CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19581/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi e le memorie presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. ; ritenuto che l'unico motivo oggetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] ,[OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di rapina, denunciando la illogicità della motivazione sulla base di un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova, con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento alle pag. 6-8 della sentenza impugnata, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, riscontrate da numerose ulteriori emergenze processuali; considerato che ad analoghe conclusioni è possibile pervenire in ordine al primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che lamenta l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa; va, inoltre, rilevato come le doglianze relative all'assenza di elementi che possano ritenere provata la penale responsabilità dell'odierno ricorrente appaiono manifestamente infondate la fronte di una motivazione del tutto logica e lineare che indica plurimi e convergenti elementi che hanno correttamente condotto al giudizio di responsabilità per il delitto oggetto del presente procedimento; osservato che il secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse del Soliman che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze lamentando, in particolare, il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità,qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931);che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 9 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; ritenuto che l'ulteriore doglianza contenuta nel secondo motivo di ricorso e relativa alla mancata revoca della condanna provvisionale immediatamente esecutiva, non è consentita in questa sede, alla luce di quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità per cui «non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento» (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02; Sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014, Patricola, Rv. 261054 - 01; Sez. 5, n. 5001 del 17/01/2007, Mearini, Rv. 236068 - 01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle