CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34062/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala del 23 settembre 2019 che, all'esito del giudizio abbreviato e riconosciute le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e l'aveva condannata alla pena di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale l'imputata denunzia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità è, oltre che manifestamente infondato, perché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato (in particolare, il giudice di merito ben chiariva come le condotte poste in essere dalla ricorrente integrassero i reati alla stessa ascritti; si vedano pag. 2 e ss.), anche non consentito dalla legge in sede di legittimità per la sua estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso