costruttore ma l’evento della crisi del venditore/costruttore crisi che poteva presentarsi nelle forme elencate in modo tassativo dall’art. 3 delle condizioni generali di garanzia, e cioè fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta, pignoramento immobiliare; essendo correlata non all’adempimento dell’obbligazione del debitore principale ma all’evento crisi, essa sarebbe cessata, sempre alla stregua delle previsioni contenute nelle condizioni generali di contratto, di diritto al momento del trasferimento della proprietà o del diverso diritto reale di godimento sull’immobile o dell’atto definitivo di assegnazione, con l’evidente volontà delleparti di derogare alla regola dell’art. 1957 c.c.; quindi, essendo l’obbligazione del fideiussore completamente sganciata dalla scadenza dell’obbligazione principale, ma essendo correlata all’integrale soddisfacimento della stessa, l’azione del creditore non erasoggetta a termini di decadenza; ne consegue l’infondatezza della lamentata violazione o falsa applicazione dell’art. 1957c.c. alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui, se la durata della fideiussione è correlata non alla scadenza dell’obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l’azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza di cui all’art. 1957 c.c. (Cass., n. 16536 del 2015; Cass., n. 16758 del 2002; Cass., 1, 31569 del 2/12/2019; al più come dalla corte di merito ritenuto ne ll ’ impugnata sentenza, ove si volesse ritenere che nella fattispecie trovava comunque applicazione l’art. 1957 c.c., stante la mancata inserzione nel contratto preliminare di una clausola risolutiva espressa, il decorso della data fissata per la stipula del definitivo non impediva alla promittente venditrice di adempiere la propria obbligazione anche in epoca successiva fintantoché non le fosse stato notificato, ad iniziativa delle società promissarie acquirenti, una citazione diretta ad ottenere la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento; quindi, il dies a quo dal quale calcolare la durata semestrale della fideiussione era da fissarsi con riferimento al momento della presentazione della diffida ad adempiere; ilricorso va pertanto rigettato; la ricorrente va condannata a pagare in favore della parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a l paga mento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.500 (di cui € 200 per esborsi), oltre accessori e spese generali al 15%, in favore della parte controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13,
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