CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02843/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 8909-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2022 n. 8909 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale n. 5697/2019 RGNR presso il Tribunale di Catanzaro, nel quale è stato difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ma la richiesta è stata rigettata dal GIP con provvedimento che è stato confermato dal medesimo Tribunale in sede di opposizione con ordinanza del 30/11/2021. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese in questa fase. Ritiene il Collegio che poiché nella specie si tratta di ricorso per cassazione in tema di opposizione avverso provvedimento di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell’ambito di un procedimento penale, non viene in considerazione la competenza delle sezioni civili di questa Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia. Infatti, alla luce di quanto statuito da Cass., sez. un. n. 19161/2009 detta competenza è stata infatti riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione ex art. 170 del citato testo unico al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari dei magistrati ed ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale. Ric. 2022 n. 8909 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -3- Nella fattispecie il provvedimento impugnato ha dichiarato improcedibile l’opposizione proposta avverso il provvedimento del GIP presso il Tribunale di Napoli cheaveva revocato l’iniziale ammissione al detto beneficio. Pertanto, la cognizione di questa materia, ad avviso del Collegio, rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni penali di questa Corte (per la giurisprudenza penale si veda Cass. Pen., sez. quarta, 14 luglio 2010, n.; 22 giugno 2010, n.; 29 aprile 2010, n., e per quella civile, Cass. n. 6840/2011; Cass. n. 4407/2011)). Gli atti vanno pertanto rimessi al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventuale assegnazione a una sezione penale. P.Q.M. La Corte rimette gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di cassazione. Così deciso nell