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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01773/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8427-2020 proposto da: .\(;I'',N1.1.-\ DI11JI [NTRATI-: 06363391001 , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA :\N!'( )N10 13[WFOLINI 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' RVSANTIAPICH1, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5090/05/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R :\G ON ES1 Ric. 2020 n. 08427 sez.

MT - ud. 14-09-2021 -2- Considerato: che l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un motivo , avverso la sentenza 5090/05/2019 con cui la CTR Sicilia sez dist.

Catania ,aveva accolto la domanda della contribuente [OSCURATO:PERSONA] nominando un Commissario ad acta per l'emissione dei provvedimenti attuativi di quanto deciso dalla sentenza 2893/17/16 della medesima Commissione in relazione al rimborso di cui all'art 16 octies del d.l. n. 91/17; che la contribuente non ha resistito con controricorso.

Ritenuto: che non ricorrono le condizioni per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc PQM Rimette la causa per la decisione alla 5 sez. civile Roma 14.9.21 if A Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8427-2020 proposto da: .\(;I'',N1.1.-\ DI11JI [NTRATI-: 06363391001 , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA :\N!'( )N10 13[WFOLINI 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' RVSANTIAPICH1, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5090/05/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R :\G ON ES1 Ric. 2020 n. 08427 sez. MT - ud. 14-09-2021 -2- Considerato: che l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un motivo , avverso la sentenza 5090/05/2019 con cui la CTR Sicilia sez dist. Catania ,aveva accolto la domanda della contribuente [OSCURATO:PERSONA] nominando un Commissario ad acta per l'emissione dei provvedimenti attuativi di quanto deciso dalla sentenza 2893/17/16 della medesima Commissione in relazione al rimborso di cui all'art 16 octies del d.l. n. 91/17; che la contribuente non ha resistito con controricorso. Ritenuto: che non ricorrono le condizioni per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc PQM Rimette la causa per la decisione alla 5 sez. civile Roma 14.9.21 if A Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01773/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris