CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 45864/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANO Glate-avvisrrafie~ (""`f udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso proposto dal difensore [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia, in continuazione con quella relativa a condanna di cui alla sentenza 376/2017 emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pavia, in ordine ai delitti di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Il ricorrente deduce l'erronea qualificazione giuridica della condotta sussumibile, invece, nella più mite fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). La contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, invero, risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti; si deve ribadire che l'erronea qualificazione giuridica può essere fatta valere con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto alla contestata aggravante (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153), mentre non è consentito, alla luce della modifica normativa, contestare, senza giustificarla, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ritenuta nella sentenza di patteggiamento, della quale, in sostanza, si denunciano inammissibili vizi di motivazione (Sez. 6, Ordinanza n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere relatore Il P iden